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venerdì 21 gennaio 2011

NUOVI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011 è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2010, n. 238, che introduce agevolazioni fiscali per i laureati con meno di 40 anni di età che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia per lavorare.

Da un punto di vista soggettivo l'agevolazione, riservata ai soli cittadini dell'Unione europea, interessa i laureati nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine:

- hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio Paese di residenza e dall'Italia, ovvero

- hanno svolto, sempre ininterrottamente negli ultimi 24 mesi o più, una attività di studio fuori dal loro Paese di origine e dall'Italia conseguendo una laurea o una specializzazione post-lauream.

Tali soggetti, se vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività beneficiano di una agevolazione fiscale che consiste nel fatto che per loro i redditi di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura ridotta del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, dovranno essere individuate, nel dettaglio, le categorie professionali che potranno godere dell'agevolazione.

Giova precisare che è prevista una specifica causa di decadenza che scatta nel momento in cui il beneficiario dell'agevolazione trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio prima del decorso di 5 anni dalla prima fruizione del beneficio.

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