Cerca nel blog

martedì 11 gennaio 2011

Auto ad uso promiscuo: definito il fringe benefit 2011

In data 23 dicembre 2010 sono state pubblicate in G.U. n. 299, Supplemento Ordinario n. 284 le ‘Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314’.

Il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione e a contribuzione – previdenziale ed assistenziale- è già stato calcolato dall’Aci ed è riportato nelle tabelle sopracitate.
Detti importi avranno valore per tutto il 2011; pertanto, per i nuovi veicoli non ancora in commercio ed eventualmente introdotti nel corso del 2011, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’articolo 51, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede ‘che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente’.

Dal momento che la percorrenza convenzionale è stabilita su base annua, il compenso in natura così ottenuto deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale il dipendente viene concesso l’uso promiscuo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo o meno del bene concesso.
Qualora il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il bene anche per uso personale, corrisponda al datore di lavoro delle somme, queste devono essere decurtate dal reddito imponibile del fringe benefit.

Se il valore complessivo del benefit è inferiore a € 258,23, questo è escluso dalla base imponibile, in caso contrario il suo intero valore verrà assoggettato a tributi nonché a contribuzione.

In ogni caso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il controvalore in denaro dell’autovettura concessa contrattualmente al dipendente deve essere computato nella base di calcolo del T.F.R. Pertanto, il mancato inclusione del valore del benefit dalla base T.F.R. da destinare al fondo di tesoreria, può comportare, il conseguente mancato versamento contributivo I.N.P.S. con le relative sanzioni.

Nessun commento: