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martedì 1 marzo 2011

Maternità fuori dal rapporto: validi per l’accredito anche i contributi esteri

Come noto l’ordinamento vigente prevede che in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità nonché i periodi di congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro [ Articolo 25, comma 2 e 35, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151].

A fronte dell’entrata in vigore dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi alla totalizzazione, l’I.N.P.S., con circolare 25 febbraio 2011, n. 41 fornisce precisazioni in merito alla possibilità di cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

In particolar modo l’istituto ha ribaltato il precedente orientamento secondo il quale, ai sensi della circolare 9 novembre 1993, n. 261, il requisito contributivo di cinque anni dovesse essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.

Di fatto, l’istituto chiarisce che, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010 – data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti – il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato Comunitario. In ogni caso, resta fermo il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.

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