L’ I.N.P.S., con messaggio 16 febbraio 2011, n. 3981 ha fornito chiarimento in relazione all’applicazione della tutela assistenziale riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa esercente attività di cui all’articolo 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Essendo il rapporto intermittente un tipo di rapporto di lavoro subordinato che può essere utilizzato per il regolare rapporto tra la società cooperativa e il lavoratore [ il quale stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma], allo stesso lavoratore sarà riconosciuta la disciplina previdenziale generale applicabile ai soci lavoratori e pertanto allo stesso si applicheranno [ Articolo 1, D.P.R. n. 602/1970]:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
- assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
- provvidenze della Gestione case per lavoratori.
Pertanto, in virtù dell’esplicito vuoto normativo, l’istituto ha chiarito che ‘ i lavoratori soci delle cooperative, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità’.
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