La circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, emanata congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, ha ribadito la subordinazione della concessione dell’agevolazione fiscale per il lavoratore alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti aziendali. Sono quindi esclusi, dal beneficio gli emolumenti corrisposti sulla base di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.
Il rinnovo del 26 febbraio del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi ha previsto che l’applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
• lavoro straordinario
• lavoro supplementare
• compensi per clausole elastiche e flessibili
• lavoro a turno
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
• lavoro notturno
• premi variabili di rendimento
• ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
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