Corte Cassazione, sentenza 08/02/2011, n. 3047
La Suprema Corte ha deciso che in pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, il verificarsi del trasferimento d’azienda non impedisce l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Secondo il parere del Giudice, infatti, l’intercorsa dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato precedentemente al trasferimento, implica la ricostituzione dell’originario rapporto di lavoro tra le parti che si trasferisce, dopo la cessione, in capo al cessionario.
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