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venerdì 14 gennaio 2011

Aziende edili: premi I.N.A.I.L. maggiorati per i part time oltre il limite del 3%

L’I.N.A.I.L., con circolare 15 dicembre 2010, n. 51 ha affrontato il problema della contribuzione virtuale, di cui all’articolo 29, del D.L. 244/1995, applicabile ai lavoratori del settore dell’edilizia occupati con contratto di lavoro part time.
Ai sensi della vigente normativa, i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione [ Articolo 29, D.L. 244/1995].
I datori di lavoro sono obbligati ad assolvere alla suddetta contribuzione su una retribuzione c.d. ‘virtuale’ alla quale deriva il versamento di una contribuzione ‘virtuale’ in quanto le aziende interessate hanno l’obbligo di ragguagliare la retribuzione minima imponibile all’orario contrattuale, qualora vi siano delle giornate non lavorate e non giustificate [I.N.A.I.L., circolare 15 dicembre 2010, n. 51].
Al contrario, nelle ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla c.d. ‘contribuzione virtuale’.

Di fatto, la retribuzione I.N.A.I.L. edile per il part time è calcolata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per il numero delle ore prestate nel periodo assicurativo. In ogni caso la suddetta retribuzione non può essere inferiore al minimale di legge, fissato nel minimale orario per il part time.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 78 del C.C.N.L. settore edilizia, un’impresa edile non può assumere a tempo parziale:

- per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato ovvero
- Per un numero non superiore il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dall’impresa.
Pertanto, al contratto di lavoro part-time stipulato superando i predetti limiti, è applicato l’istituto della contribuzione virtuale, applicando di conseguenza la retribuzione imponibile I.N.A.I.L. come se il rapporto fosse full time.

Inoltre, l’articolo 1, comma 1175 della Legge 296/2006 ha stabilito che il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi è requisito per la fruizione dei benefici contributivi applicabili dall’Istituto. L’accertamento della violazione dei limiti previsti per il tempo parziale comporta anche la revoca di eventuali riduzioni contributive indebitamente fruite.

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