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lunedì 24 gennaio 2011

Al via gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

In data 13 gennaio 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.9, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante ‘Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia’.

La suddetta legge prevede, a partire dal 28 gennaio 2011, specifici incentivi fiscali ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano risieduto in Italia per almeno 24 mesi e che decidano di rientrare in Italia a seguito di un periodo di studio o di lavoro all’estero.

Di fatto, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese ‘mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia’, la predetta legge ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito.

Ai sensi della suddetta normativa, hanno diritto ai benefici fiscali:

- i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

- i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurearti, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

In ogni caso, entro 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta legge il Ministero dell’economia e delle finanze è tenuto a individuare le categorie di soggetti che possono beneficiare degli incentivi, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni.

Ai sensi dell’articolo 3 della predetta legge, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui sopra concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento, per le lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori.

Il beneficio decade qualora il soggetto interessato trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data di fruizione del beneficio: in tal caso si provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

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