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venerdì 21 gennaio 2011

FERIE NON GODUTE E MOMENTO DI IMPONIBILITÀ CONTRIBUTIVA

L'INPS ribadisce la posizione del Ministero del lavoro secondo cui è inderogabile il principio in base al quale il periodo minimo di godimento di quattro settimane di ferie (previsto dalla legge) non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ma allo stesso tempo precisa che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:

1) le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003;

2) le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento;

3) le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al «periodo minimo» legale.

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Dicastero ha chiarito a suo tempo che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta.

Con riguardo all'adempimento dell'obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, le istruzioni INPS sono le seguenti:

A) in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. I datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto. E questo criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;

B) nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicati i principi generali. L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al «compenso ferie» non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno al quale era stato imputato.

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