Cerca nel blog

venerdì 7 gennaio 2011

Le novità introdotte dalla legge di stabilità

In data 21 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297, Supplemento ordinario n. 281, la Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ’ [ c.d. Legge di Stabilità 2011].

La suddetta Legge è entrata in vigore in data 01 gennaio 2010 con eccezione delle disposizioni di cui ai commi dal 42 al 46, le quali sono state rese operative a partire dal 21 dicembre 2010.

La sopracitata legge introduce rilevanti novità in materia lavoro ed in particolar modo introduce nuove disposizioni in materia di:

1. Accertamento e riscossione delle imposte: Ai sensi dell’articolo 1 commi 18, 19, 20 della suddetta legge, diventa più oneroso aderire a procedure di conciliazione in materia di imposte sui redditi o avvalersi della procedura di ravvedimento operoso.

- Ravvedimento operoso: ai sensi dell’articolo 1, comma 20 della predetta legge, a decorrere dal 1° febbraio 2011 vengono elevate le sanzioni a seguito di regolarizzazione spontanea di tributi a seguito di ravvedimento operoso. Di fatto ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta:

• Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
• Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
• Ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

- Procedura di conciliazione: ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 6 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ‘in caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previste per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo’.

- Sanzioni concernenti i tributi: ai sensi del novellato articolo 1, comma 18, le sanzioni legate ad accertamenti o violazioni delle dichiarazioni nonché sull’imposta di registro si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge;

2. Incentivi all’occupazione quali:

- Proroga degli ammortizzatori sociali in deroga: ai sensi dell’articolo 1 comma 30 della suddetta legge, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali in deroga, viene autorizzata per tutto il 2011, sulla base di accordi governativi stipulati dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la concessione per un massimo di 12 mesi, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione e guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.

 La norma in oggetto consente pertanto di prorogare, per un massimo di 12 mesi e sulla base di specifici accordi governativi, anche i trattamenti di integrazione al reddito già concessi nel corso del 2010 ai sensi all’articolo 2, comma 138, della Legge 191/2009. In detto caso, la misura dei trattamenti di sostegno al reddito è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In ogni caso i trattamenti di sostegno al reddito erogati successivamente alla seconda proroga possono essere concessi esclusivamente nel caso di frequenza del lavoratore a specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Il successivo comma 31, dell’articolo 1 si occupa dei requisiti minimi in capo al lavoratore per l’accesso a tali trattamenti. In particolar modo è prevista l’estensione anche ai lavoratori destinatari di trattamenti di CIG in deroga e mobilità in deroga dei criteri previsti per l’accesso alle forme di integrazioni al reddito quali:

• Per il godimento della cassa integrazione, il lavoratore deve essere in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento [ Articolo 8, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86];
• Per il godimento dell’indennità di mobilità, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, deve far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni [Articolo 16, comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223]. Ai fini del raggiungimento del suddetto requisito, vengono considerate anche le mensilità accreditate dalla medesima impresa alla Gestione Separata per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a € 5.000,00.

In ogni caso, anche per l’anno 2011 l’I.N.P.S. è autorizzato ad anticipare, per un massimo di 4 mensilità, i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori [ Articolo 7ter, comma 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5].

Inoltre, la norma in oggetto consente pertanto di prorogare per l’anno 2011 anche gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga già previsti per l’anno 2010 di cui all’articolo 7ter, comma 7 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. L’incentivo consiste nell’erogazione al datore di lavoro di una somma pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% e con esclusione di quanto riconosciuto dalla contribuzione figurativa.

- Incentivi all’autoimprenditorialità: Ai sensi dell’articolo 1, comma 31 e 33 della predetta legge, viene prorogata per tutto il 2011, la possibilità per i percettori di trattamenti di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria e di trattamenti in deroga che intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività imprenditoriale ovvero associarsi in cooperativa, di richiedere l’erogazione in un’unica soluzione di un numero di mensilità pari a quelle concesse e non ancora percepite.

- Proroghe dei provvedimenti anticrisi: attraverso l’articolo 1 comma 32 e 33 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 vengono prorogati anche per l’anno 2011 i diversi strumenti di sostegno ai lavoratori nonché ai datori di lavoro tra i quali:

• Proroga della possibilità per i lavoratori non destinatari di trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, di usufruire di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità in deroga [ Articolo 19, comma 10bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185];
• Proroga della concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti [ Articolo 19, comma 11 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185];
• Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. [ Articolo 19, comma 13 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185];
• La proroga della possibilità di stipulare contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione e guadagni che al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. [ Articolo 19, comma 14 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185];
• La possibilità di proroga fino a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività [Articolo 19, comma 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185];
• La proroga per tutto il 2011 del riconoscimento ai lavoratori somministrati di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile [Articolo 19 comma 12 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185];
• Confermata anche nel 2011 la previsione riguardante i fondi interprofessionali per la formazione continua la possibilità di destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori anche con contratti di apprendistato o progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro [Articolo 19, comma 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 151];
• Anche per il 2011 è previsto l’aumento del trattamento di integrazione dal 60 all’80% della retribuzione relativa ai contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione. L’aumento non si applica, ai contratti di solidarietà difensivi che non appartengono al settore industriale e che traggono il loro sostentamento dal Fondo per l’Occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 236/1993.
• La proroga degli incentivi a favore delle imprese che assumono lavoratori in particolari condizioni ai sensi dell’articolo 2, commi 134 e 151 della Legge 191/2009. Pertanto sono prorogati per tutto il 2011 gli incentivi all’assunzione:

- di beneficiari di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età;
- di beneficiari di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero lavoratori in mobilità che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori destinatari di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione;
• La proroga della possibilità di utilizzare i propri lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività connessa all’apprendimento;
• Il riconoscimento dell’accredito figurativo, ai beneficiari di misure di sostegno al reddito che hanno perso il posto di lavoro, maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un impiego ‘congruo’.

3. Apprendistato: La legge di stabilità ha previsto , attraverso l’articolo 1, comma 35, lo stanziamento di un finanziamento fino a € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età [Articolo 118, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388];

4. Finestre di pensionamento: Attraverso l’articolo 1, comma 37 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, viene ampliata la categoria di soggetti ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione previste dall’articolo 12 della Legge 122/2010. A questi continuano a trovare applicazioni le disposizioni previgenti. Pertanto, ai sensi della suddetta normativa, possono beneficiare delle finestre di pensionamento ai sensi della normativa previgente e nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento:

- I lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero avanti diritto all’indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni [Articolo 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78];
- Ai lavoratori che siano titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore.

In ogni caso, il novello disposto ha previsto che, in alternativa, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Il Ministro dell’economia e delle finanze può ammettere la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data di decorrenza delle nuove finestre.

5. Soppressione aliquote contributive: Attraverso l’articolo 1,comma 39 della Legge di stabilità viene soppressa la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 10 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 secondo la quale ‘a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'I.N.P.S., nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata’.

6. Detassazione e sgravio contributivo contratti di produttività: L’articolo 1,comma 47 della Legge di stabilità ha previsto , per l’anno 2011, l’applicazione dell’imposta sostitutiva I.R.P.E.F. del 10% sulle somme erogate a fronte di incrementi di produttività ,rendimento e competitività di cui all’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L’incentivo è corrisposto nel limite di € 6.000,00 e a condizione che il lavoratore abbia percepito, nell’anno 2010, un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00. Su tali somme potrà essere altresì applicatolo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui detti importi siano concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziate dall’articolo 1, comma 68 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

7. Detrazioni per soggetti non residenti: l’articolo 1, comma 54 della suddetta legge ha esteso anche al 2011 l’applicazione per i soggetti non residenti delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 1, comma 1324 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai sensi del predetto articolo infatti, ‘per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011’, a condizione che gli stessi dimostrino con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

- che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili a € 2.840,00, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Nessun commento: