Nella Ris. n. 22/E del 22 febbraio 2011 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che scontano l'aliquota agevolata del 4% ai sensi del n. 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972 non solo le prestazioni rese dall'appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso, ma anche le diverse prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative ad interventi di miglioria (extracapitolato). Ciò in quanto tali prestazioni, essendo rese in riferimento ad un alloggio non ancora completamente realizzato, non costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ma si inseriscono nel processo di costruzione dell'immobile, posto che hanno ad oggetto l'inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell'alloggio stesso.
Va da sé che l'aliquota del 4% è applicabile anche ai lavori extracapitolato solo a condizione che l'abitazione, anche dopo l'esecuzione di detti lavori, conservi le caratteristiche «non di lusso» determinate sulla base dei parametri dettati dal D.M. 2 agosto 1969.
(R.M. 22 febbraio 2011, n. 22/E)
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