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venerdì 11 marzo 2011

Cassa integrazione e 17 marzo

L’INPS, con il messaggio n. 6137 del 10 marzo 2011, ha precisato che, in caso di coincidenza della festività del 17 marzo con un periodo di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, è confermato quanto indicato nel messaggio n. 13552 del 12 giugno 2009.

Pertanto:

- nell’ipotesi di CIG a orario ridotto il pagamento della festività è a carico del datore di lavoro;
- nell’ipotesi di CIG con sospensione dell'attività, la festività è riassorbita nel trattamento di integrazione salariale e il datore di lavoro non ha alcun onere se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa, salvo se diversamente disposto dall'accordo sindacale;
- sempre nell’ipotesi di CIG con sospensione dell'attività con pagamento dei lavoratori a ore, la festività è a carico del datore di lavoro se ricade nelle due prime settimane di sospensione, mentre è assorbita nel trattamento di CIG a carico INPS se la festività ricade oltre le prime due settimane di sospensione dell'attività.

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