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martedì 18 gennaio 2011

Licenziamento del dirigente

Con sentenza 1 dicembre 2010, n. 24365, la Corte di Cassazione ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di licenziamento, ‘il principio di consumazione dell’impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva di diverso o identico contenuto - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che dopo la proposizione di un’impugnazione viziata possa esserne proposta una seconda immune da vizi della procedura e destinata a sostituirla’.
Di fatto, ai sensi degli articoli 353 e 387 c.p.c., la consumazione del diritto d’impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; pertanto, in mancanza di detta declaratoria, è consentita la proposizione di un’altra impugnazione, di contenuto identico o diverso, in sostituzione della precedente viziata.

In secondo luogo, in materia di licenziamento del dirigente è noto che la nozione di giustificato motivo oggettivo del dirigente non coincide con quella di cui alla Legge n. 604/1966 in quanto la natura spiccatamente fiduciaria del rapporto di lavoro dirigenziale esige un concetto di giustificatezza più ampio ed elastico che non si traduce nelle tradizionali nozioni di giusta causa o giustificato motivo oggettivo/soggettivo, ma si estende fino a comprendere ogni motivazione che sia congrua ed apprezzabile con l’unico limite dell’esclusione dell’arbitrarietà del recesso.

Di fatto, secondo la sentenza sopracitata ‘ l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ricomprende logicamente il giudizio di giustificatezza del medesimo, da intendersi, nella sussistenza di ragioni congrue ed apprezzabili e con esclusione dell’arbitrarietà del recesso’.

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