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venerdì 21 gennaio 2011

AZIENDE: UNA SOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS DAL 31 DICEMBRE 2010

Dall'entrata in vigore della Circ. n. 172 del 2010 le aziende devono avere una posizione contributiva unica, anche quando il datore di lavoro costituisce più unità operative. E per ogni unità successiva l'interessato non deve più chiedere l'apertura di una nuova posizione, poiché anche per quest'ultima si utilizza la matricola esistente.

È questa la grande novità dell'INPS a partire da gennaio 2011 che, a livelli diversi, segue la stessa logica del «Libro Unico del lavoro»; l'Ente di previdenza rende più agevoli le operazioni di iscrizione delle aziende; conseguentemente il datore di lavoro ha l'onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell'attività con dipendenti. Tale adempimento va fatto, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese:

b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa, mediante la Comunicazione Unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line INPS.

È abrogato il modello DM 68.

Restano casi in cui occorre avere distinte posizioni aziendali, ovvero:

1) datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;

2) datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

3) imprese armatoriali;

4) imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;

5) agenzie di somministrazione che devono avere due distinte posizioni:

a) per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati;

b) per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.

Il principio dell'unicità della posizione contributiva non annulla tuttavia l'obbligo della comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell'Azienda e, ove nota, anche la durata temporale della stessa. In questi casi la procedura web assegna un numero progressivo identificativo dell'unità operativa, da Al a B3.

Con l'occasione l'INPS stabilisce nuove regole in materia di accentramento degli adempimenti contributivi. I datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano unificare su una sola posizione il versamento della contribuzione, hanno facoltà di richiedere l'autorizzazione all'accentramento contributivo. A parziale modifica della prassi in vigore fino al 31 dicembre u.s., il provvedimento di autorizzazione all'accentramento verrà rilasciato esclusivamente nell'ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali.

Con riferimento alle domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, occorre distinguere due casi.

A - Nel primo caso - accentramento di una nuova sede operativa ancora priva di matricola - le nuove disposizioni fanno venir meno la necessità di un autonomo provvedimento. Il datore di lavoro interessato potrà pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa per iI tramite dell'applicazione presente sui servizi Internet dell'Istituto, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa.

B - Nel secondo caso - accentramento con riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola - il datore di lavoro dovrà attendere l'emissione dell'apposito provvedimento di accentramento.

Norme particolari ma comunque in linea con quanto finora illustrato sono dettate per le aziende agricole.

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