Se i lavori per le opere sul risparmio energetico non sono stati terminati ma i pagamenti sono stati effettuati nel 2010, persone fisiche e professionisti possono anticipare l'inizio della detrazione del 55 per cento nel Modello Unico 2011, relativo al 2010, ma solo se attestano che i lavori non sono terminati al 31 dicembre.
In questo caso, lo sconto fiscale è diviso in cinque anni secondo le vecchie regole, perché la spesa è stata sostenuta nel 2010.
Se però con questa ripartizione quinquennale si rischia di non sfruttare al massimo il bonus, in quanto l'IRPEF di Unico non è capiente rispetto alla detrazione annuale, è possibile non predisporre l'attestazione, rinviando all'anno della fine dei lavori l'inizio dello scomputo del 55 per cento dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando così la ripartizione decennale.
Sarebbe quest'ultima, infatti, la regola generale del 55 per cento, che può essere modificata solo con l'attestazione, da effettuare in carta libera e da conservare.
La possibilità di anticipare l'inizio della detrazione al momento del pagamento è stata confermata dalla nota delle Entrate del 3 gennaio 2011 (prot. n. 117/2011), basandosi sull'articolo 4, comma 1-quater, del D.M. 19 febbraio 2007 e sulla risoluzione n, 295/E dell'11 luglio 2008.
Il Sole 24 ORE di mercoledì 5 gennaio 2011 - Luca de Stefani
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