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mercoledì 12 gennaio 2011

DECRETO FLUSSI 2010

In Italia si può assumere un cittadino extraUE solo se è già titolare di un permesso di soggiorno idoneo all’assunzione, come ad esempio un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato non stagionale, studio (per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore annuali), rifugiato politico, motivi umanitari, ecc.

Nei restanti casi (es. per lo straniero in Italia per motivi turistici o per brevi soggiorni) il datore di lavoro deve necessariamente attendere l’emanazione del decreto flussi e chiedere, quindi, preventivamente il nulla osta al lavoro per poi procedere all’assunzione.

Il cittadino extraUe per il quale si richiede il nulla osta deve trovarsi all’estero o comunque essere in Italia regolarmente soggiornante per altri motivi.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo.

Il Decreto Flussi 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010, sono state autorizzate 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari “residenti” all’estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro).

L’articolo 2 del suddetto decreto prevede una quota di 52.080 posti per lavoro subordinato non stagionale, riservata solo ai cittadini extracomunitari provenienti da questi Paesi, che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione con l’Italia:
4500 Albania;
1000 Algeria;
2400 Bangladesh;
8000 Egitto;
4000 Filippine;
2000 Ghana;
4500 Marocco;
5200 Moldavia;
1500 Nigeria;
1000 Pakistan;
2000 Senegal;
80 Somalia;
3500 Sri Lanka;
4000 Tunisia;
1800 India;
1800 Perù;
1800 Ucraina;
1000 Nigeria;
1000 Gambia;
1000 altri Paesi non UE che concludano accordi con l’Italia.

Attenzione: una volta esaurite le quote riservate per i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi elencati, non è possibile presentare domande usufruendo delle altre quote previste nel Decreto Flussi.

L’articolo 3 è stata prevista una quota ulteriore di 30.000 posti per i cittadini extracomunitari non appartenenti ai sopra elencati Paesi (ad esempio russi) solo per svolgere lavori domestici e di assistenza e cura alla persona.

E’ stata, infine, riservata una quota ai cittadini extracomunitari che hanno seguito programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine (4.000 posti) e una quota di 500 posti per i lavoratori subordinati e autonomi di origine italiana (genitori, nonni o bisnonni italiani) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei lavoratori presso i rispettivi Consolati italiani.

Oltre agli ingressi per lavoro il Decreto Flussi ha previsto la possibilità di convertire anche 11.500 permessi di soggiorno in altrettanti permesso per lavoro così suddivisi:

possono essere convertiti in Lavoro Subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio;
3.000 permessi di soggiorno per formazione professionale/tirocinio;
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea.

possono essere convertiti in Lavoro Autonomo: 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari da altri Stati dell’Unione Europea.

TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi per i quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 31° gennaio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 2 febbraio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011.

Saranno ammesse le domande presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, nel limite della quota massima stabilita.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

La modulistica disponibile comprenderà i seguenti modelli:
- A richiesta di nulla osta al lavoro domestico
- B richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
- VA domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- VB domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- LS Art. 9 bis - richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
- LS1 Art. 9 bis - richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26 e 9 T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
- BPS richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.071998, n. 286 e art. 30 D.P.R. n, 394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Per le esigenze del decreto flussi 2010 sono state introdotte delle innovazioni di tipo tecnologico. In particolare, la compilazione delle domande avverrà in modalità on line direttamente sul web, questo consentirà una più facile e veloce compilazione delle domande e una maggiore celerità nella fase di acquisizio11e delle stesse nel sistema informatico del
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Ulteriore innovazione concerne la disponibilità della conferma di avvenuta ricezione della domanda che non sarà inviata sulla e-mail dell'utente, ma sarà visibile direttamente sull'applicativo di compilazione all'interno dell'area privata dell'utente e riporterà le seguenti informazioni:
- identificativo della domanda,
- codice di verifica della domanda,
- tipo di domanda presentata;
- nome e cognome del richiedente,
- nome e cognome del lavoratore;
- data e ora di ricezione della domanda al sistema del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Si precisa che l'orario di acquisizione della domanda non coinciderà con quello in cui l'utente invia l'istanza a causa dei tempi di trasmissione legati alla rete internet o dei servizi forniti dal provider utilizzato dall'utente.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".

L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

A partire dalle ore 08.00 del l7 gennaio sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l'invio. La compilazione delle domande sarà ovviamente consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi (30 giugno 2011).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk" disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino extracomunitario residente all’estero o che, trovandosi in Italia, non può essere assunto direttamente perché sprovvisto completamente di un permesso di soggiorno, oppure titolare di un permesso non valido per l’assunzione diretta.

Il datore di lavoro deve possedere una capacità economica che varia a seconda che si chieda l’assunzione di un lavoratore domestico o di un lavoratore subordinato – non domestico, come un impiegato od altro.

CAPACITA’ ECONOMICA

Assunzione di un lavoratore domestico (colf, baby sitter o badante)

Il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito annuo pari o superiore ad almeno il doppio dell’importo necessario per il pagamento della retribuzione annua, aumentata dei connessi contributi, dovuta al lavoratore da assumere.

Se si chiede l’assunzione di un lavoratore come badante per sé o per un familiare perché affetti da patologie o gravi handicap che limitano l’autosufficienza non è necessario dimostrare il possesso del reddito richiesto. Servirà solo una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata assestante la patologia o l’handicap.

È importante tener presente che la legge prevede la possibilità, qualora il datore non sia titolare di reddito o abbia un reddito insufficiente per presentare la domanda, di cumulare i redditi dei familiari conviventi o non conviventi (parenti entro il primo grado).

Assunzione di un lavoratore non domestico

Per l’assunzione di un lavoratore subordinato la legge, invece, non stabilisce un parametro fisso e la verifica della capacità economica dell’impresa è rimessa alla valutazione “discrezionale” dell’Ufficio che esamina la domanda. Nel corso dell’istruttoria, infatti, sono valutati una serie di fattori: la congruità del numero delle richieste presentate; l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro; i costi retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; le esigenze dell'impresa; il reddito di esercizio; il fatturato dell’impresa; il numero dei dipendenti già in essere, ecc. Se l’impresa è stata costituita recentemente e quindi non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi, un bilancio, ecc. vengono valutati altri fattori, quali ad esempio il fatturato presunto o la situazione contabile, finanziaria o patrimoniale.

Alloggio

Il datore di lavoro dovrà indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore extracomunitario. Se l’alloggio è stato concesso a titolo gratuito non sarà necessario che richieda l’idoneità dell’alloggio.

Le condizioni contrattuali

Il contratto di lavoro deve prevedere un orario non inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento che varia in relazione all’inquadramento e alla mansione offerta al lavoratore.
Si ricorda che può essere presentata la domanda anche per familiari. Così ad esempio il datore di lavoro extracomunitario può fare la domanda per il coniuge o per il fratello.

Chi non può essere assunto

Il Testo Unico sull’immigrazione, all’articolo 4, stabilisce che non possono fare ingresso nel territorio dello stato gli stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva ed anche se avvenuta a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, così come gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore.


DOCUMENTAZIONE UTILE

Alla domanda telematica non dovrà essere allegato alcun documento ma sarà sufficiente solamente inserire i dati posseduti negli appositi campi. Solo in seguito alla verifica della sussistenza della quota disponibile e quindi al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere esibita la documentazione.

Saranno in ogni caso necessari ed utili:

Denominazione sociale impresa
Matricola Inps impresa
Dati del legale rappresentante
Documento di identità del datore di lavoro (passaporto o altro titolo equipollente se cittadino extracomunitario)
Titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario
Certificazione di iscrizione anagrafica (DLgs 30/2007) (nel caso di datore di lavoro comunitario)
Carta identità della persona da assistere non autosufficiente
Codice fiscale
Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
indirizzo della sistemazione allogiativa del lavoratore
Cud o ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’impresa
Marca da bollo da 14, 62 euro



LA PROCEDURA

INGRESSO PER LAVORO

La procedura di chiamata diretta per lavoro subordinato

Il datore di lavoro deve presentare la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di residenza ovvero, in caso di Ditta o Società, dove è la sede dell’impresa o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

La domanda è telematica ma bisognerà attendere le istruzioni del Ministero dell’Interno.

Si tratterà di inviare un particolare modulo, compilabile on line, contenente la proposta di contratto di soggiorno dove andranno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che si vuole instaurare (reddito, retribuzione, Contratto collettivo applicato, sistemazione alloggiativa e così via).

Successivamente alla ricezione della domanda lo Sportello Unico provvederà ad inviare la richiesta alla Questura per la verifica di eventuali espulsioni o condanne del lavoratore.

In caso di parere positivo la domanda verrà inoltrata, dall’ufficio stesso, alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica della disponibilità della quota, della capacità economica del datore di lavoro e del rispetto delle condizioni minime lavorative. Potranno poi essere richieste eventuali integrazioni documentali.

Una volta terminata positivamente l’istruttoria il datore di lavoro verrà convocato per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio del nulla osta al lavoro, valido per 6 mesi dalla data del rilascio.

Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad inviare il nulla osta al lavoratore straniero che dovrà recarsi, con questo documento in originale e il passaporto in corso di validità al Consolato italiano presente nel suo Paese per richiedere il visto di ingresso per lavoro in Italia.

Solo dopo aver ottenuto il visto, il cittadino extracomunitario potrà venire in Italia ed entro 8 giorni dal suo ingresso, recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e poter, successivamente, inoltrare la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura utilizzando il kit postale.

CONVERSIONE

Il decreto prevede la possibilità di convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, mediante la verifica della sussistenza di una quota disponibile:

3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale (solo per chi è al secondo soggiorno no in Italia per lavoro stagionale)
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro

Potrà inoltre essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro.

Sono esclusi dalla verifica della sussistenza della quota i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano compiuto la maggiore età in Italia o abbiano concluso gli studi in Italia.

Per loro è possibile presentare istanza di conversione in qualsiasi momento dell’anno.

Chiunque volesse incaricare lo Studio Cassone per l'inoltro delle suddette domande è pregato di inoltrare la necessaria documentazione entro e non oltre il 24 gennaio 2011.

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