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lunedì 3 gennaio 2011

Il contributo di solidarietà sulle maxiliquidazioni

In data 24 dicembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2010, recante ‘Contributo di solidarietà sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità premio di fine servizio, sulle indennità di buonuscita e sui trattamenti integrativi superiori a 1,5 milioni di euro’.

Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto ‘ i trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, le indennità premio di fine servizio di cui all’articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità di buona uscita di cui all’articolo 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché i trattamenti integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria i cui importi siano complessivamente superiori a 1,5 milioni di euro, sono assoggettati, per la parte eccedente di tale importo, alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 15% per il triennio 2007-2009’.

A tal fine, i datori di lavoro devono informare l’ente previdenziale cui compete l’erogazione della pensione dell’avvenuto pagamento di importi superiori a 1,5 milioni di euro.

In ogni caso, qualora siano stati erogati, a partire dal 1° gennaio 2007 e fino all’emanazione del suddetto decreto, i trattamenti di cui sopra, viene applicata, salvo conguaglio al termine del periodo, la predetta trattenuta all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione per un periodo di 18 mesi ovvero fino a concorrenza dell’importo dovuto.

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