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venerdì 14 gennaio 2011

licenziamento invalido e onere probatorio

La Corte di Cassazione, con sentenza 18 novembre 2010, n. 23302 ha stabilito che , ‘in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla legge 300/1970 costituiscono, insieme al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono perciò essere provati dal datore di lavoro’.

Pertanto, l’onere probatorio spetta al datore di lavoro, il quale deve dimostrare al giudice di merito che l’inadempimento del contratto non è a lui imputabile e che il diritto del lavoratore alla reintegra non sussiste.

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