Il nuovo CCNL per il settore Terziario siglato il 26 febbraio 2011, tra le varie novità ha introdotto un nuovo sistema per il calcolo del trattamento economico a carico del datore di lavoro nel caso di malattia, al fine di penalizzare, e dunque scoraggiare, l’abuso dai parte dei lavoratori di eventi morbosi ripetuti e di breve durata.
Nel corso di ogni anno solare per quanto riguarda i primi tre giorni (periodo di carenza) il datore di lavoro:
è tenuto a pagare al 100% della retribuzione ordinaria solo i primi due eventi dell’anno(come le previgenti disposizioni);
per il terzo ed il quarto evento le integrazioni saranno pari al 50%;
a decorrere dal quinto evento il datore di lavoro non sarà più tenuto a corrispondere il periodo di carenza.
Non rientrano in questo regime di penalizzazione:
ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni;
sclerosi multipla o progressiva o altre patologie specifiche.
Restano invariate le percentuali relativa al periodo tra il 4° e il 20° giorno, pari al 75% della retribuzione giornaliera, e dal 21° al 180°, pari al 100%.
Va specificato che il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere al lavoratore alcuna indennità qualora l’INPS non corrisponda, per qualsiasi motivo, quelle a suo carico.
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