La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 3 del 10 marzo 2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla festività del 17 marzo, data in cui ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
In particolare, si osserva quanto segue:
- l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2011, istitutivo della giornata festiva del 17.3.2011, si applica a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato;
- in tale data non sussiste l’obbligo, da parte dei lavoratori, di svolgimento della prestazione lavorativa. Resta ferma la possibilità, per l’azienda, di svolgere ordinariamente l’attività di lavoro con la consapevolezza che il lavoratore può scegliere se recarsi o meno al lavoro senza alla necessità di giustificare l’assenza dal posto di lavoro, essendo essa giustificata per legge;
- per il solo anno 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4.11 non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Fondazione Studi CDL - Circolare 10/03/2011 n. 3
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