tag:blogger.com,1999:blog-29269331877858464242024-03-13T20:01:22.833+01:00STUDIO CASSONE RAG. GIUSEPPEStudio Professionale di Consulenza del lavoro.
Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi.
I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori.
Il nostro slogan:
Produciamo qualità, non solo cedolini paga.
Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.comBlogger861125tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-90774080680809522092015-03-08T09:32:00.001+01:002015-03-08T09:32:12.844+01:00Il lavoro a chiamata limiti e potenzialità<div>
<div align="center">
<strong></strong> </div>
<strong></strong> </div>
Il lavoro a chiamata (job on call), anche detto lavoro intermittente è un rapporto di lavoro di natura subordinata, può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.<br />
<br />
Con tale contratto il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.<br />
<br />
Proprio grazie al suo carattere di flessibilità tale tipologia contrattuale è diffusa soprattutto nei settori del turismo, pubblici esercizi e commercio. Esso può prevedere o meno una indennità di risposta, ossia il soggetto lavoratore può impegnarsi, dietro corresponsione di una indennità a dare la sua disponibilità in caso di chiamata da parte del datore di lavoro, salvo ovviamente casi di grave impedimento.<br />
<br />
Il contratto a chiamata può essere stipulato per:<br />
<ol>
<li>prestazioni per natura propria a carattere discontinuo o intermittente (stand by <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="worker">worker</span> in attesa di richiamata), ad es. commessi, camerieri, personale di cucina, lavoratori dello spettacolo, personale addetto al salvataggio negli stabilimenti balneari, personale addetto all’ inventario di magazzino ecc.<br />
Non è invece più consentito l’utilizzo di job on call per prestazioni da rendersi il fine settimana, nelle vacanze estive, natalizie, pasquali, salvo espressa previsione del CCNL.</li>
<li>sempre per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni anche pensionati ( è stato aumentato il limite di età in precedenza stabilito in 45 anni);</li>
<li>sempre per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni ed in tal caso la prestazione deve esaurirsi entro il 25simo anno di età (è stato diminuito il limite di età in precedenza stabilito in 25 anni);</li>
</ol>
A partire dal 18 Luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti a chiamati con soggetti non rispondenti ai vincoli anagrafici suddetti.<br />
<br />
Qualora in sede di ispezione venga rilevata la violazione dei requisiti di cui sopra, il regime sanzionatorio prevede che il contratto debba considerarsi nullo per contrasto con norme imperative e lo stesso dovrà intendersi a tempo pieno e indeterminato con effetto retroattivo (ossia fin dalla data della sua costituzione).<br />
<br />
Al fine di evitare l’utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale che ben si presta a camuffare irregolarità di rapporto, con Legge n. 99 del 2013 è stato posto il limite temporale di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari prestato a favore di uno stesso datore di lavoro, pena anche in questo la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.<br />
<br />
Uniche esclusioni al limite temporale dei 400 gg nel triennio riguardano il settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo.<br />
<br />
Il computo dei giorni lavorativi deve essere effettuato a ritroso a partire dal 28 giugno 2013, data di entrata in vigore della norma.<br />
<br />
<br />
<strong>FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO</strong><br />
<strong></strong><br />
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e indicare:<br />
<ul>
<li>la durata</li>
<li>ipotesi soggettive o oggettive di stipulazione (soggettiveàrequisiti anagrafici; oggettive-à legate al carattere oggettivo di discontinuità della prestazione ad es perché soggetto per causa di forza maggiore a limitazioni temporali)</li>
<li>luogo di esecuzione della prestazione e modalità</li>
<li>trattamento economico e normativo</li>
<li>forme e modalità di richiesta della prestazione (fermo restando cheil preavviso di chiamata non può essere inferiore a 1 gg , la modalità può essere concordata dalle parti in forma scritta: fax, email, raccomandata o orale)</li>
<li>tempi e modalità di pagamento della retribuzione e se prevista della indennità, fermo restando per quest’ultima che essa non può essere inferiore nella misura del 20% della retribuzione prevista dai CCNL di riferimento. Da rilevare inoltre che il compenso dovuto in termini di indennità non è computato ai fini del calcolo del TFR, tredicesima e quattordicesima.<br />
</li>
</ul>
Insita nelle caratteristiche del rapporto di lavoro a chiamata è la <em><u>Cumulabilità con altri contratti di lavoro</u></em>, nel rispetto ovviamente dei doveri di fedeltà (riservatezza e non concorrenza) e dei limiti di orario previsti dalla normativa.<br />
<br />
<strong>DIVIETI</strong><br />
<strong></strong><br />
In analogia a quanto previsto per i contratti a tempo determinato, vige il divieto di assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata nei seguenti casi:<br />
<ul>
<li>per sostituzione di lavoratori in sciopero;</li>
<li>per sostituzione di lavoratori adibiti alle stesse mansioni e licenziati nei 6 mesi precedenti a seguito di licenziamento collettivo, ovvero posti in regime di cassa integrazione a zero ore o parziale, salvo diversi accordi sindacali;</li>
<li>per assunzioni c/o imprese che non siano in regola con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)</li>
</ul>
Qualora in sede di ispezione venga rilevato uno dei divieti di cui sopra, il regime sanzionatorio prevede che il contratto debba considerarsi nullo per contrasto con norme imperative e lo stesso dovrà intendersi a tempo pieno e indeterminato con effetto retroattivo (ossia fin dalla data della sua costituzione)<br />
<br />
<strong>TRATTAMENTO ECONOMICO</strong><br />
<strong></strong><br />
Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto per altri lavoratori dipendenti di pari livello e analoghe mansioni, in proporzione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.<br />
<br />
Sono proporzionalmente ridotti anche i trattamenti per malattia, infortunio, maternità e congedo parentale (dovuti per i soli giorni in cui si sarebbe dovuto prestare servizio nel caso di lavoro a chiamata senza indennità, e anche per i giorni in cui si è data disponibilità nel caso di lavoro a chiamata con indennità di risposta).<br />
<br />
<strong>EFFETTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</strong><br />
<strong></strong><br />
<strong><em><u>Inps</u></em></strong><br />
<strong><em><u></u></em></strong><br />
Ai fini previdenziali, i contributi verranno versati in proporzione delle giornate di lavoro effettivamente prestate, con tassazione analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti.<br />
Anche l’eventuale indennità di risposta se prevista viene conteggiata ai fini contributivi<br />
<strong><em><u>Inail</u></em></strong><br />
<strong><em><u></u></em></strong><br />
Il <em><u>premio</u></em> è calcolato sia<br />
<ul>
<li>in base alla retribuzione erogata in proporzione al lavoro prestato</li>
<li>che alle somme percepite a titolo di indennità di disponibilità ove prevista</li>
</ul>
In caso di infortunio invece <em><u>la prestazione</u></em> sarà erogata<br />
<ul>
<li>solo in base alla retribuzione e dunque al lavoro effettivamente prestato (non conteggiando in tal caso le somme percepite a titolo di indennità).</li>
</ul>
<br />
<br />
<strong>ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</strong><br />
<strong></strong><br />
Ai fini della regolare assunzione con contratto di lavoro a chiamata, il datore di lavoro deve darne comunicazione al CENTRO PER L’IMPIEGO mediante modello UNILAV.<br />
<br />
E’ stato poi istituito con recenti disposizioni Legge Fornero 18 Luglio 2012, un ulteriore obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente specificando nei modi e tempi previsti la data di inizio e la durata della prestazione, secondo la seguente procedura:<br />
<br />
Compilazione del modello UNI-INTERMITTENTE corredato da:<br />
<ul>
<li>dati anagrafici identificativi di entrambi le parti contrattuali</li>
<li>data di inizio della prestazione</li>
<li>data di fine della prestazione</li>
</ul>
Invio alla DTL competente per territorio, mediante:<br />
<ul>
<li>invio telematico all’indirizzo PEC <a data-cke-saved-href="mailto:intermittenti@lavoro.gov.it" href="mailto:intermittenti@lavoro.gov.it">intermittenti@lavoro.gov.it</a></li>
<li>invio diretto dal sito <a data-cke-saved-href="http://www.clicklavoro.gov.it/" href="http://www.clicklavoro.gov.it/">www.clicklavoro.gov.it</a></li>
</ul>
per prestazioni a chiamata entro le 12 ore tramite<br />
<ul>
<li>sms al n. 339-9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore</li>
</ul>
Una volta inviata la comunicazione, eventuali rettifiche o annullamenti possono essere inviati mediante apposite comunicazioni prima dell’inizio della attività lavorativa o se il contratto viene annullato per mancata presentazione del lavoratore, entro 48 ore da quando doveva aver inizio l’attività lavorativa.<br />
<br />
La comunicazione al DTL deve essere effettuata prima della prestazione o in un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 gg<br />
<br />
<strong>REGIME SANZIONATORIO</strong><br />
<br />
Per le imprese che non rispettano l’obbligo della comunicazione al DTL è applicata una sanzione che va da € 400 a € 2.400.<br />
<ul>
<li>La sanzione è applicata per ciascun lavoratore riguardo al quale è stata omessa la dichiarazione.</li>
<li>La tardiva comunicazione è equiparata ad omessa comunicazione.</li>
<li>La sanzione si applica anche alla chiamata del lavoratore in giorni diversi da quelli in precedenza comunicati, senza che sia stata data comunicazione di rettifica.</li>
</ul>
Il datore di lavoro al fine di sanare la propria posizione irregolare sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione ridotta pari a € 800 (ossia il doppio della sanzione minima prevista e il terzo del tetto massimo).<br />
<br />
<strong>MAXI SANZIONE PER IL LAVORO SOMMERSO</strong><br />
<br />
Il sistema sanzionatorio relativo al “lavoro sommerso” stabilito da € 1950 a €15.600 per ciascun lavoratore irregolare ed € 195 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, nel caso di lavoro a chiamata è applicabile solo quando venga omessa la comunicazione UNILAV al Centro per L’impiego.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-3638634456154895162015-03-04T00:05:00.003+01:002015-03-04T00:05:26.433+01:00Appalti responsabilità solidale negli appalti<div>
<div align="center">
<strong>DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI</strong></div>
<div align="center">
<strong>D.LGS. 175/14 </strong></div>
<div align="center">
<strong>ANALISI DELLE SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI</strong><br />
<strong></strong> </div>
</div>
Ulteriori semplificazioni in tema di responsabilità solidale negli appalti.<br />
<br />
Dopo l’eliminazione della responsabilità solidale in tema di IVA, già sancita dal DECRETO FARE nel 2013, al via anche l’abolizione della responsabilità in materia di versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente dovute in relazione a prestazioni di appalto o subappalto di opere e servizi.<br />
<br />
Nei rapporti con il fisco dunque ognuno è responsabile dei propri debiti.<br />
<br />
Con D.Lgs 175/14 in tema di semplificazioni fiscali, viene abrogato l’art. 35, commi da 28 a <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="28-ter">28-ter</span> decreto legge 4 luglio 2006 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, che prevedeva :<br />
<ul>
<li>responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nel caso in cui il primo avesse pagato il corrispettivo dovuto per prestazioni del subappaltatore, senza essersi prima accertato tramite richiesta di apposita documentazione (documento di asseverazione ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.445/00) che questi avesse versato all’Erario le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, la responsabilità era ovviamente limitata alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;</li>
<li></li>
<li>responsabilità anche del committente ,punito con sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 nel caso in cui avesse saldato il corrispettivo dovuto all’appaltatore senza essersi preventivamente accertato tramite richiesta di apposita documentazione della regolarità della posizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente dell’appaltatore e dei subappaltatori della filiera.<br />
</li>
</ul>
<div style="margin-left: 18pt;">
In sintesi dunque abrogazione della responsabilità fiscale solidale sui redditi da lavoro dipendente, sia per l’appaltatore che per il committente.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
A far data dal 13 Dicembre 2014, data di entrata in vigore del D. Lgs 175/2014 i pagamenti sono svincolati dagli oneri burocratici di cui sopra.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Ovviamente rimane aperto, ed è spesso soggetto a diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, il quesito della gestione del regime sanzionatorio da applicare alle violazioni accertate dopo l’abrogazione della norma ma compiute prima della stessa.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
A tal fine con Circolare della Agenzia delle Entrate 31/E del 30 Dicembre 2014 è stato disposto che:</div>
<ul>
<li>In relazione alla responsabilità del committente si applica il principio del “favor rei” in base al quale, salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione. Se la sanzione è stata già emessa il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Quindi la sanzione non verrà applicata per violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definite a quella stessa data, ma in ugual modo non possono essere restituite somme già versate per il pagamento della sanzione.</li>
<li>In relazione all’appaltatore non può essere applicato il principio del “favor rei”, la responsabilità solidale in questo caso è valevole per tutte le violazioni compiute fino alla data del 13 Dicembre 2014.</li>
</ul>
<div style="margin-left: 18pt;">
La motivazione di questa diversità di applicazione del principio è che il “favor rei” è applicabile alla fattispecie sanzionatoria (caso del committente), in quanto invece alla responsabilità per l’imposta essa è regolata dal Diritto Civile e come tale assoggettata al principio “tempum regit actum” ossia al principio generale di successione di leggi nel tempo ed in particolare al principio di irretroattività (caso dell’appaltatore).<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
L’abrogazione della responsabilità solidale non è valevole nel caso di estinzione di società, o meglio permane per un periodo di 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Il senso di tale proroga è evitare che le imprese spariscano nel nulla appropriandosi delle ritenute dei propri dipendenti.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Resta invariata invece la disciplina della responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs276/2003 il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e i subappaltatori della filiera entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni comprese le quote TFR e a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Con l’integrazione del comma 2 è previsto che il committente che effettua il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ciò significa che deve versare delle imposte dovute da altri soggetti e per questo è autorizzato ad effettuare delle ritenute sugli importi dovuti ai lavoratori.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Il committente in caso di rivendicazioni potrà avvalersi del principio di preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori.<br />
</div>
<div style="margin-left: 18pt;">
In sintesi:</div>
<ul>
<li>Il committente è responsabile in solido con gli altri attori della filiera appaltatori e subappalltatori, ma può eccepire il “beneficium excussionis” ossia, nonostante la responsabilità solidale sancita dalla norma il creditore deve rivalersi in prima istanza sul patrimonio del debitore principale e solo in caso di infruttuosa escussione sul patrimonio degli obbligati in solido.</li>
<li>In merito invece a quanto sancito dal comma 2 art 29 sul ruolo del committente pagante in qualità di sostituto di imposta, dottrina e giurisprudenza manifestano perplessità sulla applicazione univoca del criterio. Di fatto non appaiono chiare le modalità con cui il principio debba essere applicato. Il committente non ha rapporti diretti con il lavoratore (dipendente dell’appaltatore o addirittura lavoratore autonomo), non ha dunque elementi utili e funzionali per l’effettuazione delle operazioni del sostituto di imposta (conguagli, compensazioni da 730, detrazioni, ecc), oltretutto si trova spesso ad intervenire dopo il termine del periodo di imposta.<br />
Servirebbe a tal proposito una ulteriore normativa di riferimento a dettaglio delle operazioni da svolgere.</li>
</ul>
<div style="margin-left: 18pt;">
<em><u>Rimane l’obbligo di richiedere con regolarità il rilascio del DURC in corso di validità.</u></em></div>
<div style="margin-left: 18pt;">
Scopo di tali provvedimenti in materia di riduzione di responsabilità solidale negli appalti è snellire il processo burocratico e “fare girare” l’economia sboccando i pagamenti.</div>
CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-44557017256393505262015-02-23T09:01:00.000+01:002015-03-08T09:32:48.749+01:00Le prestazioni di lavoro familiare<div>
<div align="center">
<strong></strong> </div>
</div>
Argomento assai <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="dibattuto">dibattuto</span> in dottrina e giurisprudenza è quello del corretto inquadramento dei collaboratori familiari che prestano servizio a titolo gratuito o oneroso, occasionale o continuativo nei diversi settori dell’artigianato, agricoltura, commercio.<br />
<br />
La disciplina più univoca è stata dettata di recente dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 10478 del 10 Giugno 2013 e n. 14184 del 5 Agosto 2013.<br />
<br />
Prima di approfondire l’argomento è necessario fornire le definizioni di parentela, come qui <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="riportae">riportate</span>:<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td style="height: 26px; width: 188px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
PARENTI DI PRIMO GRADO</div>
</td><td colspan="2" style="height: 26px; width: 304px;">GENITORI E FIGLI</td></tr>
<tr><td style="height: 26px; width: 188px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
PARENTI DI SECONDO GRADO</div>
</td><td colspan="2" style="height: 26px; width: 304px;">NONNI, FRATELLI E SORELLE, NIPOTI INTESI COME FIGLI DEI FIGLI</td></tr>
<tr><td style="height: 26px; width: 188px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
PARENTI DI TERZO GRADO</div>
</td><td colspan="2" style="height: 26px; width: 304px;">BISNONNI, ZII, NIPOTI INTESI COME FIGLI DEI FRATELLI E DELLE SORELLE</td></tr>
<tr><td style="height: 26px; width: 188px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
AFFINI</div>
</td><td colspan="2" style="height: 26px; width: 304px;">PARENTI DEL CONIUGE<br />
<ul>
<li>SUOCERI (AFFINI DI PRIMO GRADO)</li>
<li>NONNI DEL CONIUGE E COGNATO (AFFINI DI SECONDO GRADO)</li>
<li>BISNONNI DEL CONIUGE, ZII DEL CONIUGE, NIPOTI INTESI COME FIGLI DEL COGNATO (AFFINI DI TERZO GRADO)</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td><br /></td><td style="height: 7px; width: 151px;"><br /></td><td><br /></td></tr>
</tbody></table>
<strong></strong><br />
<strong>IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FAMILIARE </strong><br />
<strong></strong><br />
Alla stregua degli altri rapporti di lavoro tra soggetti “emotivamente” liberi da rapporti di parentela diretta o indiretta, anche quello basato da prestazioni rese da un familiare può assumere i connotati di:<br />
<ul>
<li>rapporto di lavoro subordinato</li>
<li>Lavoro autonomo</li>
</ul>
<br />
<strong><em><u>Rapporto di lavoro subordinato</u></em></strong><br />
<strong><em><u></u></em></strong><br />
Un familiare può essere inquadrato come lavoratore subordinato, con tutti i diritti e doveri che ne derivano.<br />
<br />
E’ chiaro che tale tipologia di rapporto in ambito familiare potrebbe essere in realtà un espediente per assicurare alle parti benefici fiscali e previdenziali.<br />
<br />
E’ necessario in sede ispettiva accertare la presenza del vincolo di subordinazione, l’onerosità delle prestazioni ricevute mediante compensi regolari per importo e scadenza, l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.<br />
<strong><em><u></u></em></strong><br />
<strong><em><u>Lavoro autonomo</u></em></strong><br />
<ul>
<li>Collaborazioni occasionali a titolo gratuito</li>
<li>Con carattere di continuità e dietro corrispettivo<br />
<br /><em><u>Collaborazioni Occasionali a titolo gratuito</u></em></li>
</ul>
Tale tipologia di collaborazione ha carattere meramente occasionale e fondata sul principio “prestazione resa <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="affectionis">affectionis</span> vel <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="benevolentiae">benevolentiae</span> causa” (prestazioni rese per spirito di solidarietà e gratitudine).<br />
<br />
Le circolari sopramenzionate n. 10478 del 10 Giugno 2013 e n. 14184 del 5 Agosto 2013 definiscono le tipologie di prestazioni familiari di tipo occasionale rese in via gratuita.<br />
<br />
TIPOLOGIA DI IMPRESA CHE SI PRESTA ALLA COLLABORAZIONI FAMILIARI DI TIPO GRATUITO:<br />
<ol>
<li>Impresa individuale;</li>
<li>Libera professione;</li>
<li>Società di persone in cui il socio familiare sia socio di maggioranza o amministratore unico.</li>
</ol>
<br />
TIPOLOGIA DI LAVORATORE FAMILIARE CHE PRESTA ATTIVITA’ GRATUITAMENTE:<br />
<ol>
<li>prestazioni rese da familiare pensionato (percepiente pensione di invalidità, vecchiaia o anzianità);</li>
<li>prestazioni rese da familiare con contratto di lavoro subordinato full time c/o altra impresa;</li>
<li>prestazione fornite nell’ambito della impresa familiare nel rispetto del vincolo temporale di 90 ggo 720 ore nell’anno solare.</li>
</ol>
<br />
Ai fini previdenziali e assicurativi:<br />
<ul>
<li>INPS: Se trattasi di mere prestazioni occasionali, nel rispetto del limite temporale dei 90 gg/anno o 720 ore/anno non è richiesta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps</li>
<li>INAIL: Ai fini INAIL per le collaborazioni familiari a titolo gratuito l’iscrizione non è dovuta solo se la prestazione non viene erogata più di una/due volte nell’arco dello stesso mese e comunque non più di 10 gg l’anno.</li>
<li>Ai fini degli obblighi in materia di sicurezza, la normativa è interamente applicabile anche ai collaboratori familiari occasionali a titolo gratuito. A tal proposito è solo stata prevista una semplificazione degli adempimenti dovuti.</li>
</ul>
<br />
<em><u>Collaborazioni continuative: Lavoro autonomo retribuito</u></em><br />
<em><u></u></em><br />
Superato il limite temporale di 90 gg o 720 ore nell’anno solare, si presume che l’attività non sia più occasionale e gratuita e si rientra nella fattispecie di lavoro autonomo.<br />
<br />
In tal caso<br />
<br />
Ai fini previdenziali e assicurativi<br />
<ul>
<li>INPS: E’ richiesta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps</li>
<li>INAIL: E’ dovuto il premio contro gli infortuni sul lavoro</li>
<li>Ai fini degli obblighi in materia di sicurezza, la normativa è interamente applicabile</li>
</ul>
Chiaramente al di la di queste tipologie di rapporto, tra le parti può concordarsi ogni diversa regolazione del rapporto lavorativo tra quelli vigenti nel ns. ordinamento (lavoro a progetto, lavoro accessorio, a chiamata ecc.)<br />
<br />
<strong>ALTRE <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="TIPOGIE">TIPOGIE</span> DI RAPPORTO DI LAVORO FAMILIARE</strong><br />
<strong></strong><br />
Oltre alle tipologie di rapporto di lavoro familiare summenzionate, covo spesso di irregolarità ed elaborate attività ispettive per garantire il rispetto delle leggi, il nostro ordinamento prevede altre forme di gestione dei rapporti di lavoro familiare, che valorizzano maggiormente l’attività di sostegno all’impresa del familiare e un più diretto coinvolgimento alle sorti della stessa:<br />
<ul>
<li>L’impresa familiare</li>
<li>L’associazione in partecipazione familiare<br />
</li>
</ul>
<strong><em><u>Impresa familiare</u></em></strong><br />
<strong><em><u></u></em></strong><br />
L’istituto dell’Impresa familiare riceve per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia del e l’introduzione dell’art 230 bis del cc., grazie alla quale viene superata la presunzione di gratuità ossia di “prestazione resa <em><span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="affectionis">affectionis</span> vel <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="benevolentiae">benevolentiae</span> causa</em>” (prestazioni rese per spirito di solidarietà e gratitudine) delle prestazioni lavorative svolte dai familiari in casa o nell’azienda del capofamiglia.<br />
<br />
L’ impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale.<br />
In essa collaborano oltre al titolare, uno o più familiari: il coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.<br />
<br />
Deve avere carattere di continuità ed essere esercitata in maniera prevalente rispetto ad altre attività<br />
L’esercizio della impresa familiare non è dunque conciliabile con altra attività di lavoro autonomo con carattere di continuità o dipendente a tempo pieno.<br />
<br />
E’ invece conciliabile con la figura del pensionato.<br />
<br />
In cambio della loro prestazione i familiari che partecipano all’impresa acquisiscono diritti economici e decisionali:<br />
<ul>
<li>Diritto al mantenimento</li>
<li>Diritto alla partecipazione agli utili</li>
<li>Diritti decisionali</li>
<li>Diritti di prelazione in caso di cessazione della attività</li>
</ul>
Nella distribuzione degli utili al titolare spetta almeno il 51%.<br />
L’impresa familiare ai fini normativi, al di là dei diritti attribuiti ai familiari è disciplinata come impresa individuale<br />
<br />
Il rischio di impresa rimane ad esclusivo carico del titolare che risponde con tutto il suo patrimonio personale.<br />
<br />
<strong><em>ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON FAMILIARI</em></strong><br />
<strong><em></em></strong><br />
Altro istituto diffuso per regolare i rapporti lavorativi familiari è l’Associazione in partecipazione (istituito per regolare rapporti tra soggetti non vincolati da vincoli parentali, ma che ben si adatta a questa estensione)<br />
<br />
Esso è regolato dall’art. 2549 e seguenti del c.c.<br />
<br />
Si tratta di un contratto tra l’associante (l’imprenditore) e gli associati (uno o più lavoratori) che prestano la propria attività lavorativa o non (possono ad esempio fornire strumentazione o capitale), ricevendo quale compenso la partecipazione agli utili.<br />
<br />
L’associato dunque si assume insieme all’associante il rischio di impresa, partecipando oltre agli utili anche alle perdite, salvo diversi accordi.<br />
<br />
La dottrina e la giurisprudenza sembrano essere molto favorevoli all’utilizzo di tale istituto per regolare i rapporti di lavoro familiare.<br />
<br />
A dimostrazione di ciò alle associazioni in partecipazione familiari non si applica il limite di n° 3 associanti imposto dalla legge, onde evitare il ricorso a tale istituto per nascondere forme di lavoro subordinato senza assumersi invece gli oneri a carico dell’imprenditore nella gestione di un vero rapporto di lavoro dipendente.<br />
<br />
Nelle comuni associazioni in partecipazione (escluse dunque quelle di tipo familiare), al superamento del limite di n° 3 associati il rapporto viene considerato ex legge rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<br />
<br />
E’ chiaro che la gestione dei rapporti di lavoro familiare è spesso covo di nascondigli adottati per camuffare irregolarità più o meno gravi quali a titolo di esempio “lavoro nero” o irregolarità sul fronte dell’inquadramento contrattuale per poter usufruire di prestazioni previdenziali fasulle ecc.<br />
<br />
E’ dunque sicuramente arduo il compito degli ispettori che sono chiamati a verificare la sussistenza di tutti i requisiti per un corretto inquadramento contrattuale.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-61511496668632483522015-02-20T10:19:00.002+01:002015-02-20T10:19:37.909+01:00AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER L’ASSUNZIONE DI DETENUTI E INTERNATI<div>
<div align="center">
<strong></strong> </div>
</div>
Il tema delle agevolazioni relative alle assunzioni di soggetti detenuti ed internati già normato da Decreto <span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="Smuraglia"><u>S</u>muraglia</span> legge 193-2000 è stato di recente revisionato con D.M. 148-2014.<br />
Il nuovo decreto prevede la concessione di un credito di imposta e importanti sgravi contributivi alle imprese (aziende pubbliche e private, cooperative sociali) che assumono lavoratori detenuti, internati e semiliberi.<br />
Per accedere a tali benefici l’assunzione deve avere una durata minima di 30 giorni.<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td rowspan="3" style="height: 65px; width: 188px;"><div style="text-align: center;">
<strong>LAVORATORI</strong></div>
</td><td style="height: 65px; width: 304px;"> DETENUTI O INTERNATI<br />
<br /></td></tr>
<tr><td style="height: 65px; width: 304px;"> EX DEGENTI DI OSPEDALI <br />
PSICHIATRICI</td></tr>
<tr><td style="height: 65px; width: 304px;"> CONDANNATI O INTERNATI AMMESSI AL LAVORO ESTERNO O IN REGIME DI <br />
SEMILIBERTA’</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td rowspan="3" style="height: 65px; width: 188px;"><div style="text-align: center;">
<strong>DATORE DI LAVORO </strong></div>
</td><td style="height: 65px; width: 304px;"><div style="text-align: left;">
AZIENDE PRIVATE</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
</td></tr>
<tr><td style="height: 65px; width: 304px;"><div style="text-align: left;">
AZIENDE PUBBLICHE</div>
</td></tr>
<tr><td style="height: 65px; width: 304px;"><div style="text-align: left;">
COOPERATIVE SOCIALI</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td style="height: 26px; width: 188px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
<strong>TIPOLOGIA DI CONTRATTO</strong></div>
</td><td style="height: 26px; width: 304px;">CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE PART TIME DI DURATA NON INFERIORE A 30 GG</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td style="height: 26px; width: 188px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
<strong>TRATTAMENTO RETRIBUTIVO</strong></div>
</td><td style="height: 26px; width: 304px;"><ul>
<li>NON INFERIORE AI 2/3 DI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DEL LAVORO. IL RESTANTE 1/3 POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER SCOPI RISARCITORI AD ES. PER SPESE PROCESSUALI, RIMBORSI DANNI, RIMBORSO SPESE V/S STATO PER MANTENIMENTO, ECC.</li>
<li>NON E’ PREVISTA TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA</li>
<li>SONO GARANTITE LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE-ASSEGNI FAMILIARI</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<strong>IL CREDITO D’IMPOSTA</strong><br />
L’ entità del credito di imposta varia in base alla condizione del lavoratore, come da tabella seguente:<br />
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td rowspan="2" style="height: 45px; width: 188px;">DETENUTI O INTERNATI (ANCHE AMMESSI AL LAVORO ESTERNO)</td><td style="height: 45px; width: 304px;">FINO A €/MESE 700,00 PER IL 2013 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)<br />
<br /></td></tr>
<tr><td style="height: 44px; width: 304px;">FINO A €/MESE 520,00 A PARTIRE DAL 2014 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td rowspan="2" style="height: 45px; width: 188px;">DETENUTI IN SEMILIBERTA’ O INTERNATI IN SEMILIBERTA’</td><td style="height: 45px; width: 304px;">FINO A €/MESE 350,00 PER IL 2013 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)<br />
<br /></td></tr>
<tr><td style="height: 44px; width: 304px;">FINO A €/MESE 300,00 A PARTIRE DAL 2014 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Tale credito di imposta spetta anche a:<br />
<ul>
<li><strong>imprese che svolgono attività formativa nei confronti di detenuti o internati</strong> o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, <strong>a patto che tale attività sia finalizzata alla immediata assunzione</strong> dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione</li>
<li>imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria</li>
</ul>
Il credito d’imposta previsto dal Decreto <strong>non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi </strong>ed è utilizzabile <strong>esclusivamente in compensazione</strong>, nel modello F24.<br />
<br />
<br />
<strong>SGRAVI CONTRIBUTIVI</strong><br />
<br />
Sono inoltre previste agevolazioni ai fini previdenziali e assistenziali.<br />
<br />
Le aliquote dovute all’INPS in relazione alle retribuzioni corrisposte a soggetti detenuti e internati, ex detenuti degli ospedali psichiatrici, condannati e internarti ammessi al lavoro esterno, sono ridotte nella misura del 95% a partire dal 2013.<br />
<br />
Sia il Credito di imposta che gli sgravi contributivi sono inoltre riconosciuti anche nel periodo successivo alla scarcerazione, come da schema seguente:<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td style="height: 26px; width: 246px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
LAVORATORI EX DETENUTI O INTERNATI CHE HANNO USUFRUITO DELLA SEMILIBERTA’ O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO</div>
</td><td style="height: 26px; width: 246px;">18 MESI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO (PURCHE’ IL RAPPORTO DI LAVORO SIA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td style="height: 26px; width: 246px;"><div style="margin-left: 7.05pt;">
LAVORATORI EX DETENUTI O INTERNATI CHE NON HANNO USUFRUITO DELLA SEMILIBERTA’ O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO</div>
</td><td style="height: 26px; width: 246px;">24 MESI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO (PURCHE’ IL RAPPORTO DI LAVORO SIA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Per usufruire di dette agevolazioni è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra le aziende e gli amministrazioni penitenziarie che prevedano:<br />
<ul>
<li>l’oggetto della attività lavorativa</li>
<li>le modalità di svolgimento</li>
<li>formazione e trattamento retributivo</li>
</ul>
Le aziende devono dunque presentare copia della convenzione stipulata e copia della dichiarazione di assunzione alla sede INPS competente.<br />
<br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-83957430698907303392013-03-21T15:35:00.004+01:002014-11-08T11:47:23.712+01:00Colf e badanti: nuovi importi contributivi.<br />
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">Colf e
badanti: nuovi importi contributivi.<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Dall’inizio dell’anno 2013 sono cambiate le quote orarie dei
contributi INPS per colf e badanti ed essi sono diversi in base al tipo di
contratto stipulato. Infatti, se il contratto è a tempo indeterminato, i contributi
risultano essere inferiori rispetto al 2012; mentre, se il contratto è a tempo
determinato vi è un contributo aggiuntivo e di conseguenza il valore orario
sarà più alto.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
La circolare INPS N. 25/2013 ha spiegato che tutto ciò è la
conseguenza dell’introduzione della riforma Fornero dell’Aspi che è andata a sostituire l’assicurazione
contro la disoccupazione introducendo appunto due aliquote contributive:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
-<span style="font-size: 7pt;"> </span>1,31% della retribuzione come valore
ordinario;<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
-<span style="font-size: 7pt;"> </span>1,40% come contributo addizionale che si abbatte
solo sui rapporti a termine.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
E’ però importante ricordare che il contributo addizionale
non deve essere versato se la colf è stata assunta a tempo determinato in
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Se vi sono rapporti di lavoro domestico a tempo determinato
ancora attivi alla data del 1° Gennaio 2013, il contributo addizionale verrà
calcolato direttamente dall’INPS al momento dell’invio del MAV. Ancora, l’INPS,
nel caso in cui il contratto venga trasformato da tempo determinato in tempo
indeterminato, restituirà al datore di lavoro gli ultimi sei mesi di versamento
del contributo addizionale; allo stesso modo, se in seguito alla cessazione del
rapporto per scadenza del termine il datore riassume il lavoratore entro sei
mesi dalla cessazione, l’ente restituirà lo stesso importo.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Il datore di lavoro che, in base ai requisiti richiesti,
avrà diritto a tale rimborso, dovrà presentare la domanda in via telematica
attraverso uno dei seguenti canali: web - servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale INPS; call-center
- numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con
tariffazione stabilita dal proprio gestore; intermediari dell'INPS - attraverso
i servizi telematici offerti agli stessi.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Inoltre l’Inps ne approfitta per sottolineare che il
contributo introdotto chiesto dall’Aspi nel caso di licenziamento del
dipendente non è dovuto per i rapporti di lavoro domestico.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Le nuove fasce di retribuzione e dei contributi sono
indicate nelle apposite tabelle. Vi sono valori orari più bassi che sono
previsti solo per i lavoratori che non devono pagare la quota relativa agli
assegni familiari.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Tale esclusione riguarda solo il coniuge del datore di
lavoro domestico (ma solo se quest'ultimo ha l'indennità di accompagnamento e
quindi giustifica la propria dipendenza dall'altro coniuge) e, se conviventi, i
parenti e gli affini entro il terzo grado. <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p> </o:p>Vale a dire:</div>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
A) Parenti:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
- primo grado = genitori - figli;<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
- secondo grado = nonni - nipoti (figli di figli) -
fratelli/sorelle;<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
- terzo grado = bisnonni - nipoti (figli di fratelli) - zii.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
B) Affini:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
- primo grado = suoceri - figli del coniuge;<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
- secondo grado = nonni del coniuge - nipoti (figli dei
figli del coniuge); cognati;<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
- terzo grado = bisnonni del coniuge; nipoti (figli dei
cognati) - pronipoti (figli dei nipoti del coniuge); zii del coniuge.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
Di seguito riportata la tabella dei contributi INPS:<o:p></o:p></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiauS_GMVDpxa4OrEOgSIHuvIgzsQ9qHUdUTjb4g0Kch9ELGqUXY8TNUqgUgeIUGsY6P8rPG_7cUgaNkcGwjVh-8UBHz_xYUw4USsNaU19HajxB34T8CZSwRd1j5qepFh33sr6yxcyWfHA/s1600/contributi+inps++2013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiauS_GMVDpxa4OrEOgSIHuvIgzsQ9qHUdUTjb4g0Kch9ELGqUXY8TNUqgUgeIUGsY6P8rPG_7cUgaNkcGwjVh-8UBHz_xYUw4USsNaU19HajxB34T8CZSwRd1j5qepFh33sr6yxcyWfHA/s1600/contributi+inps++2013.jpg" height="268" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IT; mso-no-proof: yes;"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">
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<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
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<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
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</v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75"
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</v:shape></span></div>
<br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-59737492857522607582013-03-21T00:03:00.000+01:002013-03-21T00:03:52.836+01:00<br />
<div class="s_titolo">
LA DEDUZIONE DEI COSTI AUTO DAL 2013<br />
<br /></div>
<div class="s_abstract">
La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto la
percentuale di rilevanza fiscale (dal 40% al 20%) delle spese di
acquisto e di utilizzo dei veicoli, sancendo la sostanziale irrilevanza
delle disposizioni contenute nella Legge Fornero (legge n. 92/2012).
Ricostruiamo le regole vigenti e proponiamo un ragionamento coordinato
con la tematica dei beni concessi in uso ai soci e familiari e del
redditometro</div>
<br />
<div class="rif_news">
</div>
<br />
<hr />
<div class="sommario">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2926933187785846424" id="sommario_consulenza"></a><br />
<a class="sommario_consulenza" href="http://www.banchedati.buffetti.it/cons1">LE SPESE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI (LETT. A)</a><br />
<a class="sommario_consulenza" href="http://www.banchedati.buffetti.it/cons2">LE SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI: LE IMPRESE (LETT. B)</a><br />
<a class="sommario_consulenza" href="http://www.banchedati.buffetti.it/cons3">LE SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI: ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (LETT. B)</a><br />
<a class="sommario_consulenza" href="http://www.banchedati.buffetti.it/cons4">LE SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI: I MEZZI ASSEGNATI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI (LETT. B-BIS)</a><br />
<a class="sommario_consulenza" href="http://www.banchedati.buffetti.it/cons5">IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME</a><br />
<a class="sommario_consulenza" href="http://www.banchedati.buffetti.it/cons6">I LEGAMI CON I BENI IN USO AI SOCI E CON IL REDDITOMETRO</a><br />
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Il comma 1 dell'art. 164 del T.U.I.R. propone un
concetto di limitata rilevanza dei costi, ove afferma che le spese e gli
altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi
sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste
nelle successive lett. a), b) e b-bis) e nei limiti ivi indicati.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La norma non ha natura antielusiva e, per
conseguenza, non può essere oggetto di disapplicazione mediante la
procedura di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973; così si desume
dalle Riss. n. 190/E del 2007 e n. 231/E del 2007.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Inoltre, va anche riscontrato che la norma non si
occupa di regolamentare la deduzione dei costi relativi ai mezzi di
trasporto non a motore (biciclette e velocipedi), ai mezzi di trasporto,
anche a motore, che costituiscono beni merce per le imprese (anche se
vengono temporaneamente utilizzati per fini dimostrativi, pubblicitari o
promozionali), nonché a tutti i veicoli non espressamente indicati
dall'art. 164 del T.U.I.R. e richiamati dal Codice della strada, con
deduzione vincolata alla presenza della inerenza. In tale ultima
categoria rientrano, ad esempio, gli autocarri, vale a dire veicoli
destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al
trasporto delle cose stesse. In ossequio a quanto sopra affermato, però,
la deduzione del costo è ammessa se l'utilizzo è inerente; ad esempio
(Ris. n. 244/E del 2002), a parere delle Entrate la stessa difetterebbe
nel caso di un notaio che abbia acquistato un autocarro sostenendo di
doverlo utilizzare per lo spostamento dei fascicoli dal proprio studio
all'archivio notarile.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Al fine di contrastare il fenomeno dei cd. «falsi
autocarri», il Legislatore è intervenuto con l'art. 35, comma 11 del
D.L. n. 223/2006, che ha trovato pratica attuazione con il Provvedimento
del Direttore Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006. La
disposizione tende a rendere non totalmente deducibili i costi di
acquisto e di impiego relativi a veicoli che risultano da adattamenti
che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone;
in sostanza, dal punto di vista della Motorizzazione ci troviamo
dinnanzi ad un autocarro che, tuttavia, sul versante fiscale va trattato
come una autovettura. Si sono utilizzati i seguenti parametri di
riferimento:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
1) codice di carrozzeria;</div>
<div class="doc_testo">
2) numero di posti;</div>
<div class="doc_testo">
3) rapporto tra potenza del motore e portata del veicolo.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Quando tutti e tre i parametri indicano la natura
di «falso autocarro» del veicolo, il regime fiscale proprio è quello
delle autovetture.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="titoletto">
<a class="titoletto" href="http://www.banchedati.buffetti.it/sommario_consulenza" id="cons1">LE SPESE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI (LETT. A)</a></div>
<div class="titoletto">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Come anticipato sopra, la norma prevede tre
distinte categorie di regole, delle quali la prima è dedicata ai costi
integralmente deducibili. Infatti, la lett. a) del primo comma consente
la deducibilità integrale per le seguenti fattispecie:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
- mezzi destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
ed, in particolare:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
a) aeromobili da turismo;</div>
<div class="doc_testo">
b) navi e imbarcazioni da diporto;</div>
<div class="doc_testo">
c) autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;</div>
<div class="doc_testo">
d) ciclomotori e motocicli;</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
- veicoli adibiti ad uso pubblico.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La strumentalità è stata oggetto di approfondimento
nelle Circc. n. 48/E del 1998 (paragrafo 2.1.2.1) e n. 1/E del 2007
(paragrafo 17.2.b); la stessa ricorre solo qualora la attività propria
dell'impresa non può essere esercitata in assenza dei beni stessi
(attività di noleggio; attività di scuola guida; scuole per
l'addestramento al volo; scuole per l'addestramento alla navigazione).
Diversamente, non sono considerate ad utilizzo esclusivamente
strumentale:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
- le autovetture di un'impresa commerciale necessarie per visitare i propri clienti (risoluzione n. 59/E del 2007);</div>
<div class="doc_testo">
- le autovetture messe a disposizione dei
collaboratori per lo svolgimento di servizi legati all'attività di
mediazione immobiliare (risoluzione n. 50/E del 2002, paragrafo 12).</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Meno difficoltosa è l'individuazione del caso
dell'uso pubblico; Assonime precisa che sono adibiti ad uso pubblico i
veicoli la cui utilizzazione sia in funzione di un servizio pubblico di
trasporto e la cui circolazione sia regolamentata dalle specifiche
disposizioni di legge, mentre l'Agenzia delle entrate (Circ. n. 48/E del
1998, paragrafo 2.1.2.1) aggiunge che la destinazione a tale uso viene
espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla Pubblica
amministrazione.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Se il veicolo senza limitazioni è stato acquisito
in leasing, la deducibilità (previa inerenza) riguarda ovviamente i
canoni, a condizione che il contratto di locazione finanziaria (se
stipulato a partire dal 1° gennaio 2008) abbia una durata non inferiore
ai due terzi del periodo di ammortamento. Segnaliamo che, a partire dal
29 aprile 2012, la deduzione è assicurata a prescindere dalla durata
prevista dal contratto, ma il beneficio fiscale va «spalmato» su un
periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento
tabellare. Viene dunque ad essere eliminato un requisito di forma, pur
restando invariato il riflesso tributario.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="titoletto">
<a class="titoletto" href="http://www.banchedati.buffetti.it/sommario_consulenza" id="cons2">LE SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI: LE IMPRESE (LETT. B)</a></div>
<div class="titoletto">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La categoria dei veicoli a deducibilità limitata ha
una prima sottospecie generale che attiene le imprese; in tale ambito
sono intervenute le modifiche della Legge di Stabilità.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Infatti, qui i costi sono deducibili nella misura del 40%, percentuale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, scende al 20%.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La limitazione si applica alle autovetture e
autocaravan, di cui alle lett. a) e m) dell'art. 54 del D.Lgs. n. 285
del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello
esclusivamente strumentale o da quello pubblico. Oltre alla
introduzione di una percentuale di deducibilità limitata per ciascun
tipo di costo, la norma prevede inoltre che non si tiene conto della
parte del costo di acquisizione che eccede: 18.075,99 euro per le
autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83
euro per i ciclomotori.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Nel caso di acquisto in leasing, il medesimo limite
trova identica applicazione, poiché non si considera l'ammontare dei
canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che
eccede i limiti indicati.</div>
<div class="doc_testo">
Al riguardo va anche segnalato che la deduzione
(pur limitata) dei canoni di leasing era ulteriormente subordinata (per i
contratti stipulati nel periodo dal 12 agosto 2006 fino al 28 aprile
2012) al fatto che il contratto fosse di durata pari almeno al periodo
di ammortamento tabellare. </div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Diversamente, per i contratti di leasing
stipulati a partire dal 29 aprile 2012, si consente la deduzione dei
canoni su un periodo non inferiore alla durata standard
dell'ammortamento, a prescindere dalla durata prevista del contratto,
che può essere inferiore o superiore al suddetto limite. Nel caso di
veicolo in noleggio, non si considerano i costi di locazione e di
noleggio che eccedono: 3.615,20 euro per le autovetture e gli
autocaravan; 774,69 euro per i motocicli; 413,17 euro per i ciclomotori.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Nel caso del noleggio «full service», ove sono
corrisposte, unitariamente, quote relative all'utilizzo e quote relative
a talune spese di manutenzione ed impiego (bollo, assicurazione,
manutenzione programmata, interventi ordinari e straordinari, ecc.),
l'Amministrazione (si veda la Circ. n. 48/E del 1998, paragrafo 2.1.3.4)
ha previsto che il limite massimo deducibile deve essere applicato agli
importi corrisposti alla società di noleggio, al netto dei costi delle
prestazioni accessorie. In tal senso, si richiede la separata
indicazione delle componenti del prezzo sulla fattura o, si ritiene,
negli accordi contrattuali. I valori delle tariffe di noleggio debbono
essere ovviamente ragguagliati ad anno.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Gli agenti di commercio (così come i promotori
finanziari e gli agenti di assicurazione, ai sensi della Circ. n. 48/E
del 1998) possono beneficiare di due differenti agevolazioni:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
- la deducibilità dei costi è elevata all'80% (percentuale che non varia a decorrere dal 2013);</div>
<div class="doc_testo">
- il limite di rilevanza del costo di acquisto è elevato a euro 25.822,84.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="titoletto">
<a class="titoletto" href="http://www.banchedati.buffetti.it/sommario_consulenza" id="cons3">LE SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI: ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (LETT. B)</a></div>
<div class="titoletto">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Gli esercenti arti e professioni deducono i costi
delle autovetture in misura identica alle imprese (40% sino al 2012 e
20% dal 2013), ma limitatamente ad un solo veicolo. Se l'attività è
svolta da società semplici o da associazioni professionali, la
deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. </div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
I limiti relativi al noleggio ed ad leasing, nel caso di
esercizio in forma associata della professione, sono riferiti a ciascun
socio o associato. Se il veicolo viene acquisito con un contratto di
leasing, con un contratto stipulato sino al 28 aprile 2012, la
deducibilità (salvi i limiti di valore già esposti per le imprese) è
concessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al
periodo di ammortamento standard (quindi 4 anni). Per i contratti
stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione (sempre
rapportata al periodo di ammortamento) è ammessa a prescindere dalla
durata del contratto.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="titoletto">
<a class="titoletto" href="http://www.banchedati.buffetti.it/sommario_consulenza" id="cons4">LE SPESE LIMITATAMENTE DEDUCIBILI: I MEZZI ASSEGNATI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI (LETT. B-BIS)</a></div>
<div class="titoletto">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La lett. b-bis) dell'art. 164 tratta la
deducibilità dei costi delle auto assegnate in uso promiscuo ai
dipendenti, stabilendo che:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
1) non si applica alcun limite sul valore del veicolo;</div>
<div class="doc_testo">
2) si deducono i costi nella misura del 90%, percentuale ridotta al 70% con decorrenza 2013, ad opera della Legge Fornero.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
I veicoli, tuttavia, devono essere assegnati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Al
riguardo, le Entrate (si veda la Circ. n. 48/E del 1998, paragrafo
2.1.2.1) hanno precisato che:</div>
<div class="doc_testo">
- si considera dato in uso promiscuo al dipendente
per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo
stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo
d'imposta del datore di lavoro;</div>
<div class="doc_testo">
- non è necessario che l'uso promiscuo sia avvenuto
in modo continuativo, quindi si possono alternare periodi di
assegnazione a periodi diversi;</div>
<div class="doc_testo">
- non è richiesto che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Se il veicolo è stato acquistato in corso d'anno,
la prevalenza dell'assegnazione promiscua andrà valutata in relazione al
periodo di possesso del bene. Ai fini di vincere eventuali
contestazioni, l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere
provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza
l'utilizzo; in tal senso, è certamente ammissibile il riferimento al
contratto di lavoro, così come a successivi accordi intervenuti.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Nel caso di dipendente di un professionista o di
uno studio professionale, la disciplina si applica senza considerare il
limite numerico massimo dei veicoli (uno per ogni professionista, più
quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo di imposta (in senso positivo si vedano anche le istruzioni al
rigo RE19 di UNICO 2012 PF). La situazione non trova speculare
applicazione nel caso dell'assegnazione promiscua agli amministratori,
in relazione alla quale è opportuno verificare le indicazioni contenute
nel paragrafo 10 della Circ. n. 5/E del 2001.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Qui il meccanismo è difforme, in quanto si devono identificare:</div>
<div class="doc_testo">
- la quota di costi del veicolo sino a capienza del
reddito prodotto in capo all'amministratore per il benefit (o per
l'importo riaddebitato con fattura);</div>
<div class="doc_testo">
- la quota di costi eccedenti.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Il primo importo trova deduzione completa, in
quanto viene direttamente pareggiato da una imposizione in capo al
soggetto utilizzatore; il secondo importo trova deduzione con le regole
generali (40%, oppure 20%), poiché si ritiene di non assimilare la
posizione del collaboratore a quella del dipendente.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Nei casi in cui un dipendente rivesta, per lo
stesso periodo, anche la carica di amministratore, e che tale ufficio
rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono
attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte
le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come
redditi di lavoro dipendente, si ritiene che, anche ai fini della
deduzione dei costi dei veicoli da parte dell'impresa, trovino
applicazione le disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="titoletto">
<a class="titoletto" href="http://www.banchedati.buffetti.it/sommario_consulenza" id="cons5">IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME</a></div>
<div class="titoletto">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Come sopra accennato, le regole dell'art. 164 del T.U.I.R. hanno subìto due recenti restyling:</div>
<div class="doc_testo">
1) il primo ad opera delle legge n. 92/2012 (con
decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18
luglio 2012): in quella sede si era ridotta la percentuale di
deducibilità delle spese di cui alla lett. b), portandole dal 40% al
27,5%, oltre che la percentuale delle spese di cui alla lett. b-bis),
portandole dal 90 al 70%;</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
2) il secondo ad opera della legge n. 228/2012 (con
generica decorrenza dal 1° gennaio 2013): in quella sede si è ridotta
la percentuale di deducibilità delle spese di cui alla lett. b),
portandola al 20%.</div>
<div class="doc_testo">
Innanzitutto notiamo che su una medesima
fattispecie, vale a dire le autovetture delle imprese (con esclusione
degli agenti di commercio) e dei lavoratori autonomi, sono intervenute a
distanza di poco tempo due differenti disposizioni, con l'effetto che
la modifica della Legge Fornero (deduzione al 27,5%) di fatto non trova
applicazione.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 73 della L. 28
giugno 2012, n. 92 (G.U. 3 luglio 2012, n. 153), le disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al quello in
corso alla data del 18 luglio 2012, di entrata in vigore della legge;
con la conseguenza che, nella generalità dei casi, la modifica della
Legge di Stabilità «fagocita» quella della Legge Fornero. Si potrebbe
forse ipotizzare che la percentuale del 27,5% trovi applicazione in casi
di periodi di imposta iniziati dopo il 18 luglio 2012 e chiusi al 31
dicembre 2012, come potrebbe avvenire in ipotesi di operazioni
straordinarie, oppure di società costituite dopo il 18 luglio.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Chiarita la corretta percentuale applicabile, in tema di ammortamento va rammentato che:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
- la nuova misura ridotta si applica tanto agli
automezzi acquisiti a decorrere dal 2013 che a quelli per i quali è già
in corso il processo di ammortamento;</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
- la percentuale di rilevanza «nuova» del 20% va
riferita non al costo, bensì alla quota, con la conseguenza che sarà
ammessa in deduzione, nel corso del 2013, una porzione della quota di
ammortamento stanziata, anche se, nelle annualità passate, si fosse già
dedotto più del 20% del costo.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Peraltro, va segnalato che i contribuenti saranno
chiamati ad un ulteriore adempimento nel corrente anno; infatti, la
stessa legge n. 92/2012 (art. 4, comma 73) prevedeva che nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione (leggi, normalmente, il 2013) si assume quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni modificative.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La Legge di Stabilità, inoltre, precisa che resta
fermo quanto previsto dal comma 73 del citato art. 4 della legge n. 92
del 2012.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Ne deriva, dunque, che, salvo una differente
interpretazione, gli acconti di imposta per l'anno 2013 dovranno essere
computati rideterminando l'imposta teorica del 2012, come se si fossero
dedotti i costi delle auto con le nuove misure del 27,5% e 70%; si noti
che il richiamo al 27,5% (e non al 20%) non è un refuso, in quanto il
riferimento letterale della disposizione evoca, proprio, la percentuale
della Legge Fornero, nonostante la medesima sia di fatto non
applicabile.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="titoletto">
<a class="titoletto" href="http://www.banchedati.buffetti.it/sommario_consulenza" id="cons6">I LEGAMI CON I BENI IN USO AI SOCI E CON IL REDDITOMETRO</a></div>
<div class="titoletto">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Il nuovo regime di deduzione dei costi auto,
potrebbe indurre molti operatori a ritenere non più vantaggioso
l'inserimento del veicolo in regime di impresa o di lavoro autonomo; il
ragionamento, ovviamente, non si presta ad una applicazione alle
posizioni individuali, quanto piuttosto ad un utilizzo per le strutture
societarie.</div>
<div class="doc_testo">
Infatti, in quest'ultimo caso, si potrebbe
utilizzare il meccanismo del rimborso chilometrico, ovviamente
limitatamente al caso del veicolo del dipendente o del
collaboratore/amministratore.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La scelta deve essere valutata sotto un profilo
meramente economico e con una ottica di natura accertativa. Dal punto di
vista economico, si dovranno mettere a raffronto due parametri: dal
lato negativo la perdita del diritto alla detrazione del 40% dell'IVA
assolta sull'acquisto e sulle spese di impiego e la perdita del
risparmio fiscale sulle spese non deducibili (nella nuova misura del
20%), mentre dal lato attivo la possibilità di dedurre, con le sole
limitazioni dell'art. 95, comma 3 del T.U.I.R.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Inoltre, se l'auto non è inserita in regime di
impresa, verrebbe ad essere superata la questione dell'utilizzo del bene
anche a titolo personale, con la conseguenza che non si dovrà
presentare alcuna comunicazione obbligatoria, né ci si dovrà porre il
problema della esistenza di un reddito diverso in capo all'utilizzatore
(il problema, qui, si pone solo per le società di capitali, mentre per i
soggetti IRPEF il meccanismo delineato dalla Circ. n. 36/E del 2012
normalmente azzera qualsiasi difficoltà).</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Infine, acquisire l'auto a titolo personale
determina la considerazione della stessa nel conteggio del redditometro
del proprietario, anche se con le più miti conseguenze previste dal D.M.
del 24 dicembre 2012; qui l'auto pesa in modo specifico per le spese
del bollo e dell'assicurazione, mentre «entra» nel computo delle spese
medie ISTAT (con impatto normalmente modesto) in relazione ai kilowatt
del veicolo.</div>
<div class="doc_testo">
Se il veicolo, diversamente, fosse utilizzato in
modo promiscuo, nel redditometro rileverebbe solo la quota delle spese
non dedotte, quindi normalmente il veicolo peserebbe solo per l'80%,
misura complementare rispetto al 20% normalmente deducibile.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Sembra un vero e proprio rebus enigmistico, la cui
soluzione non può essere generalizzata ma ricercata caso per caso in
relazione alla singola situazione del contribuente.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
di <span class="s_autore">Giovanni Valcarenghi</span> e <span class="s_autore">Sergio Pellegrino</span></div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="doc_testo">
</div>
<div class="doc_testo">
</div>
CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-15047441489383472542013-03-20T23:52:00.002+01:002015-03-08T09:33:32.077+01:00TFR - PAGA DIRETTAMENTE L'INPS: DOMANDE IN VIA TELEMATICA <br />
<div class="doc_testo">
L'INPS fornisce le istruzioni per la trasmissione
in modalità telematica della domanda di erogazione diretta del TFR a
carico del Fondo di tesoreria a favore dei lavoratori interessati.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La trasmissione della dichiarazione di incapienza
da parte dell'azienda dovrà essere effettuata attraverso uno dei
seguenti canali:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
a) accedendo al sito Internet www.inps.it;</div>
<div class="doc_testo">
b) inviando un file telematico XML;</div>
<div class="doc_testo">
c) chiedendo il supporto informativo del
call-center INPS, raggiungibile al numero 803.164 da rete fissa e al
numero 06.164.164 da rete mobile.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono:</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
1) il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;</div>
<div class="doc_testo">
2) i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti
in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti;</div>
<div class="doc_testo">
3) i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
L'identificazione del soggetto per l'accesso alla trasmissione della dichiarazione di incapienza avverrà tramite Pin.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
In ogni caso fino ai primi giorni di agosto 2013 è
previsto il periodo transitorio, durante il quale sarà possibile inviare
le domande anche mediante i modelli cartacei.</div>
CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-63314231309285102922013-03-20T23:49:00.002+01:002013-03-20T23:49:08.921+01:00PENSIONE DI VECCHIAIA: BASTANO 15 ANNI DI CONTRIBUTI<br />
<div class="doc_testo">
Si torna al passato: per le situazioni eccezionali
salvate dal D.Lgs. n. 503/1992 e per le quali la pensione di vecchiaia
matura con soli 15 anni di contributi al posto degli attuali 20, l'INPS
conferma l'agevolazione che ha resistito in tutti questi anni, fino al
2011 e poi travolta dalla Riforma Fornero.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
L'abolizione dei 15 anni è
stata frutto di una interpretazione restrittiva imposta all'INPS dai
Ministeri dell'economia e del lavoro; ma di fronte alle proteste degli
interessati e delle forze sociali si è preferito tornare al passato
piuttosto che percorrere il periglioso percorso dei ricorsi in
magistratura.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Ecco le particolari categorie di lavoratori dipendenti ed
autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito
minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di
un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ma ovviamente con
le nuove età dettate dal 1° gennaio 2012.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
A - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla
normativa previgente - I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31
dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di
contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi
dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione. Ai
fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i
contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da
ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio
1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti
a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere
valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale
data.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
B - Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria
in data anteriore al 31 dicembre 1992 - L'elevazione dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data
anteriore al 31 dicembre 1992. Per la deroga è necessario che la
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi
entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che
l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato
versamenti anteriormente alla predetta data.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
C - Lavoratori dipendenti che possono far valere
un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per
almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno
solare - L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione
non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere
un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per
almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare (art. 2, comma 4, del decreto n. 503). Il
requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni
con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno
solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre
1992.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
La deroga in parola non opera nei confronti dei
lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per
l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per
effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei
contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
D - Lavoratori dipendenti che possono far valere al
31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione
inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa - Per i
lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992
un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata
dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di
compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe
di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dal
decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i
requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto
dalla previgente normativa.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
In pratica il numero dei contributi richiesti par
tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione
maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario
comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento
dell'età pensionabile.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Tutto ciò si applica anche per gli iscritti al
fondo delle Ferrovie di Stato, al fondo delle Poste, alle gestioni ex
INPDAP ed ex ENPALS, secondo le specifiche normative di riferimento.</div>
<div class="doc_testo">
<br /></div>
<div class="doc_testo">
Ora gli uffici INPS sono tenuti a rivedere le
domande di pensione respinte perché l'interessato non ha raggiunto i 20
anni di contributi.</div>
CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-33155467937974729712012-02-20T10:48:00.004+01:002012-02-20T10:48:32.168+01:00Cud 2012<br />
<div class="testo_cons">
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2012 è stato approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2012», che i sostituti d'imposta devono consegnare, in duplice copia, ai propri sostituiti entro il 28 febbraio prossimo, certificando i compensi corrisposti nel 2011
</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Relativamente al CUD ricordiamo che, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro e solo se il percipiente ne fa espressa richiesta, il
comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la certificazione
sia consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta stessa.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per quanto attiene alle modalità di consegna, la stessa può
avvenire:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
1) a mano (salvo sottoscrizione per ricevuta);</div>
<div class="testo_cons">
2) con raccomandata A/R (in quanto lascia prova
dell'avvenuta consegna);</div>
<div class="testo_cons">
3) con modalità elettronica (Ris. Ag. Entrate n. 145 del 21
dicembre 2006) a condizione che il sostituto si accerti che il sostituito è
nelle condizioni di poter ricevere in via elettronica la certificazione).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Di conseguenza, la certificazione può essere consegnata in
tale modalità solo nei confronti di quei soggetti che sono dotati degli
strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione e deve essere
esclusa, ad esempio, nei confronti degli eredi ovvero quando il dipendente abbia
cessato il rapporto. È onere del datore di lavoro accertarsi che il dipendente
si trovi nelle condizioni di poter ricevere la certificazione in formato
elettronico.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Di seguito si riepilogano alcune delle regole generali
relative alla compilazione della certificazione unica, nonché le principali
novità del CUD 2012 - Redditi 2011, rispetto al modello dello scorso anno.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>REGOLE GENERALI</b></div>
<div class="testo_cons">
<b><br /></b></div>
<div class="testo_cons">
La Certificazione unica datori (CUD) ha la funzione di
certificare in modo unitario i redditi fiscalmente imponibili e le relative
ritenute, nonché la retribuzione imponibile previdenziale.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il modello è generalmente uno solo, anche se il lavoratore,
nel corso dell'anno, ha svolto più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto
oppure ha percepito diverse tipologie di reddito, quali, ad esempio, redditi di
lavoro dipendente e redditi assimilati, così come definiti dall'art. 50 del
T.U.I.R. (borse di studio, compensi per tirocini formativi o stages, assegno
alimentare dovuto all'ex coniuge, ecc.).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il sostituto d'imposta, infatti, in sede di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto, deve prendere in considerazione tutti i redditi di
lavoro dipendente e/o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo
d'imposta, anche se relativi a più rapporti (cfr. Circ. n. 326/1997 dell'Agenzia
delle entrate).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Se ad esempio, il lavoratore ha avuto con lo stesso datore
di lavoro più rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel corso
dell'anno, quest'ultimo, in sede di conguaglio, deve considerare i redditi
corrisposti in ciascun rapporto, indipendentemente dalla richiesta del
lavoratore e di conseguenza consegnare al sostituito un unico modello CUD.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il CUD è una certificazione e non un modello ufficiale.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Questo significa che il sostituto può utilizzare uno
stampato che contenga solo le caselle relative agli importi che devono esse
certificati, purché siano esposti nelle sequenza prevista nel modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e con l'esatta
indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono, quindi, non
essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non
compilati.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Dati relativi al datore di lavoro - Novità: Ricezione
telematica mod. 730/4</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="86" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002161.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="testo_cons">
Nella prima sezione del modello, il sostituto di imposta che
rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi
ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (comune, sigla della
provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta
elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad
esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono
pervenire le comunicazioni (mod. 730-4) relative alla liquidazione dei modelli
730.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Novità: Ricezione telematica dei modelli 730/4:
Comunicazione entro il 31 marzo 2012</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Le istruzioni alla compilazione del CUD 2012 ricordano che è
terminata la fase sperimentale della ricezione telematica del risultato finale
delle dichiarazioni (mod. 730-4). Da quest'anno, quindi, entra a pieno regime la
procedura del flusso telematico che prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta
della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei
dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista
abilitato.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il CAF o il professionista abilitato che hanno elaborato i
modelli 730, quindi, comunicheranno i dati relativi al risultato finale delle
dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma
all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli
telematicamente al sostituto d'imposta. La ricezione dei dati può essere attuata
direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta oppure tramite un
intermediario incaricato.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
I sostituti non ancora in possesso di abilitazione
telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2012, all'Agenzia delle entrate
l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario
delegato alla ricezione dei modelli 730-4. La comunicazione deve essere inviata
anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel, per indicare il proprio
indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Codice sede</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze
organizzative, intenda gestire separatamente gruppi di dipendenti, può
facoltativamente indicare, nella casella «codice sede», un codice identificativo
per ciascuna gestione. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto deve
essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001
ed il valore 999. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione
del sostituto, costituisce un elemento identificativo della gestione di
appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di
conguaglio.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Parte A - Dati generali - Dati relativi al dipendente -
Novità: Annotazione BO nel caso di detrazione per figli a carico fruita al 100%
dal genitore affidatario</div>
<div class="testo_cons">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="121" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002170.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="testo_cons">
Dati dei familiari a carico: Annotazione BO anche nel caso
di detrazione al 100% per affidamento dei figli</div>
<div class="testo_cons">
</div>
<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="39" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002162.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="testo_cons">
Come gli anni scorsi, le istruzioni prevedono l'indicazione
dei dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del
sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle
detrazioni.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere
indicato: il grado di parentela (indicando «C» per coniuge, «F1» per primo
figlio, «F» per figli successivi al primo, «A» per altro familiare, «D» per
figlio portatore di handicap); il codice fiscale; il numero dei mesi a carico;
figlio di età inferiore ai tre anni e numero dei mesi in cui ha avuto un'età
inferiore ai tre anni; percentuale di detrazione spettante e percentuale di
detrazione spettante per famiglie numerose.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per
coniuge a carico per l'intero anno, va indicata, come percentuale di detrazione
spettante, la lettera «C». Se tale detrazione non spetta per l'intero anno,
occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia
la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
NOVITà: La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto
che nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle annotazioni, va indicato
se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'art. 12, comma 1, lett. c) del T.U.I.R (D.P.R. n.
917/1986) prevede, infatti, che in caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato
stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire la detrazione nella
misura del 50% ovvero di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il
reddito più elevato e che in caso di affidamento congiunto o condiviso, la
detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, a meno che non sia stato stipulato
un accordo di tipo diverso, al fine di attribuire l'intera detrazione al
genitore che ha il reddito più elevato (Cfr. Ag. Entrate, Circ. n. 15/E del 16
marzo 2007).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Parte B - Dati fiscali</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="236" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002163.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="testo_cons">
Punto 1 - «Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, e 4 del T.U.I.R.»</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
In questo punto, va indicato il totale dei redditi di lavoro
dipendente, equiparati e quelli assimilati per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 (questi ultimi due commi, per i
redditi di pensione).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Come di consueto, l'importo da esporre deve essere:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- Al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10,
evidenziati, nella sezione «Altri dati», ai punti 120 e 127 (quali, ad esempio,
nel punto 120, i contributi versati alla Previdenza Complementare).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- Al lordo di redditi corrisposti da altri sostituti, se il
contribuente ha chiesto di effettuare il conguaglio complessivo. In tal caso
andrà compilato anche il punto 204 della sezione «Dati relativi ai conguagli»,
per indicare il dettaglio di quanto corrisposto dal precedente sostituto.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- Pari alle retribuzioni convenzionali per i redditi di
lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati ai sensi del comma 8-bis
dell'art. 51 del T.U.I.R.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
NOVITÀ: Punto 1 - Al netto del contributo di solidarietà</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Una novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che
l'importo da esporre al punto 1 deve essere:</div>
<div class="testo_cons">
al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2,
comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L.
14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 136 della sezione «Altri
dati».</div>
<div class="testo_cons">
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013,
qualora il reddito complessivo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un
contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto
importo di 300.000 euro.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il
contributo di solidarietà medesimo.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La previsione di deducibilità dal reddito del contributo di
solidarietà, comporta, come conseguenza, che l'effettivo prelievo fiscale
aggiuntivo, rispetto alle ordinarie aliquote, sia inferiore al 3%, in quanto,
trattandosi di contribuenti la cui aliquota marginale si attesta al 43%, gli
stessi avranno un risparmio del 43% sulla parte del contributo del 3% deducibile
dal reddito.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e
«assimilati», il D.M. 21 novembre 2011 (G.U. n. 276 del 26 novembre 2011), ha
stabilito che deve essere il sostituto d'imposta, all'atto dell'effettuazione
delle operazioni di conguaglio di fine anno, a determinare il contributo di
solidarietà e a riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di
contributo di solidarietà.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'importo relativo al contributo di solidarietà è trattenuto
in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni
di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità
ordinarie dei versamenti delle ritenute, con il codice tributo «1618»,
appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate con la Ris. n. 4/E del 9
gennaio 2012.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Punti 136 e 137 - Contributo di solidarietà e contributo di
solidarietà sospeso - Annotazione BY</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002164.jpg" /></center>
<br />
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel punto 136 della sezione «Altri dati» va indicato, poi,
l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di
solidarietà ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n.
148/2011, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del
2011 (quindi prima delle operazioni di conguaglio di fine anno, durante le
quali, come previsto dal D.M. 21 novembre 2011, il datore doveva determinare
l'ammontare del contributo di solidarietà), il sostituto d'imposta è tenuto ad
evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2012, che il contribuente è
obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto-
liquidare il contributo di solidarietà.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel punto 137 della sezione «Altri dati» va indicato,
infine, l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle
disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto
136.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Novità: Punto 1 - Comprensivo della quota di TFR e altre
indennità eccedenti il milione di euro - Annotazione BZ</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="34" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002165.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="testo_cons">
Altra novità è rappresentata dal fatto che l'importo da
esporre al punto 1 deve essere:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- al lordo dell'importo delle indennità di fine rapporto di
cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c) del T.U.I.R. eccedente il milione di
euro, da assoggettare a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto
dall'art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214.</div>
<div class="testo_cons">
Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare
eccedente il milione di euro, assoggettato a tassazione ordinaria, nonché
l'ammontare delle singole indennità corrisposte.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Si tratta della nuova previsione normativa introdotta, come
detto, dall'art. 24, comma 31, del cd. «Decreto Salva Italia» (D.L. n.
201/2011), il quale ha disposto che alle quote delle indennità di fine rapporto
di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) (TFR e altre indennità) e c) (Indennità
per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative), del T.U.I.R.,
complessivamente eccedente il milione di euro, non si applica il regime di
tassazione separata previsto dall'art. 19 dello stesso T.U.I.R., bensì la
tassazione ordinaria, in quanto tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. La norma prevede anche che tali disposizioni si applicano,
in ogni caso, a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle società di capitali e che inoltre, in deroga all'art. 3
della L. 23 luglio 2000, n. 212, tali disposizioni si applicano con riferimento
alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere
dal 1° gennaio 2011.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Novità: Punto 1 - Abbattimento del reddito per i lavoratori
rientrati in italia ai sensi della legge n. 238/2010 - Annotazione BM</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002166.jpg" /></center>
<br />
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Altra novità è dovuta agli incentivi fiscali previsti dalla
legge n. 238/2010, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per il
rientro in Italia dei lavoratori individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011. Le modalità di effettuazione
della richiesta da parte dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro, ai fini
del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia, sono
stati disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
del 29 luglio 2011.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per tali lavoratori è previsto un abbattimento della base
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80%
per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori. I sostituti d'imposta, quindi,
operano le ritenute sulla base imponibile delle somme e dei valori di cui
all'art. 51 del T.U.I.R., corrisposti dal periodo di paga successivo al
ricevimento della richiesta, ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i
lavoratori.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel punto 1, quindi, deve essere indicato
rispettivamente:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- il 20% oppure</div>
<div class="testo_cons">
- il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti,
in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio
fiscale previsto dall'art. 3 della legge n. 238/2010.</div>
<div class="testo_cons">
Nelle annotazioni, inoltre, con il cod. BM, va indicato
l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito
imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Novità: Punto 22 - Restituzione della differenza derivante
dalla riduzione dell'acconto IRPEF (D.P.C.M. 21 novembre 2011) - Annotazioni BQ
e CB</div>
<div class="testo_cons">
Le novità relative alla compilazione del punto 22 sono
dovute al differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF
dovuto per il periodo d'imposta 2011, come stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre
2011 (G.U. n. 275 del 25 novembre 2011).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
I sostituti d'imposta che non hanno potuto tener conto di
tale differimento, in quanto avevano già elaborato le buste paga del mese di
novembre senza ridurre la percentuale del 2° acconto derivante dai mod. 730/4,
dovevano restituire le maggiori somme trattenute con le retribuzioni del mese di
dicembre 2011, ovvero nel mese successivo, come previsto dal comunicato stampa
del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel punto 22 - «Secondo o unico acconto IRPEF trattenuto
nell'anno» - va indicato, quindi, l'importo del secondo o unico acconto relativo
all'IRPEF effettivamente trattenuto. Nel caso in cui le restituzioni sono state
effettuate nei mesi di dicembre e gennaio, nel punto 22 va indicato l'importo
del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni
effettuate.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il sostituto, inoltre, deve compilare le annotazioni,
indicando il codice BQ o il codice CB nel caso ha provveduto alla riduzione
dell'acconto nei termini previsti, rispettivamente, dal D.P.C.M. 21 novembre
2011 (ovvero a novembre o dicembre 2011) o dal comunicato stampa del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011 (ovvero a gennaio 2012).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="75" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002167.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="testo_cons">
Punti 122, 123 e 124 - Contributi previdenza complementare
lavoratori di prima occupazione</div>
<div class="testo_cons">
Per i lavoratori di prima occupazione (da intendersi come
prima data di iscrizione a una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria)
successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, ossia 1°
gennaio 2007, è previsto un particolare regime di deducibilità dei contributi
versati alla previdenza complementare.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per questi lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 8,
comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005, «limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti
anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal
reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro
annui».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Come di recente ricordato dall'Agenzia delle entrate nella
Ris. n. 131/2011, al fine di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche
complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007,
l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005 consente loro, in caso di versamenti di
contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni
di partecipazione alla previdenza complementare, di conservare l'importo residuo
delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond
così accumulato entro i venti anni successivi. In pratica, la disposizione
normativa prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di
partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra
l'importo dei contributi versati e il limite annuale di deducibilità, pari a
euro 5.164,57, non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un
ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni
successivi.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per i lavoratori cosiddetti di «prima occupazione» e che nel
2007 si sono iscritti a un fondo di previdenza complementare, nel 2012 inizia la
seconda fase, ossia il sesto anno dal quale possono iniziare a fruire del
plafond di deduzione non fruita nei primi cinque anni.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<center><img height="142" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002168.jpg" width="400" /></center><center><br /></center>
<br />
<div class="testo_cons">
Nel punto 122 - «Versati nell'anno» - va indicato l'importo
complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione
e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.</div>
<div class="testo_cons">
Nel punto 123 - «Importo totale» - va indicato l'importo
complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio,
dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Come gli anni precedenti, le istruzioni precisano che i
punti 122 e 123 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di
prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A «Dati generali» un
valore diverso da 3.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che le
istruzioni precisano che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione, per i quali è
maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei
contributi pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli
effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche, nel punto 124 - «Differenziale» - va indicato l'ammontare di
tali contributi. Questo può avvenire, chiaramente, nell'ipotesi in cui il
sostituto, come previsto dal comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998
sia tenuto a consegnare la certificazione entro 12 giorni dalla data della
richiesta espressa del dipendente che ha cessato il rapporto, utilizzando il CUD
2012 per certificare i redditi del 2012.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nelle annotazioni, inoltre, con il codice CA, deve essere
indicato l'importo del differenziale residuo nonché il numero degli anni
residuo.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img height="29" src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002169.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /><br /><br /><br /></td></tr>
</tbody></table>
<div class="s_abstract">
(D.P.R. n.
917/1986)</div>
<div class="rif_news">
(D.L. n. 138/2011,
art. 2, comma 2)<br />(D.L. n.
201/2011, art. 24, comma 31)<br />(D.Lgs. n. 252/2005)<br />(Ris. Ag.
Entrate n. 131/2011)<br />(Provv. Dir.
Ag. Entrate 29 luglio 2011)<br />(Provv. Dir. Ag. Entrate 16 gennaio
2012)</div>
<div class="rif_news">
<br /></div>
di <span class="s_autore">Alessandra Gerbaldi</span><br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-78337755899660791252012-02-20T10:39:00.000+01:002012-02-20T10:39:34.406+01:00Assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo<br />
<div class="testo_cons">
Con la Ris. n. 12/E del 7 febbraio 2012 l'Agenzia delle
entrate torna ad esaminare il trattamento fiscale dell'operazione di
assegnazione di azioni proprie da parte di una società ai propri soci, azioni
proprie che figurano nel bilancio della società tra le poste dell'attivo
patrimoniale conformemente a quanto prescritto dai principi contabili
nazionali.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La fattispecie era già stata oggetto della Ris. n. 26/E del
7 marzo 2011, nella quale era stato chiarito che l'assegnazione di azioni
proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale
mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve
trovino capienza nello stesso e, per l'eccedenza, una distribuzione di
dividendi.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Tale impostazione viene ora confermata dall'Agenzia delle
entrate, che non ha ritenuto di poter condividere quanto proposto dal soggetto
istante, secondo il quale l'assegnazione di azioni proprie dovrebbe essere
considerata una operazione di natura patrimoniale che non produce effetti
reddituali in capo ai soci assegnatari; ad avviso dell'Agenzia delle entrate
l'assegnazione di azioni proprie risulta difatti assimilabile, ai fini fiscali,
ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. In
questo senso, nell'ipotesi di azioni acquistate sopra la pari, solo la quota di
riserva corrispondente al valore nominale delle azioni assegnate deve
considerarsi trasferita a capitale sociale, mentre l'eventuale eccedenza di
utili che non trova capienza nel capitale sociale (eccedenza che emerge
nell'ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in
essere dalla società in epoca antecedente sia già costituito in tutto o in parte
da utili pregressi) rappresenta una distribuzione di dividendi.</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-78625211153287516262012-02-20T10:23:00.003+01:002012-02-20T10:23:22.219+01:00CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI: I LIMITI AGLI ACCERTAMENTI ANALITICO-INDUTTIVI<br />
<div class="sommario">
STUDI DI SETTORE E
ACCERTAMENTO<br />QUALCHE
PRECISAZIONE SUGLI STUDI DI SETTORE<br />LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DEL 2011<br />LE NOVITÀ APPORTATE DALLA MANOVRA DI
FERRAGOSTO DEL 2011<br />IL DECRETO
SALVA ITALIA: LA TRASPARENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ
SEMPLICI<br />I NUOVI VINCOLI
ALL'ACCERTAMENTO<br />STUDI DI
SETTORE E INDAGINI FINANZIARIE<br /></div>
<div class="testo_cons">
Gli studi di settore rappresentano la «formalizzazione» di
un modus operandi di tipo presuntivo che l'Amministrazione poteva e può comunque
compiere nell'ambito degli accertamenti induttivi e analitico-induttivi: in tale
prospettiva, l'elaborazione di uno strumento tecnicamente evoluto, e sottoposto
a periodiche revisioni e correzioni anche in relazione alle «congiunture»
economiche, fornisce maggiori garanzie.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Occorre evidenziare che si tratta comunque di «stime»
effettuate mediante un software, che sono state ritenute di per sé insufficienti
a integrare l'impianto motivazionale di un accertamento (senza il supporto di
ulteriori riscontri e mezzi istruttori).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Gli studi di settore svolgono tuttavia un ruolo importante
sia nel supporto alle attività di selezione e programmazione delle posizioni da
controllare, sia nelle attività di accertamento vero e proprio, in quanto
consentono l'individuazione di una misura congrua/coerente di ricavi, dati gli
elementi patrimoniali/strumentali sui quali si fonda l'attività economica.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
È opportuno a tale riguardo rammentare che, nel contesto
normativo dell'accertamento analitico-induttivo [art. 39, primo comma, lett. d),
D.P.R. n. 600/1973], l'ufficio può avvalersi di presunzioni semplici, purché
gravi, precise e concordanti.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La rettifica su base presuntiva è pure possibile nell'ambito
dei controlli sulle dichiarazioni IVA, a norma degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n.
633/1972, in termini sostanzialmente analoghi a quanto è previsto per le imposte
sui redditi.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La possibilità di procedere secondo tali modalità può essere
innescata dal riscontro di inesattezze contabili gravi (in verità abbastanza
difficili nel contesto attuale, soprattutto per le imprese più strutturate),
ovvero da altre verifiche o dal rilevamento di situazioni di «infedeltà» in
fatture, atti, documenti, ecc., nonché da dati e notizie raccolti dall'ufficio
fiscale.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>STUDI DI SETTORE E ACCERTAMENTO</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Dal punto di vista giuridico, il procedimento di
accertamento fondato sugli studi di settore ha trovato origine e fondamento
nell'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e si configura come
un'evoluzione (in senso statistico-econometrico) dell'accertamento
analitico-induttivo, nella direzione della ricerca di una maggior
oggettività.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
In virtù di tale norma e delle disposizioni introdotte con
l'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, costituisce presunzione «grave,
precisa e concordante», su cui fondare l'accertamento in questione, lo
scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al
contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica
attività svolta.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La portata dello strumento presuntivo è stata «messa a
punto» sia in sede normativa, sia nella prassi interpretativa ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, chiarendone la natura presuntiva ed escludendo ogni
possibile «automatismo» delle rettifiche in base ai valori economici
individuati.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ciò non esclude tuttavia le potenzialità concrete degli
studi, che sono in grado di correlare i dati economici delle imprese e delle
attività professionali con i ricavi/compensi che tali attività devono generare,
evidenziando le situazioni di incongruità/incoerenza/anomalia anche ai fini
della selezione dei soggetti da controllare.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per quanto attiene alla riduzione dei termini per l'attività
di accertamento, si rammenta che:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, gli avvisi
di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973; art. 57, D.P.R. n. 633/1972). Nelle
ipotesi previste dalla norma in esame, il termine di decadenza sembra dunque
anticipato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della
dichiarazione;</div>
<div class="testo_cons">
- un analogo termine - e dunque un analogo anticipo - è
previsto per gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti effettuati
in materia di IVA.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>QUALCHE PRECISAZIONE SUGLI STUDI DI SETTORE</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Gli studi di settore sono, sostanzialmente, degli strumenti
fondati su analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, che consentono
di attribuire ai contribuenti determinati ricavi o compensi «probabili».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
A tal fine, essi individuano le relazioni esistenti tra le
variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con
riferimento:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- al settore economico di appartenenza;</div>
<div class="testo_cons">
- ai processi produttivi utilizzati;</div>
<div class="testo_cons">
- all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto
dell'attività;</div>
<div class="testo_cons">
- alla localizzazione geografica;</div>
<div class="testo_cons">
- agli altri elementi significativi (ad esempio area di
vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Gli «studi» vengono utilizzati:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il
posizionamento rispetto:</div>
<div class="testo_cons">
- alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i
compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio,
tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di
normalità economica);</div>
<div class="testo_cons">
- alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del
contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per
ciascuna attività, dallo studio di settore);</div>
<div class="testo_cons">
- dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio
all'attività di controllo.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
In termini schematici, gli studi di settore operano
attraverso l'elaborazione di alcuni dati reali, ottenendo una «funzione di
ricavo» in grado di individuare il livello di «congruità» e di «coerenza»
dell'attività.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento
trova origine e fondamento nell'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993,
secondo cui tale strumento può essere adottato per gli accertamenti
analitico-induttivi di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n.
600/1973.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Secondo quanto è stato affermato dall'Ufficio Studi del
Massimario della Cassazione (studio in data 9 luglio 2009), le risultanze degli
studi devono ritenersi in grado di sostenere l'impianto presuntivo
dell'accertamento (il fatto noto è costituito dalle caratteristiche strutturali
dell'impresa, quello ignoto dai ricavi dell'attività, che, in base a una «regola
d'esperienza», non possono discostarsi troppo da quelli della «media» prodotta
dallo strumento).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La stessa Agenzia delle entrate - in particolare con la
Circ. n. 5/E del 2008 - ha tuttavia riconosciuto il carattere presuntivo
semplice degli studi di settore, con ciò escludendo qualsiasi attività
accertativa fondata esclusivamente sullo scostamento tra la funzione di ricavo e
la situazione reddituale dichiarata del contribuente.</div>
<div class="testo_cons">
<b><br /></b></div>
<div class="testo_cons">
<b>LE
NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DEL 2011</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'effetto sulla disciplina degli studi di settore del D.L. 6
luglio 2011, n. 98 - art. 23, comma 28 - convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, consiste nelle seguenti innovazioni, riprese e
commentate dall'Agenzia delle entrate nella propria Circ. n. 41/E del 5 agosto
2011:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- differimento a regime del termine di pubblicazione in G.U.
degli studi di settore al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano
in vigore;</div>
<div class="testo_cons">
- possibilità di modificare gli studi di settore già
approvati entro il successivo 31 marzo, al fine di tenere conto degli andamenti
economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali;</div>
<div class="testo_cons">
- in caso di omessa presentazione del modello dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il
contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione
integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
entrate (formulato sulla base dei dati esposti dallo stesso contribuente nella
dichiarazione annuale), la sanzione prevista dall'art. 8, primo comma, del
D.Lgs. n. 471/1997 è stata fissata al massimo importo consentito (euro 2.065),
con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di
entrata in vigore del D.L. n. 98/2011);</div>
<div class="testo_cons">
- è possibile procedere ad accertamento induttivo - a norma
dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 - nel caso di omessa o
infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell'ipotesi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
La circolare precisa a riguardo che «la possibilità di utilizzare metodi di
accertamento di tipo induttivo puro opera solo a condizione che le irregolarità
compiute dal contribuente siano tali da rendere applicabili le ulteriori
sanzioni introdotte con la legge Finanziaria 2007, vale a dire che il maggior
reddito d'impresa ovvero di arte o professione accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato»;</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- è stato stabilito un aumento della misura della sanzione
minima e massima prevista nelle ipotesi di rettifica delle dichiarazioni dei
redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle
risultanze degli studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti e sempre che il contribuente non
provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa,
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Tale
disposizione risulta applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 6
luglio 2011, e comporta l'incremento delle misure minima e massima delle
sanzioni del 50%. La maggiorazione della sanzione non si applica se il maggior
reddito di impresa ovvero di arte o professione, la maggiore imposta accertata o
la minore imposta detraibile o rimborsabile ai fini IVA, ovvero il maggior
imponibile accertato ai fini IRAP, a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non sono superiori al 10% del dichiarato.</div>
<div class="testo_cons">
<b><br /></b></div>
<div class="testo_cons">
<b>LE
NOVITÀ APPORTATE DALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO DEL 2011</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ulteriori modificazioni normative hanno interessato la
normativa in materia di studi di settore nel corso del 2011. In particolare:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- l'art. 2, comma 35, primo periodo, del D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011: ha
inserito un ulteriore periodo nel comma 4-bis dell'art. 10 della legge n.
146/1998, disponendo che la preclusione dagli accertamenti presuntivi per i
soggetti congrui e coerenti agli studi di settore (operante a condizione che
l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia
pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati, e non siano irrogabili
le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore) è
possibile solamente se il contribuente risulta congruo agli studi, anche a
seguito di adeguamento, per il periodo di imposta anteriore a quello oggetto di
controllo (prima della modifica, era sufficiente la congruità e coerenza per il
solo periodo oggetto di verifica);</div>
<div class="testo_cons">
- l'art. 2, comma 35, secondo periodo, dello stesso decreto
legge: intervenendo sull'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 195/1999, ha
stabilito che le integrazioni degli studi di settore, che devono essere
pubblicate in G.U., a decorrere dall'anno 2012, entro il 31 marzo del periodo di
imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, possono essere
effettuate anche al fine di aggiornare o istituire gli INE di cui all'art.
10-bis della legge n. 146/1998.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>IL
DECRETO SALVA ITALIA: LA TRASPARENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ
SEMPLICI</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel decreto cd. Salva Italia - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2011, n. 214 - il primo comma
dell'art. 10, con decorrenza 1° gennaio 2013, introduce dei benefici fiscali e
amministrativi nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che adempiano a
determinati obblighi di trasparenza:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- soggetti che svolgono attività artistica o
professionale;</div>
<div class="testo_cons">
- soggetti che svolgono attività di impresa individuale;</div>
<div class="testo_cons">
- soggetti che svolgono attività di impresa nella forma
delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato,di cui all'art. 5 del
T.U.I.R.).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
I benefici consistono:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
a) nella semplificazione degli adempimenti
amministrativi;</div>
<div class="testo_cons">
b) nell'assistenza dell'Amministrazione finanziaria;</div>
<div class="testo_cons">
c) nell'accelerazione del rimborso o della compensazione dei
crediti IVA;</div>
<div class="testo_cons">
d) per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato
sugli studi di settore (ai sensi dell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146),
nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
(accertamenti «analitico-induttivi», di cui all'art. 39, primo comma, lett. d),
secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte
dirette, e all'art. 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 in materia di IVA);</div>
<div class="testo_cons">
e) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per
l'attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell'art. 43, primo
comma, del citato D.P.R. n. 600/1973) e dell'IVA (art. 57, primo comma, del
citato D.P.R. n. 633/1972).</div>
<div class="testo_cons">
Si rammenta a tale riguardo che sono esclusi
dall'accertamento basato su studi di settore, a norma del richiamato art. 10,
legge n. 146/1998, i seguenti soggetti:</div>
<div class="testo_cons">
1) contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale
limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro);</div>
<div class="testo_cons">
2) contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel
periodo d'imposta;</div>
<div class="testo_cons">
3) contribuenti che si trovano in un periodo di non normale
svolgimento dell'attività.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Si osserva altresì che l'accertamento analitico-induttivo
può essere effettuato in particolare in presenza di situazioni che rendano
«inattendibile» per l'ufficio la contabilità dell'impresa, ovvero a seguito di
altre verifiche o dal rilevamento di situazioni di «infedeltà» in fatture, atti,
documenti, ecc., nonché da dati e notizie raccolti dall'ufficio fiscale.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
I vantaggi concessi dalla normativa di «trasparenza» sono
subordinati alle seguenti condizioni:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
a) il contribuente deve provvedere all'invio telematico
all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a
fattura;</div>
<div class="testo_cons">
b) egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai
movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa
esercitata.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'operatività delle disposizioni premiali - che comunque
dovranno attendere l'emanazione di un apposito provvedimento direttoriale - è
condizionata dall'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione (cioè,
come si è osservato sopra, già in UNICO 2012, che dovrebbe essere presentato
entro il 30 settembre 2012).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La disposizione premiale non si applica se la violazione
contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale (ai sensi
dell'art. 331 c.p.p.) per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto contemplati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>I
NUOVI VINCOLI ALL'ACCERTAMENTO</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Secondo il comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146/1998,
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 296/2006, gli accertamenti di
tipo analitico-induttivo (ma non anche quelli analitici e induttivi «puri»)
restavano preclusi se il contribuente (impresa o lavoratore autonomo) risultava
congruo secondo GERICO, anche per adeguamento, nei limiti del 40% dei ricavi o
compensi dichiarati, e comunque non oltre l'ammontare di 50.000 euro.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per effetto delle modifiche apportate con l'art. 2, comma
35, del D.L. n. 138/2011, la limitazione ai poteri di accertamento operava se il
soggetto passivo è congruo, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze
degli studi di settore, anche in relazione al periodo di imposta precedente. In
tale ipotesi, infatti, il Fisco non poteva procedere a rettifiche sulla base di
presunzioni semplici. In sostanza, per limitare l'accertamento, occorreva che il
contribuente fosse risultato congruo anche l'anno precedente a quello
accertato.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Tale comma (e con esso la preclusione agli accertamenti
analitico-induttivi nei predetti limiti di ammontare e percentuali) viene
abrogato dal D.L. n. 201/2011 in commento.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La nuova disciplina introdotta dal Salva Italia prevede
invece alcune nuove limitazioni ai poteri di accertamento del Fisco, rivolte ai
soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi
pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore,
purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazione e
trasparenza:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando
fedelmente tutti i dati previsti;</div>
<div class="testo_cons">
- sulla base di tali dati, la posizione del contribuente
risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di
approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nei confronti di tali soggetti:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici;</div>
<div class="testo_cons">
b) è ridotto di un anno il termine di decadenza per
l'attività di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA;</div>
<div class="testo_cons">
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo è
ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un terzo quello dichiarato (a tale riguardo, occorre però considerare che
la ricostruzione di tipo sintetico e/o redditometrico si orienta soprattutto
alla situazione delle persone fisiche che non esercitano particolari attività
economiche, mentre gli studi di settore ricostruiscono i ricavi o i compensi di
un'attività di impresa o artistico-professionale).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il comma 12 del D.L. n. 201/2011 ha abrogato, oltre al già
citato comma 4-bis, anche l'art. 10-ter della legge n. 146/1998.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Si rammenta a tale riguardo che l'art. 10-ter pone limiti
alle ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei
contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli
studi di settore, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e
successivi.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'invito a comparire costituisce la prima fase del
procedimento volto alla definizione degli accertamenti con adesione del
contribuente: esso è dunque antecedente all'instaurazione del vero e proprio
contraddittorio tra le parti.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel corso del tempo il legislatore ha progressivamente
ampliato l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione,
consentendo ai contribuenti di aderire anche agli inviti emessi in tale fase
dall'Amministrazione finanziaria.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, sull'accertamento con
adesione, è stato infatti integrato con l'inserimento del comma 1-bis (1), in forza del quale, dopo la
definizione dei verbali introdotta nel 2008 (2), e in alternativa rispetto a essa, i contribuenti
possono disporre di una ulteriore forma «conciliativa» rivolta alla chiusura
agevolata degli inviti al contraddittorio.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>STUDI DI SETTORE E INDAGINI FINANZIARIE</b></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per quanto attiene alle indagini bancarie/finanziarie, da
utilizzarsi prioritariamente per i soggetti che non sono congrui e coerenti
rispetto agli studi di settore, va detto che l'uso combinato delle due
metodologie istruttorie supera le numerose problematiche connesse alla diretta
applicabilità degli «studi» in sede di accertamento: questi vengono infatti
semplicemente impiegati come una sorta di «fonte di innesco» del controllo, che
però procede utilizzando i ben più incisivi riscontri (ancorché pure inseriti
entro un sistema di presunzioni legali relative) forniti dal controllo
finanziario sui conti e sui rapporti.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Si rammenta altresì che il D.L. n. 98/2011 - all'art. 23,
commi da 24 a 27 - ha ampliato i destinatari delle richieste di indagini
finanziarie dell'Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici di acquisire
informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le
attività di natura finanziaria; sono state introdotte inoltre disposizioni volte
a razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industria
finanziaria.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ma lo spettro delle indagini finanziarie, quale strumento
investigativo ordinario in grado di supportare e integrarsi con gli altri mezzi
istruttori - come gli studi di settore e le metodologie di tipo
sintetico/redditometrico -, si è decisamente esteso nel 2011 soprattutto per
effetto di quelle previsioni normative che ne consentono l'impiego a tutto
campo, con il sostanziale e definitivo superamento (nei confronti del Fisco) di
ogni residuo «segreto bancario».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Si rammenta a tale riguardo che, per effetto dell'art. 2,
comma 36-undevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, «in deroga a quanto previsto
dall'art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia
delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di
contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai
rapporti e operazioni di cui al citato art. 7, sesto comma, sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di
informazioni da acquisire».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ciò significa che potevano essere realizzate «indagini di
massa», previa effettuazione di un'analisi del rischio fiscale, finalizzate a
rilevare le anomalie a prescindere dall'avvenuta attivazione di controlli in
capo a un determinato soggetto.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'art. 10, undicesimo comma, del decreto Salva Italia ha
però successivamente stabilito che, con riguardo ai contribuenti soggetti agli
studi di settore, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al
nono comma (cioè dei soggetti che non sono congrui e coerenti, evidenziando
ricavi o compensi inferiori rispetto a quanto determinabile sulla base degli
strumenti presuntivi, l'Agenzia delle entrate e la G.d.F. «destinano parte della
capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo,
articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei
contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione
che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605» (cd. Anagrafe dei rapporti).</div>
<div class="testo_cons">
È stata contestualmente abrogata la disposizione sopra
richiamata (comma 36-undevicies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011) che
autorizzava l'Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di
contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai
rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da
parte degli operatori finanziari.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto Salva
Italia, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente
all'Anagrafe tributaria, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le movimentazioni
relative ai rapporti finanziari già oggetto di specifici obblighi di
evidenziazione e comunicazione, ai sensi del sesto comma del citato art. 7 del
D.P.R. n. 605/1973.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Tali dati e informazioni possono essere utilizzati in
funzione di preventiva programmazione e pianificazione dei controlli, che
vengono a concentrarsi sui contribuenti a maggior rischio di evasione. Rispetto
alla predisposizione delle liste selettive, tale modus operandi appare
caratterizzato da una maggior «riflessività» e dalla necessità di determinare
comunque con specifico provvedimento le concrete modalità attuative della
trasmissione dei flussi di dati dalle banche e dagli altri operatori al
SIAT.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
NOTE</div>
<hr />
<br />
<div class="testo_cons">
(1) L'innovazione
normativa è stata apportata in forza dell'art. 27, primo comma, lett. b), del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2.</div>
<div class="testo_cons">
(2) L'originario
impianto dell'accertamento con adesione, fondato sulla centralità del
contraddittorio, è stato integrato a opera dell'art. 83, comma 18, del D.L. 25
giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,
mediante l'introduzione del nuovo art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997.
L'integrazione normativa, di fatto, è consistita nella messa a disposizione di
uno strumento di definizione, rivolto agli atti «endoprocedimentali» del
controllo fiscale (ossia dei pvc).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
</div>
<div class="rif_news">
(D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 23 dicembre 2011, n. 214)<br />(D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con
modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, art. 62-sexies, comma 3)<br />(L. 8 maggio 1998, n. 146, art.
10)<br />(D.L. 6 luglio 2011, n. 98
conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 23, comma 28)<br />(Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto
2011)<br />(Circ. Ag. Entrate n.
5/E del 2008)</div>
<div class="rif_news">
<br /></div>
di <span class="s_autore">Fabio Carrirolo</span><br />
<br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-72117547191361829092012-02-13T22:29:00.002+01:002012-02-13T22:29:55.301+01:00Abrogazione delle tariffe delle professioni<br />
<div class="testo_cons">
Il Decreto Liberalizzazioni dispone la abrogazione delle
tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il compenso per
le prestazioni professionali deve ora essere pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale (in forma scritta se così richiesto dal
cliente), con l'obbligo per il professionista di rendere noto al cliente il
grado di complessità dell'incarico, una stima degli oneri ipotizzabili sino alla
conclusione dell'incarico, ed i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attività professionale. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Resta fermo che
nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il compenso spettante al professionista
viene determinato dal giudice avendo a riferimento dei parametri che dovranno
essere stabiliti dal Ministero vigilante con apposito decreto.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art.
9)</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-62194056815005860982012-02-13T22:26:00.000+01:002012-02-13T22:26:01.438+01:00Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata<br />
<div class="testo_cons">
Nel Codice civile viene inserito un nuovo articolo, il
2463-bis, che reca la disciplina della «Società semplificata a responsabilità
limitata», pensata per i giovani di età inferiore ai 35 anni. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Tale società, che
non prevede un capitale minimo (è previsto ma nell'importo «simbolico» di un
euro), può essere costituita per scrittura privata o atto unilaterale (quindi la
norma apre anche alle società unipersonali), depositando poi l'atto a cura degli
amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il trasferimento delle
partecipazioni avviene anch'esso per scrittura privata, con le stesse modalità
di deposito presso il Registro delle imprese previste per l'atto costitutivo; lo
stesso vale per le modifiche dell'atto costitutivo. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La centralità del requisito
dell'età trova conferma nel testo del nuovo art. 2463-bis c.c., laddove è
previsto che «quando il socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se
l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la
trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto
compatibile l'art. 2473-bis. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i
soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per
deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'art. 2484
(e quindi la società si scioglie - n.d.r.)». </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Con decreto interministeriale da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione dovrà essere tipizzato lo standard della nuova S.r.l. semplificata e
dovranno essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive
dei soci.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art.
3)</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-15911238479527278502012-02-13T22:21:00.002+01:002012-02-13T22:21:25.864+01:00Tribunale delle imprese<br />
<div class="testo_cons">
Attraverso una serie di modifiche apportate al D.Lgs. n.
168/2003, il decreto sulle liberalizzazioni trasforma le sezioni dei tribunali
civili specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale in
sezioni specializzate in contenzioso in materia di imprese. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Le nuove sezioni,
oltre a mantenere le competenze già loro assegnate in base alla previgente
normativa, assumeranno una competenza a 360 gradi relativamente al contenzioso
delle società per azioni ed in accomandita per azioni (nonché alle società da
queste controllate o che le controllano), per le cause tra soci della società,
tra i soci e la società, inerenti le partecipazioni sociali, di impugnazione di
deliberazioni e decisioni di organi sociali, di responsabilità contro gli organi
sociali, aventi ad oggetto i patti parasociali, ecc. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Alle nuove sezioni è
inoltre devoluta la competenza anche per le class action e per il contenzioso
sugli appalti pubblici (ovviamente limitatamente alle questioni devolute alla
cognizione del giudice ordinario, che sono poi quelle relative all'esecuzione
del contratto). </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Si segnala che per controversie devolute alla competenza delle
sezioni specializzate, è previsto un forte aumento del contributo unificato
(quadruplicato per il primo grado). Le disposizioni in esame si applicheranno ai
giudizi instaurati dopo il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente
decreto (quindi dal 23 aprile 2012).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art.
2)</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-86714717322636598202012-02-10T07:04:00.001+01:002012-02-10T07:06:58.990+01:00Aliquote contributive 2012<div class="s_titolo">
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012</div>
<br />
le principali novità<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<div class="testo_cons">
In maniera specifica, si segnala che:</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- i totali sono calcolati al netto della riduzione
contributiva CUAF ex art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e della
riduzione del costo del lavoro fino all'1% ex art. 1, commi 361 e 362, L. 23
dicembre 2005, n. 266;</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- il valore «-» ha il significato di qualifica non soggetta
al versamento del contributo;</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- il valore «0,00» ha il significato di aliquota azzerata
per applicazione delle riduzioni contributive.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Si evidenziano le seguenti situazioni di particolare
rilevanza, sottolineando che per la rivalutazione degli importi si è tenuto
conto del valore di aggiornamento del 2,7%, che dovrebbe essere il valore
definitivo, rispetto al 2,65, valore provvisorio, ma dei quali ancora si è in
attesa della pubblicazione dei relativi decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale:</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Proroga al 31 dicembre 2012 dell'obbligo di versamento dei
contributi CIGS e Mobilità per le imprese Commerciali e della Logistica con più
di 50 e fino a 200 dipendenti, Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti ed
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (art. 33, comma 23, L. 12
novembre 2011, n. 183).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- A decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di
apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31
dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio
contributivo del 100% della contribuzione a proprio carico, per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello
di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al terzo (art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Dal 1° gennaio 2012, esonero dal versamento dei contributi
sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione delle prestazioni
temporanee di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, per ciascun lavo-</div>
<br />
<div class="testo_cons">
ratore, nella misura dello 0,26%, applicato nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e
al Fondo tesoreria. L'esonero contributivo si applica prioritariamente
considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Qualora l'esonero non trovi capienza con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri contributi dovuti
all'INPS con esclusione dei contributi TFR (per il quale spetta già una autonoma
riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi complementari) e
addizionale DS (0,30%) ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel
flusso Uniemens compilando due elementi <miscompacredito>.</miscompacredito></div>
<br />
<div class="testo_cons">
Nell'elemento <causalemcacred> va indicato il valore
«TF13» mentre nell'elemento <importomcacred> va indicata la quota di
esonero spettante per l'accantonamento del TFR a previdenza complementare;
nell'elemento <causalemcacred> va indicato il valore «TF14» mentre
nell'elemento <importomcacred> va indicata la quota di esonero spettante
per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla
previdenza complementare (D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. in L.
2 dicembre 2005, n. 248; Circ. n. 4 del 14 gennaio 2008).</importomcacred></causalemcacred></importomcacred></causalemcacred></div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Esonero dal versamento del contributo per il Fondo di
garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria
(Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., istituito presso
l'INPS).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel
flusso Uniemens compilando due elementi <miscompacredito>.</miscompacredito></div>
<br />
<div class="testo_cons">
Nell'elemento <causalemcacred> va indicato il valore
«TF01» mentre nell'elemento <importomcacred> va indicata la quota di
esonero spettante per l'accantonamento del TFR a previdenza complementare;
nell'elemento <causalemcacred> va indicato il valore «TF02» mentre
nell'elemento <importomcacred> va indicata la quota di esonero spettante
per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla
previdenza complementare (L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 764; Circ. n. 70
del 3 aprile 2007).</importomcacred></causalemcacred></importomcacred></causalemcacred></div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Per le aziende che applicano il contratto del credito è
dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà
per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del
dipendente).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Per le aziende che applicano il contratto del credito
cooperativo è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di
solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico
del dipendente).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Le imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con
personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle
attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali
relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci sono tenute al
versamento di un contributo aggiuntivo per il finanziamento del Fondo di
sostegno al reddito e all'occupazione.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Il contributo, è pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore
di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) - Circ. n. 113 del 10 ottobre 2005 e
n. 102 del 9 luglio 2007.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico
inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia
pensionabile annua, pari a euro 44.204, corrispondenti a euro 3.684 mensili, un
contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1°
gennaio 1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS
è dovuto fino al massimale annuo, pari a euro 96.149.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
- Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo
informatico delle società cooperative, l'aliquota CUAF è ridotta del 2,20%
(codice di autorizzazione 3A).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Per le aziende agricole costituite in forma cooperativa, la
CUAF è dovuta nella misura dello 0,28%.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura,
l'aliquota CUAF da versare è pari allo 0,01% (codice di autorizzazione 3Z).</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Il beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle
aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i
coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.</div>
<br />
<div class="testo_cons">
Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la maggioranza
dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli elenchi IVS, il
contributo CUAF è ridotto del 2,05% (codice di autorizzazione 3V).</div>
<br />
<br />
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002139.jpg" /></center>
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002140.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002141.jpg" /><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002142.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002143.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002144.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002145.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002146.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002147.jpg" /><br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002148.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002149.jpg" /><br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-29396688262914509822012-02-10T06:51:00.002+01:002012-02-10T06:58:33.170+01:00L'INPGI HA INDICATO I VALORI PREVIDENZIALI PER IL 2012<div class="s_abstract">
L'Istituto dei giornalisti (Circ. n. 1 del 18 gennaio 2012)
ha fissato i valori relativi alla gestione sostitutiva dell'AGO (lavoro
subordinato), alla gestione separata (lavoro autonomo), massimale imponibile e
aliquote contributive 2012; e fissato i termini per il recupero dei contributi
sospesi a seguito del sisma abruzzese del 2009</div>
<div class="s_abstract">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
GESTIONE SOSTITUTIVA AGO<br />
</div>
<div class="s_abstract">
Iniziamo dalla gestione sostitutiva AGO (lavoro
dipendente).<br />
</div>
<div class="s_abstract">
Per essa l'Istituto aggiorna i minimi retributivi e
contributivi per il 2012 e, a seguito dell'adeguamento dei valori ISTAT, i
minimali a decorrere dal 1° gennaio 2012 risultano rideterminati in euro 45,70
giornalieri, pari a euro 1.188,20 mensili.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="s_abstract">
A questo riguardo l'Istituto, inoltre, precisa che è
previsto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, e che anche i
datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle
Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
disciplina collettiva, e questo in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 25
della legge n. 549/1995 che prevede che in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del
calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati
dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto
stipulato tra la FNSI e la FIEG, e il contratto stipulato tra la FNSI ed il
coordinamento Aeranti-Corallo (limitatamente al settore giornalistico della
emittenza radiotelevisiva in ambito locale).</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
In relazione ai rapporti di lavoro con la qualifica di
collaboratore o corrispondente (art. 2 o 12 CNLG Fieg/Fnsi) che non sono legati
alla presenza quotidiana, le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere
determinate su retribuzioni inferiori all'importo minimo mensile come
precedentemente indicato.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica amministrazione
e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da
quello editoriale e/o radiotelevisivo le retribuzioni minime di riferimento
sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato nei loro
confronti.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art. 3-ter legge n.
438/1992</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Relativamente all'anno 2012, la fascia retributiva annua
oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a
carico del dipendente) è pari a euro 43.228,00. L'importo indicato, rapportato a
dodici mesi, è pari a euro 3.602,00. <br />
<br />
Il versamento, si ricorda, ha cadenza
mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese
di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in
corso d'anno; in questo ambito bisogna anche tenere presente che «le gratifiche
annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma
di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono
in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione». <br />
<br />
Di
conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di
competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla
retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del
contributo aggiuntivo dell'1%.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Indennità economica per i periodi di congedo riconosciuti
per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
A questo riguardo l'Istituto precisa che, a decorrere dal 1°
maggio 2011, l'autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento
dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'INPS, anche per i
giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'INPGI.
L'INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente
all'accredito della contribuzione figurativa che risulta per il 2012 così
determinata (tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI, pari al
29,97% della retribuzione imponibile):</div>
<div class="s_abstract">
<br /> </div>
<br />
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002120.jpg" /></center><br />
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
GESTIONE SEPARATA<br />
</div>
<div class="s_abstract">
Passiamo ora alla gestione separata (lavoro autonomo svolto
sotto forma di co.co.co.). Per il settore l'Istituto ha indicato il massimale
imponibile e aliquote contributive per il 2012 e per la gestione separata ex
D.Lgs. n. 103/1996 le aliquote contributive per l'anno 2012.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai
giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione
coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso
altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo
delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2012 risultano nelle seguenti
percentuali:</div>
<br />
<br />
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002121.jpg" /></center><br />
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in
favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari
contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così
stabilite:</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
<br /> </div>
<br />
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002122.jpg" /></center><br />
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Attenzione: i valori sono diversi da quelli dell'INPS perché
al momento, l'Istituto non ha recepito nel proprio Ordinamento le disposizioni
di cui all'art. 22, comma 1, della L. 12 dicembre 2011, n. 183 (Legge di
Stabilità 2012), che hanno aumentato dell'1% l'aliquota contributiva
previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto
1995, n. 335.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Da tenere presente che i compensi erogati ai collaboratori
entro la data del 12 gennaio 2012, purché riferiti a prestazioni effettuate
entro il 31 dicembre 2011, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento
all'anno 2011 (aliquota e massimale 2011), avendo l'accortezza di dichiararli
nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2011.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività
giornalistica svolta in forma autonoma diversa dalle collaborazioni coordinate e
continuative (con o senza progetto), resta confermata la misura del contributo
integrativo del 2% a carico del committente (D.Lgs. n. 103/1996), da erogare
direttamente al giornalista; in questo specifico settore è necessario avere
presente che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuta meno la facoltà di NON
iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età, per cui a
decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra
dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Massimale imponibile minimo</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta
nel limite del massimale contributivo annuo. Tale massimale, per l'anno 2012, è
fissato in 96.149,00 euro. Il massimale contributivo è riferito anche ai
giornalisti che svolgono attività libero-professionale assicurati presso la
Gestione previdenziale separata INPGI.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Reddito minimo per l'accredito della contribuzione</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni
assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito. <br />
<br />
Tale minimale per
l'anno 2012 è pari a 14.929,79 euro. Pertanto, nel caso in cui alla fine
dell'anno il minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione
dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. <br />
<br />
Per
questo particolare aspetto l'INPGI fa presente che il committente è tenuto a
determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi
effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi,
l'adeguamento al predetto importo.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Sospensione versamento contributi sisma Abruzzo 2009</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
La ripresa dei versamenti dei contributi, sospesi per il
sisma abruzzese, nel periodo aprile 2009/dicembre 2010, avrebbe dovuto avvenire
in 120 rate mensili costanti e di pari importo a decorrere dal mese di gennaio
2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, ma l'art. 2,
comma 3, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, ha disposto che «è sospesa la
riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di
ottobre 2011», rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle
rate non versate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. <br />
<br />
Decreto che è stato emanato (D.P.C.M. del 4 agosto 2011) e che ha
fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle rate in scadenza
tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Con O.P.C.M. n. 3976 dell'8 novembre 2011 è stato disposto
un ulteriore differimento della riscossione delle rate in scadenza tra il 1°
gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, nonché la sospensione della riscossione
anche delle rate in scadenza tra il 1° novembre 2011 ed il 31 dicembre 2011.
Successivamente l'art. 33, comma 28, della L. 12 novembre 2011, n. 183 ha
disposto la ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile
2009/ dicembre 2010.</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
Il versamento, quindi, deve essere effettuato «senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in
centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
<br />
<br />
L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico
iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già
eseguiti, è ridotto al 40%».</div>
<div class="s_abstract">
</div>
<div class="testo_cons">
I datori di lavoro interessati alla riduzione del debito
contributivo ed al pagamento rateale (fino a 120 rate mensili) dovranno
inoltrare apposita comunicazione all'INPGI.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="rif_news">
(<a href="javascript:h_show_doc("LL07043")">Art. 7 del D.L. n.
463/1983</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LL08160")">D.L. n.
338/1989</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LE17198")">Art. 2, comma 25
legge n. 549/1995</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LE02709")">Art.
3-ter, legge n. 438/1992</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LE18771")">Art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n.
314</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LL19601")">Art. 42, comma 5, D.Lgs.
n. 151/2001</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LL12464")">D.Lgs. n.
103/1996</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("L101804")">Art. 22, comma 1,
della L. 12 novembre 2011, n. 183</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("L099660")">Art. 18, comma 11, D.L. 6 luglio 2011,
n. 98</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LL12224")">Art. 2, comma 18,
della legge n. 335/1995</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("LL08486")">Art.
1, comma 3, legge n. 233/1990</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("L080719")">Art. 39, commi 3-bis e 3-quater, D.L. 31
maggio 2010, n. 78</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("L093112")">Art. 2,
comma 3, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("L100446")">D.P.C.M. 4 agosto 2011, n.
11020</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("L101815")">Art. 33, comma 28, L.
12 novembre 2011, n. 183</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("P011253")">Circ. INPGI n. 1 del 18 gennaio
2012</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("P008712")">Circ. INPGI n. 5 del 10
marzo 2009</a>)<br />
(<a href="javascript:h_show_doc("P010531")">Circ. INPGI n. 4
del 7 aprile 2011</a>)</div>
<div class="testo_cons">
</div>
di <span class="s_autore">Lavinia Guglielmotti</span><br />
<br />CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-65857133417967553382012-02-05T12:19:00.002+01:002012-02-05T12:19:57.088+01:00DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI<br />
<div class="testo_cons">
Con la Ris. n. 3/E del 9 gennaio 2012 l'Agenzia delle
entrate interviene a chiarire che anche gli imprenditori agricoli persone
fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile IRAP
ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (o in alternativa secondo le regole
previste dall'art. 5, previa adozione della contabilità ordinaria), possono
optare, in quanto soggetti IRPEF, per la determinazione della base imponibile ai
sensi dell'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ciò in considerazione
del fatto che il legislatore, con l'introduzione dal 1° gennaio 2008 di questo
art. 5-bis, ha voluto semplificare le regole di determinazione della base
imponibile IRAP dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa; pertanto, ad
avviso dell'Agenzia delle entrate, sulla base di una interpretazione
logico-sistematica, il rinvio operato nell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997
all'art. 5 deve essere esteso anche all'art. 5-bis.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
(<a href="http://www.banchedati.buffetti.it/bancadati">R.M. 9 gennaio 2012, n. 3/E</a>)</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-56415229038617792222012-02-05T12:18:00.002+01:002012-02-05T12:18:10.376+01:00TABELLE ACI 2012<br />
<div class="testo_cons">
Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012 sono state
pubblicate le tabelle rettificate dei costi chilometrici di esercizio delle
autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
D.Lgs. n. 314/1997 relative al periodo d'imposta 2012.</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-37626472831667765682012-02-05T12:17:00.000+01:002012-02-05T12:17:05.872+01:00NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE<br />
<div class="testo_cons">
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli
Esperti contabili, con la Nota del 12 gennaio 2012, rende noto che, nella seduta
dello scorso 21 dicembre 2011 è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme di
comportamento del collegio sindacale». </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il documento apporta alcune modifiche
alle norme già approvate alla fine del 2010 e ne aggiunge tre nuove dirette alla
disciplina delle attività del collegio in caso di omissioni degli
amministratori, nelle operazioni societarie rilevanti o straordinarie e nella
crisi d'impresa.</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-11981096838238271092012-02-05T12:15:00.004+01:002012-02-05T12:15:41.910+01:00REGIONE SARDEGNA: SOPPRESSIONE DI UN CODICE TRIBUTO<br />
<div class="testo_cons">
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 17
giugno 2010, n. 216, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, che istituiva una
imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto, è stato soppresso, con
effetto dal 15 gennaio 2012, il codice tributo SB15 denominato «Accertamento
dell'imposta della Regione Sardegna sugli aeromobili ed unità da diporto - art.
4, legge regionale 11 maggio 2006. n. 4 - imposta, sanzioni, interessi».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
(<a href="http://www.banchedati.buffetti.it/bancadati">R.M. 11 gennaio 2012, n.
5/E</a>)</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-32931722083444878662012-02-05T11:55:00.000+01:002012-02-05T11:55:16.601+01:00IMPORTI PER PRESTAZIONI DI MATERNITÀ ANTICIPATE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - COMPENSAZIONE su F24<br />
<div class="testo_cons">
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico
dell'INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai
datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 2/2006, è
stata istituita, con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2012, la seguente
causale contributo: MATA - «Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per
indennità di maternità a carico INPS».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Tale causale contributo va esposta nella sezione INPS del
modello F24 esclusivamente in corrispondenza degli importi indicati nella
colonna «importi a credito compensati». La risoluzione precisa inoltre che nella
stessa sezione:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- nel campo «codice sede» va indicato il codice
identificativo della sede INPS di competenza;</div>
<div class="testo_cons">
- nel campo «matricola INPS/codice INPS/filiale azienda» va
indicato il codice numerico che identifica l'azienda e il carico contributivo
legato alla denuncia inviata dal contribuente;</div>
<div class="testo_cons">
- nel campo «periodo di riferimento», nella colonna «da
mm/aaaa» e nella colonna «a mm/aaaa» vanno indicati rispettivamente il primo
mese ed il terzo mese del trimestre di emissione del carico contributo ed il
relativo anno di emissione, entrambi nel formato MM/AAAA.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Sempre con la Ris. n. 7/E del 2012 viene soppresa la causale
«INFA», denominata «Aziende agricole per OTI - importi anticipati per infortunio
sul lavoro a carico INAIL».</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
(<a href="http://www.banchedati.buffetti.it/bancadati">R.M. 12 gennaio 2012, n.
7/E</a>)</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-83454350298825092572012-01-28T17:45:00.002+01:002012-01-28T17:45:31.855+01:00Il diritto alle Camere di Commercio per il 2012 resta invariato<br />
<div class="testo_cons">
Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota n. 255658
del 27 dicembre 2011, ha confermato per il 2012 le misure del diritto annuale
dovute alle Camere di Commercio definite per il 2011 con decreto
interministeriale del 21 aprile 2011; </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
non cambiano pertanto né le misure fisse
né le fasce ed aliquote di fatturato, e vengono confermate le misure transitorie
definite lo scorso anno per quei soggetti per i quali le modifiche normative
introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in
passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle
misure stesse. In questo senso:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- per le imprese iscritte e per le imprese individuali
annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è
dovuto nella misura fissa di euro 88,00;</div>
<div class="testo_cons">
- per le imprese individuali iscritte nella sezione
ordinaria del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura
fissa di euro 200,00;</div>
<div class="testo_cons">
- per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad
alcun versamento, il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di euro
30,00;</div>
<div class="testo_cons">
- per la sede legale di tutte le imprese iscritte nel
Registro delle imprese il diritto annuale è invece determinato applicando al
fatturato dell'esercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni
di fatturato:</div>
<div class="testo_cons">
</div>
<center><img src="http://www.banchedati.buffetti.it/home.php/ajax/load_img/img002091.jpg" /></center>
<br />
<div class="testo_cons">
Si ricorda inoltre che per le imprese con ragione di società
semplice non agricola e le società di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n.
96/2011, che fino al 2010 erano tenute al versamento di un diritto annuale in
misura fissa, il diritto annuale continua ad essere transitoriamente dovuto
nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato; tale misura si
riduce, sempre in via transitoria, alla metà per le imprese con ragione di
società semplice agricola.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Per le imprese non residenti, resta dovuto il diritto
camerale in riferimento alle eventuali unità locali e sedi secondarie esistenti
in Italia (110 euro per ciascuna unità locale e/o sede secondaria).</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-76126553381844847392012-01-28T17:40:00.002+01:002012-01-28T17:40:27.166+01:00Lavori usuranti, bisogna usare il modello LAV-US<br />
<div class="testo_cons">
La domanda volta a ricevere i benefici connessi al
pensionamento anticipato dovuto ai lavori usuranti deve essere presentata
all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Con la domanda il lavoratore deve:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
1) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al
pensionamento, del beneficio;</div>
<div class="testo_cons">
2) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna
delle attività lavorative indicate dal D.Lgs. n. 67/2011;</div>
<div class="testo_cons">
3) presentare la corrispondente documentazione minima
necessaria, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il
lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di
conservazione della medesima, e che deve riportare, salvo i casi di comprovata
impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal
datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in
originale.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della
individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie
annualmente disponibili per legge, è effettuato attraverso l'analisi dei dati
provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse
dagli enti previdenziali interessati e concernenti:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei
requisiti pensionistici agevolati;</div>
<div class="testo_cons">
b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo
pensionistico;</div>
<div class="testo_cons">
c) la data di presentazione della domanda di accesso al
beneficio.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Se l'onere finanziario accertato attraverso il monitoraggio
è superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti
pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei
requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della
domanda di accesso al beneficio.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato
entro il 31 dicembre 2011 (per chi matura i requisiti entro l'anno in corso) ed
entro il 30 ottobre di ogni anno (per chi matura i requisiti negli anni
successivi):</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
1) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima
decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza
della relativa copertura finanziaria;</div>
<div class="testo_cons">
2) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della
decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura
finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento
viene indicata con successiva comunicazione;</div>
<div class="testo_cons">
3) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il
possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni usuranti.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere
dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione
provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la
compilazione dell'unico modello «Lav.Us.» (reperibile sul sito del Ministero del
lavoro) con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni
dipendente ha svolto le lavorazioni usuranti; e con periodicità annuale,
l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
In caso di omissione delle comunicazioni si applicano
sanzioni da 500 a 1.500 euro per ogni lavoratore.</div>
<div class="testo_cons">
Contro le decisioni che escludono le domande dal beneficio
il lavoratore può presentare, esclusivamente per motivi di merito ed entro
trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale
per i rapporti di lavoro. Passati inutilmente 90 giorni il ricorso si intende
respinto.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La comunicazione con il modello Lav-Us può essere presentata
dal datore di lavoro (da un suo dipendente delegato), dall'associazione cui
aderisce, dal consulente del lavoro, ecc.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Nel modello sono previste cinque tipologie di
comunicazione.</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-13586183069004554002012-01-28T17:37:00.000+01:002012-01-28T17:37:14.560+01:00PRONTO IL NUOVO MODELLO PER LA DENUNCIA ANNUALE DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI<br />
<div class="testo_cons">
Con provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011
l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di denuncia dell'imposta
sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, nonché l'elenco dei
dati da comunicare annualmente (si tratta degli importi annualmente versati alle
Province, distinti per contratto ed ente di destinazione), entrambi da
presentare esclusivamente in via telematica.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
L'approvazione di un nuovo modello si è resa necessaria in
considerazione del fatto che dal 2012, alla luce delle nuove regole in materia
di federalismo regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68/2011) la parte dell'imposta
sulle assicurazioni relativa alla RC auto diventa un tributo proprio delle
Province.</div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2926933187785846424.post-32735814425583307392011-11-21T19:26:00.001+01:002011-11-21T19:27:25.814+01:00Il contributo di perequazione e quello di solidarietà<br />
<div class="testo_cons">
<b>Il contributo di perequazione e quello di solidarietà</b> sono
due prelievi che si aggiungono all'IRPEF e sono per ora previsti fino al 2014.
Il primo colpisce i dipendenti del settore pubblico e i pensionati di ogni
settore; il secondo i cittadini con redditi diversi da quello di lavoro e di
pensione. Il primo contributo va dal 5% al 10% (sopra i 90 mila euro e parte da
agosto di quest'anno), il secondo è pari al 3% (sopra i 300 mila euro e parte
dall'inizio dell'anno).</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
La legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha introdotto il
contributo di perequazione da agosto 2011 a dicembre 2014 sulle pensioni lorde
superiori a 90 mila euro. L'INPS ha effettuato la trattenuta sulla rata di
settembre recuperando anche la tassa di agosto.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Il 13 agosto 2011, il D.L. n. 138 elimina il contributo e
l'INPS blocca la trattenuta sulla rata di ottobre, successivamente la legge n.
148 del 14 settembre 2011 ripristina la trattenuta.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ora che la produzione legislativa sembra terminata gli
uffici hanno proceduto a ricostituire le pensioni, di modo che, sulla rata del
mese in corso, venga di nuovo applicata la trattenuta, con il recupero anche del
mese di ottobre. </div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
A partire dalla rata di dicembre le trattenute seguiranno di
pari passo le mensilità di pensione senza diversificazioni.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Ricordiamo che la prima trattenuta si applica sulle
pensioni, nella misura del 5%, sulle fasce da 90 mila a 150 mila e del 10% sulle
fasce ulteriori. La seconda riguarda invece i redditi diversi da pensione e da
retribuzione e si applica nella misura del 3% sulle fasce eccedenti i 300 mila
euro.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Esempio:</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
Pensionato con 360 mila euro di reddito</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
[di cui 310 mila da pensioni e 50 mila da redditi diversi
(terreni, casa, rendite, ecc.)].</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
- da 90 mila a 150 mila si applica il contributo del 5%;</div>
<div class="testo_cons">
- da 150 mila a 310 mila euro si applica il contributo del
10%;</div>
<div class="testo_cons">
- sugli ultimi 50 mila euro quello del 3%.</div>
<div class="testo_cons">
<br /></div>
<div class="testo_cons">
<b>Il contributo di perequazione e quello di solidarietà</b></div>CASSONE GIUSEPPEhttp://www.blogger.com/profile/14576495840780781040noreply@blogger.com0