Nuove disposizioni da parte dell'Istituto di previdenza per tutte le pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi per le quali il legislatore non ha ritenuto di prefissare termini temporali per il versamento dei relativi oneri.
L'INPS aveva stabilito che in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, se il loro versamento risultava effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, era possibile considerarle nei termini ed accettarle per non più di due rate (anche non consecutive).
Ora l'agevolazione porta a cinque il numero massimo di rate accettabili con un ritardo non superiore a trenta giorni. I pagamenti tardivi verificatisi prima del 17 dicembre 2010 (data di pubblicazione del messaggio che stiamo illustrando) e convalidabili in base alla previgente normativa devono essere sottratti al nuovo criterio.
Restano ferme le decadenze per ritardato pagamento verificatesi entro la data di pubblicazione del citato messaggio in base alla disciplina previgente.
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