Come noto, la normativa vigente riconosce al coniuge e ai figli del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore al 48% deceduto per cause non dipendenti dall’evento lesivo assicurato, la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile.
Ai fini della fruizione dell’assegno, gli stessi devono presentare apposita domanda entro un termine di decadenza di 180 giorni dalla data del decesso dell’assicurato.
Con sentenza 28 luglio 2010,n. 284, la Corte di Cassazione ha ribaltato detta disposizione precisando che il termine di 180 giorni non decorre dalla data di decesso del lavoratore bensì dalla data di comunicazione ai superstiti della facoltà di richiedere la prestazione da parte dell’Istituto assicuratore.
L’I.N.A.I.L., con circolare 25 gennaio 2011, n. 10 ha di fatto confermato il suddetto orientamento, e pertanto nel caso di morte del titolare di rendita diretta procederà con le seguenti modalità:
- Qualora la morte sia avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, provvederà ad avvisare i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere lo speciale assegno, con espresso avvertimento che la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla comunicazione;
- Il termine di decadenza pertanto decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
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