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lunedì 10 gennaio 2011

Licenziamento disciplinare e richiesta di audizione da parte del lavoratore

Come noto, nelle ipotesi di licenziamento disciplinare, l’articolo 7 di cui alla Legge 300/1970 prevede che ‘ il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa’.

La costante giurisprudenza, con numerose sentenze tra cui la recente sentenza 26 ottobre 2010, n. 21899, ha interpretato la suddetta disposizione nel senso che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare contro il lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, qualora questi lo abbia espressamente richiesto.

Di fatto, l’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo l’obbligo di consentire a questo, nei termini stabiliti dalla legge, l’esercizio del suo diritto di difesa, che può avvenire sia in forma scritta che in forma orale.

La sola giustificazione scritta da parte del lavoratore consuma il diritto di difesa dello stesso solo quando dalla dichiarazione stessa emerga la rinuncia ad essere sentito ovvero la stessa appaia ambigua o priva di univocità.

Pertanto, ‘ il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare che voglia essere sentito personalmente dal datore di lavoro, anche quando abbia inviato compiuta difesa scritta, ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell’affidamento del datore di lavoro’.

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