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martedì 25 gennaio 2011

Disabili: denuncia telematica annuale con il nuovo modello entro gennaio

Come noto, il D.M. 2 novembre 2010 ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di inviare in via telematica il nuovo prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Di fatto, entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti obbligati al collocamento mirato – ovvero i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo – devono inviare esclusivamente in via telematica il suddetto prospetto per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti.

In ogni caso, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici agli standard tecnici contenuti nel D.M. 2 novembre 2010, esclusivamente per l’anno 2011, l’invio del prospetto informativo è consentito a partire dal 15 gennaio 2011.

In particolar modo, i datori di lavoro con unità produttive articolate in più province della stessa regione o di regioni diverse devono adempiere all’obbligo di legge avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità:

- I datori di lavoro , con sede legale in una regione e unità produttive in più province della medesima regione, inviano il prospetto informativo alla regione di appartenenza secondo le modalità in uso;

- I datori di lavoro che hanno sede legale in una regione e unità produttive ubicate in regioni diverse, devono inviare il prospetto presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

I soggetti obbligati ad inviare la comunicazione in territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.cliclavoro.gov.it.

In ogni caso, l’invio del predetto prospetto con mezzi diversi da quello telematico costituisce di fatto mancato adempimento.

Ai fini dell’assolvimento all’obbligo, i servizi competenti rilasciano, a seguito dell’invio del prospetto, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione.

Qualora il servizio informatico non dovesse funzionare, i servizi competenti rilasciano, su richiesta degli interessati, idonea documentazione attestante l’adempimento. Di fatto i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti pubblicheranno i periodi [ data, ora, minuti] in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati dovranno di conseguenza effettuare l’adempimento nel primo giorno utile successivo.

In ogni caso, come previsto dalla prassi previgente, i datori di lavoro che rispetto all’ultimo prospetto inviato non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto.

Il prospetto informativo, come nella precedente formulazione, vale come richiesta di avviamento, nel caso in cui la quota di riserva non risulti coperta. Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, della Legge 68/1999 la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi. In ogni caso l’obbligo di richiedere il disabile mancante scatta trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo stesso, salvo quanto previsto per le aziende da 15 a 35 dipendenti per i quali l’obbligo sorge solo in caso di nuove assunzioni.

Riassumendo, la nuova norma non ha inciso sui contenuti del prospetto informativo ma sulle modalità di presentazione di quest’ultimo, limitandosi ad intervenire solo sul piano della semplificazione degli adempimenti burocratici. Di conseguenza, anche l’apparato sanzionatorio rimane immutato.

In ogni caso, è bene riassumere le eventuali sanzioni in caso di mancato – ritardato – errato adempimento:

- Il ritardato o mancato invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di € 635.11 maggiorata dai € 30.76 per ogni giorno di ulteriore ritardo;

Il ministero del lavoro ha precisato che non solo è punito il datore di lavoro che omette di inviare il prospetto ma anche quello che lo invia con lacune e carenze tali da impedire la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile.

In ogni caso i soggetti obbligati o abilitati potranno annullare o rettificare il documento inviato. L’annullamento potrà avvenire per qualsiasi motivo entro la data dai scadenza del termine dell’invio [31 dicembre di ogni anno]; al contrario la rettifica potrà avvenire,
limitatamente ai dati che non costituiscono l’obbligo, entro 5 giorni dall’invio dello stesso.

Le procedure di annullamento o rettifica dovranno, coerentemente con la procedura di invio, avvenire attraverso il form online mediante il codice univoco di comunicazione assegnato al momento dell’invio.

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