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lunedì 17 gennaio 2011

Denuncia di infortunio tardata

Come noto, il vigente ordinamento tutela i lavoratori dal rischio di infortunio sul lavoro [ D.P.R. 30 giugno 1965 ,n. 1124].

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta, da cui può derivare un’inabilità al lavoro:

- permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
- temporanea, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Ai sensi dell’articolo 52, commi 1,2,3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in caso di infortunio ‘ il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia di infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’articolo 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico’.

Al contrario, la suddetta deve essere inviata entro ventiquattro ore dall’infortunio, qualora lo stesso abbia provocato la morte del lavoratore o sia pervenuto pericolo di morte.

Nel caso in cui l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine di due giorni per l’invio della denuncia decorre dalla ricezione del nuovo certificato medico.

La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti [ Articolo 53, comma 4 D.P.R. 1124/1965].

Il datore di lavoro, per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del comune dove è avvenuto l’infortunio. Laddove manchino gli uffici della Polizia di stato, la stessa deve essere inviata al Sindaco [Articolo 54 D.P.R. 1124/1965].

In ogni caso, ‘la denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all’Istituto assicurazione devono essere fatte nella sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti’.

Di fatto, in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta ovvero incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 ad € 7.745,00 [Articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 561/1993 così come modificato dall’ articolo 1, comma 1177 della Finanziaria 2007].

In ogni caso, come noto, i principali illeciti formali commessi nei confronti dell’I.N.A.I.L. possono essere sanati attraverso procedura di diffida.

Pertanto, in caso di mancata o irregolare denuncia di infortunio ovvero mancata trasmissione della stessa corredata da certificato medico, il trasgressore è ammesso all’istituto della diffida ex articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 così come riformulato dal c.d. ‘ Collegato Lavoro’.
Di fatto, in caso di constatata inosservanza – ovvero di mancata/irregolare denuncia di infortunio - il personale ispettivo può provvedere a diffidare il trasgressore [o eventualmente all’obbligato in solido] alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

Il trasgressore che ottemperi l’irregolarità a seguito di diffida è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione in misura minima prevista dalla legge ovvero, in presenza di sanzioni in misura fissa, ad un quarto dell’importo stabilito.

Il pagamento dell’importo – da effettuare entro ulteriori 15 giorni rispetto al predetto termine di 30 giorni stabilito per la notificazione del verbale di accertamento – unitamente all’ottemperanza alla diffida, estingue il procedimento sanzionatorio.

La procedura di diffida è ammessa anche nel caso in cui la denuncia sia stata già effettuata – in ritardo - al momento dell’ ispezione. In tal caso, i funzionari amministrativi od ispettivi, stante che il datore di lavoro ha già sanato l’illecito, effettuano la diffida ‘ora per allora’ ingiungendo la ditta al pagamento della sanzione minima.

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