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mercoledì 12 gennaio 2011

Accentramento della posizione contributiva INPS

L’I.N.P.S., con circolare31 dicembre 2010, n. 172 ha fornito precisazioni in merito alla costituzione, da parte delle aziende, della posizione contributiva aziendale unica.

Di fatto, a seguito dell’avvio dei processi di snellimento degli oneri derivanti dai rapporti tra datore e pubblica amministrazione e l’introduzione del Libro Unico del Lavoro, le imprese sono tenute ad assolvere ai propri adempimenti nei confronti dell’Istituto previdenziale attraverso la costituzione di un’unica posizione contributiva.

L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica:

- Nei casi di avvio dell’attività dell’impresa contestuale all’assunzione di personale dipendente attraverso la c.d. ‘ComUnica’;

- Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in una fase successiva alla costituzione dell’azienda, mediante ‘ComUnica’ ovvero procedura telematica di iscrizione online.
La posizione contributiva istituita all’inizio dell’attività sarà pertanto unica anche qualora vi sia la necessità di costituire, successivamente, nuove unità operative. Pertanto, il datore non dovrà richiedere una nuova posizione contributiva bensì adempierà agli obblighi previdenziali attraverso la posizione contributiva già in possesso.

In ogni caso, l’istituto prevede eccezioni alla regola e pertanto si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali:

- Qualora il datore di lavoro , in relazione a una diversa tipologia di personale, sia tenuto al versamento della contribuzione in misure diverse;

- Qualora il datore di lavoro svolga attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

- Nelle imprese amatoriali;

- Aziende appaltatrici operanti a bordo delle navi da crociera;

- Agenzie di somministrazione

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