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mercoledì 12 gennaio 2011

Riforma Codice della strada

Il Ministero dell’Interno, con circolare 29 dicembre 2010, ha reso noto ulteriori disposizioni operative in merito all’applicazione della Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’.

Per quanto concerne la materia lavoro è opportuno evidenziare quanto segue:

- L’articolo 16 della suddetta legge è andata a modificare l’articolo 115 del Codice della Strada [ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – c.d. ‘ C.d.S’] concernente l’età massima dei conducenti ai autotreni e autoarticolati nonché per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone.

In particolar modo, la nuova formulazione dell’articolo 115 prevede che il limite massimo di età - precedentemente fissato a 65 anni - per la guida di autotreni, autoarticolati con massa complessiva superiore a 20 t. nonché per la guida di autobus , autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone possa essere elevato a 68 anni.

Di fatto, il suddetto innalzamento è ammesso previo conseguimento da parte dell’interessato di uno specifico attestato di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, a seguito di visita specialistica annuale presso una Commissione medica locale ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del D.d.S..

La suddetta attestazione ha validità annuale e deve essere tenuta a borda dal conducente unitamente alla patente di guida. In ogni caso la suddetta documentazione deve essere esibita in sede di controllo agli organi accertatori.

Qualora, a seguito di controllo accertativo, emerga la mancata tenuta del predetto attestato di idoneità alla guida, il conducente è punito, ai sensi dell’articolo 180, comma 7, del C.d.S., con sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra € 38 ed € 155.

Qualora invece il conducente ultrasessantacinquenne circoli senza aver conseguito l’attestato ovvero con attestato scaduto, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra € 78 ad € 311. La suddetta sanzione è elevata tra € 155 ad € 624, ‘Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 115, C.d.S’ [ Articolo 115, comma3, C.d.S.].

- In caso di violazioni delle norme in merito ai limiti massimi di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui al Regolamento CE N. 561/2006, la circolare precisa che l’organo accertatore può provvedere al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale.

A seguito del completamento dei predetti periodi di riposo, il conducente – ovvero il soggetto delegato- dovrà presentarsi presso l’ufficio di polizia da cui dipendente l’organo accertatore per il ritiro dei documenti precedentemente sequestrati.

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