Con sentenza 23 novembre 2010, n. 41472 la Corte di cassazione ha stabilito che la mancata comunicazione della variazione del nucleo familiare da parte del titolare dell’assegno familiare, integra gli estremi del reato di truffa aggravata a danno dell’I.N.P.S., secondo quanto disposto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p..
Di fatto, secondo la Corte, ‘ la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull’erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente orientate a perpetrare l’inganno’.
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