Come noto, la finanziaria 2007 ha previsto che tramite decreto ministeriale e con effetto dal 1° gennaio 2008, sia stabilita la possibilità di una riduzione dei premi assicurativi a favore delle aziende artigiane.
Il D.M. 2 dicembre 2010 ha di fatto stabilito che le misure di riduzione sull’ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per gli anni dal 2008 al 2010 siano pari al:
- 2% per l’anno 2008;
- all’1,88% per l’anno 2009;
- al 2,10% per l’anno 2010.
Di fatto l’I.N.P.S., con circolare 15 febbraio 2011, n. 16, ha fornito le istruzioni operative relative al recupero delle suddette riduzioni dei premi per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, della Legge n. 296/2006 e del Decreto ministeriale 2 dicembre 2010.
L’istituto ha chiarito che la suddetta riduzione è riconosciuta qualora sussistano i seguenti requisiti:
- le imprese artigiane siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994, ovvero siano in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le stesse non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data di richiesta di ammissione al beneficio. In merito a quest’ultimo requisito, l'Istituto assicuratore precisa che il biennio di riferimento è quello che precede ogni singola annualità cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della riduzione si considerano gli infortuni denunciati nel biennio di riferimento con esclusione degli infortuni in franchigia ed in itinere.
In ogni caso, secondo quanto previsto dalla citata legge Finanziaria 2007, l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, la richiesta in questione sarà acquisita tramite la dichiarazione annuale delle retribuzioni in occasione dell’autoliquidazione.
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