Cerca nel blog

lunedì 10 gennaio 2011

Licenziamento per giusta causa e prassi aziendale

Con recente sentenza 25 novembre 2010, n. 23932, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla giustificazione di illiceità del comportamento del lavoratore, se ascrivibile a prassi aziendale e buona fede del soggetto. Nel caso oggetto della Sentenza, la Corte ha stabilito che non può essere licenziato il lavoratore che compie un illecito, se tale inadempimento è compiuto in buona fede per assolvere a una prassi aziendale.

Di fatto la corte ha ribadito il principio secondo il quale ‘per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare’.

Pertanto, il giudice di merito, considerando che il licenziamento per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni per il lavoratore, deve tener conto della gravità della condotta – oggettiva e soggettiva- addebitata al dipendente nonché la proporzionalità tra fatti e la sanzione inflitta.

Nessun commento: