L’INPS, con il messaggio n. 6137 del 10 marzo 2011, ha precisato che, in caso di coincidenza della festività del 17 marzo con un periodo di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, è confermato quanto indicato nel messaggio n. 13552 del 12 giugno 2009.
Pertanto:
- nell’ipotesi di CIG a orario ridotto il pagamento della festività è a carico del datore di lavoro;
- nell’ipotesi di CIG con sospensione dell'attività, la festività è riassorbita nel trattamento di integrazione salariale e il datore di lavoro non ha alcun onere se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa, salvo se diversamente disposto dall'accordo sindacale;
- sempre nell’ipotesi di CIG con sospensione dell'attività con pagamento dei lavoratori a ore, la festività è a carico del datore di lavoro se ricade nelle due prime settimane di sospensione, mentre è assorbita nel trattamento di CIG a carico INPS se la festività ricade oltre le prime due settimane di sospensione dell'attività.
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