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martedì 4 gennaio 2011

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre, ha chiarito che qualora uno dei coniugi sia senza reddito, lo sconto IRPEF per i figli a carico è trasferibile per intero all'altro coniuge, a condizione che i due siano d'accordo e ciò può avvenire anche nel caso di genitori separati o divorziati.

In particolare, in questo ultimo caso, affinché l'unico genitore titolare di reddito possa fruire per intero della detrazione, occorre tra i due un accordo completo, sia per la fruizione dello sconto sia per la restituzione al coniuge senza reddito della somma fruita come detrazione da parte del genitore che ha beneficiato per intero dello sconto.

Nella risoluzione si fa riferimento alla circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.5, in cui le Entrate avvertono che per i genitori separati, o in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento del figlio ad un solo genitore, la detrazione spetta tutta al genitore affidatario salvo un possibile diverso accordo. L'accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento, o ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; nel caso di affidamento congiunto, o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento salvo un diverso accordo, che può prevedere di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Il Sole 24 ORE di martedì 4 gennaio 2011

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