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venerdì 4 marzo 2011

Irregolari per eccesso di part-time

L'impresa che viola la soglia massima dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo parziale stabilita dal contatto collettivo di lavoro non è idonea ad ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 8/2011 firmato ieri sulla validità dei contratti a tempo parziale avviati oltre il limite fissato dal contratto collettivo.

L'obiettivo è contrastare il lavoro sommerso: soprattutto nel settore edile si è assistito negli ultimi anni ad un forte aumento dei rapporti part-time che presumibilmente potrebbero nascondere parziali regolarizzazioni di lavoratori sommersi al solo fine di evitare l'applicazione della maxi sanzione per il lavoro irregolare.

Già l'I.N.P.S. (circolare n. 6/2010) e l'I.N.A.I.L. (circolare n. 51/2010) hanno affermato sul piano amministrativo che il superamento della soglia del 3 per cento, considerata dal C.C.N.L. di settore come fisiologica, determina una violazione che incide sulla regolarità dell'azienda e sugli obblighi previdenziali e assicurativi connessi alla base imponibile su cui applicare il prelievo. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che «resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti del l'impresa».

Tenuto conto che nel settore edile vige l'obbligo di calcolo della contribuzione virtuale commisurata ad un lavoratore a tempo pieno (articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 244 del 1995, convertito in legge n. 341 del 1995), l'eventuale violazione di una delle due previsioni del C.C.N.L. sopra indicate comporta il pagamento dei contributi e dei premi in misura piena.

IL SOLE 24ORE - De Fusco Enzo, pag. 34 - Venerdì 4 marzo 2011

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