Corte di Cassazione
Sentenza n. 1226 del 18 gennaio 2011
Tra i suoi compiti di prevenzione all’infortunio sul lavoro vi è anche quello di munire il
lavoratore di strumenti e macchinari sicuri. In tal senso, risponde dell’infortunio
occorso ad un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di legge dei macchinari
utilizzati. La marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e
nella competenza tecnica del costruttore non bastano ad esonerarlo dalla sua
responsabilità.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
giovedì 27 gennaio 2011
SICUREZZA LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVOROSICUREZZA LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento