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lunedì 7 marzo 2011

Permessi a favore di persone con disabilità grave

Come noto, l’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010 ,n. 183, introduce modifiche alla disciplina in materia di permessi giornalieri per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

L’I.N.P.S., con circolare 01 marzo 2011, n. 45 fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in questione prevista dall’articolo 33 della Legge n. 104/1992, così come modificato dal c.d. ‘Collegato Lavoro’.

Alla luce del novellato articolo 33, le principali novità introdotte dal c.d. ‘Collegato Lavoro’ possono essere così sintetizzate:

• Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave. Di fatto in base al nuovo dettato normativo hanno diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado. Il diritto è esteso ai parenti e affini entro il 3° grado qualora il coniuge o/e i genitori dalla persona in situazione di disabilità grave:

- Abbiano compiuto 65 anni di età;
- Siano affetti da patologie invalidanti; A tal proposito si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire del beneficio in parola dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante cui sono affetti il coniuge e/o genitore/i.
- Siano deceduti o mancanti.

• Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile;
• Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza;
• Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
• Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;
• Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

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