Il datore di lavoro paga meno contributi se assume lavoratori in mobilità.
Il beneficio consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se poi c'è l'immediata assunzione a tempo indeterminato il beneficio consiste nella riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti.
Si ricorda a questo proposito che i due benefici per l'INPS non sono cumulabili e un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato.
Secondo il Ministero del lavoro la posizione INPS è «condivisibile» in merito alla alternatività dei due benefici richiamati, data la diversità delle due fattispecie prospettate dal legislatore, in relazione all'unica finalità di favorire la stipula di un contratto a tempo indeterminato.
La norma pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio («dodici mesi», salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e quindi non può che rimettersi all'imprenditore la scelta se fruire dell'una o dell'altra agevolazione, con eventuale impossibilità, in questo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova assunzione del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato.
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