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lunedì 10 gennaio 2011

Gestione separata: insufficienza dei contributi versati ai fini di autonoma pensione

Come noto, in tema di contributi versati alla gestione separata per i lavoratori autonomi presso l’I.N.P.S., l’articolo 1 comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, prevede che ‘qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990 nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995’.

In ogni caso, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguano il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui sopra, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione [ Articolo 4, comma 2, D.M. 2 maggio 1996, n. 282].

Dette disposizioni sono state riconfermate dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza 9 novembre 2010, n. 22747 ha ribadito che nei confronti di un soggetto titolare di autonomo trattamento pensionistico, dal quale è scaturito il diritto ad ottenere una pensione supplementare ai sensi della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 5, non deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi versati alla Gestione separata per i lavoratori autonomi in quanto i contributi versati vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che lo stesso ha facoltà di richiedere.

Al contrario, la restituzione dei contributi è ammessa, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell’articolo 4 del sopracitato decreto ministeriale, nei confronti di soggetto non pensionato presso diversa gestione.

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