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lunedì 3 gennaio 2011

TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Come noto, l’ordinamento vigente prevede che i datori di lavoro sostituti di imposta [articolo 23, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600], devono effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 12,13 e 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917[ Articolo 23, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].

In sede di conguaglio , il datore di lavoro deve attribuire le detrazioni d’imposta spettanti nella misura già calcolata o in quella, diversa , derivante dalla determinazione del reddito complessivo e degli oneri detraibili, per il riconoscimento dei quali non è richiesta alcuna specifica richiesta del lavoratore in quanto il datore di lavoro ha effettuato le apposite trattenute in busta paga.

Analogamente, il sostituto dovrà considerare gli oneri direttamente deducibili dal reddito, ogni qualvolta gli stessi siano stati gestiti in busta paga.

In ogni caso il datore di lavoro, in sede di conguaglio, può accettare la richiesta del lavoratore di considerare altri oneri, deducibili o detraibili, diversi da quelli gestiti dal datore di lavoro nel cedolino.

A tal fine il lavoratore dovrà presentare al sostituto gli strumenti utili per la determinazione della detrazione eventualmente spettante [ Ministero delle finanze, circolare 23 dicembre 1997, n. 236].

L’attribuzione delle suddette detrazioni o deduzioni può in ogni caso avvenire solo in sede di conguaglio di fine anno ovvero di fine rapporto e sono ammesse a condizione che gli oneri siano stati effettivamente sostenuti nel periodo di imposta 2010 e non siano stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

1. DETRAZIONI PER ONERI

Ai sensi dell’articolo 15, il datore di lavoro deve detrarre un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché la quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o si uno stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché la quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a € 4.000,00.

- Le spese sanitarie superiori ad € 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale contenente:

1) Specificazione della natura, qualità e quantità dei beni;
2) Indicazione del codice fiscale del destinatario.

Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione nonché il sollevamento sono assunte integralmente.

La suddetta detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni ovvero in alternativa, in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

- Le spese veterinarie, fino all’importo di € 387,34, limitatamente alla parte che eccede gli € 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

- Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
- Le spese funebri, per un importo non superiore a € 1.549,37 , sostenute in dipendenza dalla morte di persone quali:

1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

- premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, per un importo complessivamente non superiore a € 1.291,14.

- Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge 1989/1939 nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a € 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a € 1.291,14 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 1.500, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a € 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

- le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

In ogni caso, le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto ad una detrazione o a una deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone a carico.

2. DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

L’ ordinamento vigente prevede misure agevolative a favore di soggetti che abbiano stipulato o rinnovato contratti di locazione. L’articolo 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che i soggetti titolari di contratti di locazione possono godere di quattro diversi tipi di detrazioni:

1) ai sensi del comma 01 del suddetto articolo, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i soggetti titolari di contratti di locazione - c.d. ‘liberi’- di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno diritto a:

• una detrazione di € 300,00, qualora il reddito complessivo del lavoratore non superi € 15.493,71;
• una detrazione di € 150,00, qualora il reddito complessivo sia ricompreso tra € 15.493,71 ed € 30.987,41.

Requisito per accedere alla suddetta detrazione è che il contratto di locazione sia ‘libero’, ovvero sia caratterizzato dall’assoluta libertà nella fissazione dell’importo del canone.
Detti contratti possono avere durata non inferiore a quattro anni, rinnovabili per ulteriori quattro anni [Articolo 2, Legge 9 dicembre 1998, n. 431].

2) I soggetti titolari di contratti di locazione – c.d. ‘convenzionati’ - di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3 della predetta legge, hanno diritto[articolo 16, comma 1, D.P.R. 917/1986]:

• Una detrazione di € 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
• Una detrazione di € 247,90, se il reddito complessivo è ricompreso tra € 15.493,71 ed € 30.987,41.

Pertanto, ai soggetti detentori di un reddito superiore ad € 30.987, 41 non spetta alcuna detrazione.

Nel suddetto caso, la misura del canone nonché la durata del contratto devono essere determinate dalle parti nel rispetto di criteri e indici stabiliti in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative [ Articolo 2, comma 3 L. 431/1998].
In ogni caso i suddetti contratti di locazione non possono avere durata inferiore ai tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni[ Articolo 2, comma 5, L. 431/1998].

L’articolo 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 riconosce la detrazione per canoni di locazione , per i primi tre anni del rapporto, anche a favore di altre due categorie di contribuenti:

3) lavoratori che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

Ai suddetti spetta [ articolo 16, comma1bis, D.P.R. 917/1986]:

• Una detrazione di € 991,60, qualora il reddito complessivo no superi € 15.431, 71;
• Una detrazione di € 495, 80, qualora il reddito complessivo sia ricompreso tra € 15.943,71 ed € 30.987,41.

Pertanto, le suddette detrazioni saranno concesse qualora sussistano le seguenti condizioni:
- I lavoratori abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- Il nuovo comune si trovi ad almeno 100 km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- La residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
- La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza;

- La detrazione è in ogni caso ripartita tra gli aventi diritto e non è cumulabile.
4) Giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. Ai suddetti soggetti spetta [ Articolo 16, comma 1ter, D.P.R. 917/1986]:

• Una detrazione di € 991,60, qualora il reddito complessivo no superi € 15.431, 71.
Le quattro tipologie di detrazione riconosciute dal legislatore non sono in ogni caso cumulabili tra loro e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole [ Articolo 16, comma1 quarter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917].

Inoltre, la Finanziaria 2008 ha stabilito che le stesse sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo per tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Infine, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articolo 12 e 13 è riconosciuto al contribuente un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. In detto caso il contribuente ha diritto ad usufruire di una detrazione di importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

Ai fini del riconoscimento della detrazione il lavoratore dipendente dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione contenente:

- Gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- I requisiti richiesti dall’articolo 16, ivi compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale;
- L’attestazione dell’assenza dei redditi ulteriori rispetto a quelli cui agli articoli 49 e 50 T.U.I.R.

3. ONERI DEDUCIBILI

L'art. 10 del T.U.I.R. fornisce un'elencazione tassativa degli oneri che possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile.

Affinché gli oneri di cui sopra possano essere deducibili, gli stessi devono essere stati effettivamente sostenuti nonché pagati dal contribuente nel proprio interesse o in quello delle persone fiscalmente a suo carico nell’anno oggetto di dichiarazione. Detti oneri, per poter essere deducibili in sede di conguaglio, non devono essere altresì deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Pertanto, gli oneri sostenuti dal contribuente che possono essere dedotti dal reddito complessivo sono :
• i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati [Art. 10, comma 1, lettera a), D.P.R. 917/1986];
• le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap [Art. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104] Ai fini della deduzione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da[Art. 10, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986]:
- fattura;
- scontrino fiscale contenente la natura, qualità e quantità dei beni;
- codice fiscale del destinatario.
• gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, dovuti a fronte di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria [Art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986];
• gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti al coniuge, ai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, ai genitori, agli adottanti, ai generi e alle nuore, al suocero e alla suocera, ai fratelli e alle sorelle germani o unilaterali [Art. 433, Codice Civile e Art. 10, comma 1, lettera d), D.P.R. 917/1986];
• le somme assoggettate a tassazione restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti [Art. 10, comma 1, lettera d-bis), D.P.R. 917/1986];
• i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari [Art. 1, D.Lgs. 16 settembre 1996 n. 565 e Art. 10, c. 1, lettera e), D.P.R. 917/1986];

• i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
• i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti, anche per familiari a carico per la sola parte non dedotta da questi, nel limite di € 3.615,20 [Art. 10, comma 1, lettera e-ter, D.P.R. 917/1986];
• le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’ art. 1, L. 30 aprile 1981, n. 178. [Art. 10, comma 1, lettera f];
• i contributi, le donazioni ai paesi in via di sviluppo se erogati in favore delle organizzazioni non governative (ONG) idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato [Art. 10, c. 1, lettera g)];
• le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte dall’inquilino in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione [Art. 10, c. 1, lettera h) ];
• le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; [Art. 10, c. 1, lettera i)];
• il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione [Titolo III , Capo I, L. 4 maggio 1983, n. 184 e Art. 10, c. 1, lettera l-bis), D.P.R. 917/1986];
• le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche [Art. 10, c. 1, lettera l-ter, D.P.R. 917/1986];
• le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie (Art. 59, c. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388), e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali [Art. 10, c. 1, lettera l-quarter), D.P.R. 917/1986];

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