Cerca nel blog

giovedì 13 gennaio 2011

Il nuovo modello 770 semplificato

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet – www.agenziaentrate.gov.it – la bozza della dichiarazione del sostituto di imposta ovvero il modello 770/semplificato nonché le relative istruzioni.

Il suddetto modello potrà essere inviato in modalità telematica entro il 1° agosto 2011.
A differenza della precedente formulazione, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni contengono alcune novità rispetto alla dichiarazione dei sostituti di imposta 2010 relative a:

- Frontespizio:
• viene eliminato il riquadro riguardante il domicilio per la notificazione degli atti;
• è stata aggiornata la sezione ‘ redazione della dichiarazione’ nella quale occorrerà barrare, in ogni sezione, l’eventuale trasmissione del nuovo modello SY. In particolare la casella SY dovrà essere selezionata qualora via siano delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. 78/2010;
- il prospetto ‘comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale’:

 PARTE B
• nella sezione ‘dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi’ viene introdotto un nuovo punto [punto 30] richiedente l’informazione relativa all’eventuale sospensione del versamento dell’imposta sostitutiva per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
• nella sezione ‘altri dati’ viene richiesto l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile [90% dell’ammontare erogato] relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185; [ punto 70];
• nella medesima sezione, in caso di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option percepite da dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, dovrà essere indicato l’ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione nonché l’anno in cui ha avuto inizio l’erogazione di dette remunerazioni; [ punti 71 e 72]
• nella sezione ‘somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro’, il datore di lavoro dovrà indicare rispettivamente le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria. La suddetta compilazione dovrà avvenire anche qualora detti importi siano già stati certificati al dipendente. Potranno essere altresì indicati, per i lavoratori dipendenti già cessati, i redditi tassati ordinariamente che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. In ogni caso deve essere certificato che tali somme siano state erogate a fronte di incrementi della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva [punti 97- 100]
• Nella sezione ‘compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata’, i nuovi punti 121 e 123 vengono inseriti per gestire l’applicazione della detrazione arretrata spettante agli addetti del comparto sicurezza. Di fatto, ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010 qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni accessorie dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico , la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2010 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati. Pertanto, nel punto 121 deve essere indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata mentre nel punto 123 deve essere indicato l’importo della suddetta detrazione.
• Nella sezione ‘ trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale’; sotto la sezione ‘compensazioni’ vengono inserite nuove voci [ punto 243, 244 e 245] riguardanti l’eccedenza di imposta nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione ai sensi degli articoli 11 e 23 del Decreto 252/2005, erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata.

 PARTE D:

Vengono aggiunti i punti necessari per la gestione dell’imposta sostitutiva irpef del 10% sulle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro nonché quella del 20% sui canoni di locazione relativi agli immobili ad uso abitativo nella provincia dell’Aquila.

 PROSPETTO SS: nella sezione relativa ai dati riassuntivi – assistenza 2010 vengono aggiunti i punti riguardanti l’imposta sostitutiva e i relativi interessi riguardanti premi di produttività nonché alle locazioni in provincia dell’Aquila [ punti 37, 38, 39 e 40];
 PROSPETTO ST, nella sezione I – erario viene inserito il campo 5 relativo all’utilizzo di versamenti in eccesso;
 PROSPETTO SX: nella sezione ‘riepilogo altri crediti’ viene inserito il rigo SX40 relativo al credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma capitale;
 PROSPETTO SY: novità del modello 770/2011, si riferisce ai dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le ritenute operate ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 78/2010.

Il suddetto prospetto si compone di tre sezioni:

- Sezione I riguardante i dati relativi al soggetto erogatore delle somme’ ;
- Sezione II contenente i ‘dati relativi al debitore principale’;
- Sezione III, ‘ Dati relativi alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 78/2010, la quale deve essere compilata dalle banche e dalle Poste italiane per l’indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito nella misura del 10% all’atto dell’accredito dei pagamenti dovuta ai beneficiari per bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Nessun commento: