Al pari dei cd. «buoni benzina» anche i cd. «buoni acquisto o regalo» - acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita ai propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionale e spendibili per un importo pari al valore facciale per l'acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati - non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.
Ne consegue che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente, non comportando alcuna anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto, non assume rilevanza ai fini IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972; lo stesso dicasi per la successiva distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti ovvero ai clienti/fornitori, mentre l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, dovrà emettere regolare fattura/scontrino fiscale con IVA per l'intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescindere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con buoni ovvero parte in buoni e parte in contanti o con altri mezzi di pagamento).
Costituisce infine sempre una mera movimentazione di carattere finanziario non rilevante ai fini IVA il rimborso del valore facciale dei buoni all'esercizio convenzionato da parte della società emittente, mentre costituisce operazione rilevante ai fini IVA, per la quale dovrà essere emessa fattura, il pagamento della commissione e di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell'esercizio convenzionato a favore della società emittente.
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