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venerdì 4 marzo 2011

FARMACIE E FAMILIARI COADIUTORI - RIDUZIONE SANZIONI CIVILI: DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO

L'Istituto si occupa delle sanzioni civili per il mancato versamento dei contributi alla gestione commercianti in favore dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di continuità e prevalenza nell'impresa familiare e in farmacia dove si vendono anche prodotti non medicinali; le sanzioni di cui si parla possono essere applicate in misura ridotta in determinati casi e a condizione che venga presentata apposita domanda, accompagnata dall'incondizionato riconoscimento del debito, entro il 31 marzo 2011. Sulla iscrizione di tali soggetti alla gestione INPS si è sviluppato molto contenzioso; per essi ha prevalso l'orientamento giurisprudenziale di merito che conferma la fondatezza della pretesa contributiva INPS. Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento (C. Cass., sez. lavoro, Sent. n. 11466/2010), che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.

L'INPS, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale, ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. n. 70/2004 onde consentire in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.

La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che, oltre alla domanda di cui sopra, sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione e non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

(INPS - Mess. n. 3605/2011)

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