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mercoledì 19 gennaio 2011

L’IMPUGNAIZONE DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DOPO IL COLLEGATO LAVORO

Come noto, l’articolo 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [c.d. ‘Collegato Lavoro’] amplia l’ambito di applicazione dell' impugnazione del licenziamento anche al trasferimento del lavoratore.

Infatti secondo quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall’articolo 32, comma 1 della Legge 183/2010, si applicano inoltre al ‘trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento’.

 TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Come noto, la nuova formulazione dell’articolo 6 della Legge n. 604/1966 prevede che ‘Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo’.

Pertanto, nelle ipotesi di trasferimento del lavoratore, il termine di decadenza per l’impugnazione del trasferimento decorre ‘dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento’.

Resta di fatto irrilevante la data a partire dalla quale è avvenuta la conoscenza dei motivi del trasferimento.

Pertanto, il lavoratore che voglia impugnare il proprio trasferimento ha l’onere di farlo entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza e di far proseguire, entro i successivi 270 giorni, il deposito del ricorso o la richiesta del tentativo di conciliazione ed arbitrato.

 LA FORMA

Al contrario del licenziamento dove la legge stabilisce la forma scritta dello stesso, nel caso del trasferimento il legislatore non ha previsto un obbligo formale, stante il principio di libertà della forma.

Pertanto, va affermato che la comunicazione del trasferimento è libera, con conseguente libertà di forma della richiesta dei motivi e della loro comunicazione. In ogni caso la forma scritta può essere richiesta dalla contrattazione collettiva.

 TERMINI PER LA RICHIESTA DEI MOTIVI

Come noto, l’articolo 2103 c.c. dispone che alla base del trasferimento devono sussistere comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Facoltà del lavoratore risiede nella possibilità di richiedere le suddette ragioni. In ogni caso, il legislatore non ha regolamentato i termini per la richiesta dei motivi: la giurisprudenza, per risolvere la questione, ha di fatto esteso i termini previsti per la richiesta dei motivi di recesso anche al trasferimento.

Pertanto, nel caso di mancata accettazione del licenziamento emerge quanto segue:

- Qualora la comunicazione del trasferimento sia contestuale ai motivi, il lavoratore deve impugnare il suddetto entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione;
- Qualora la comunicazione non sia accompagnata dai motivi, il lavoratore deve richiedere i suddetti entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione [ termine previsto per la richiesta dei motivi nel licenziamento] e successivamente impugnare entro 60 giorni, a pena di decadenza, il trasferimento;

In ogni caso, il datore di lavoro deve fornire le suddette motivazioni entro 7 giorni dall’avvenuta richiesta da parte del lavoratore.

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