Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 12 dell’8 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia.
In particolare si segnala quanto segue:
- l’onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell’art. 21 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009;
- il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall’istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest’ultimo (art. 84 del regolamento CE n. 883/2004);
- nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell’Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello.
Ministero Lavoro - Risposta ad interpello 08/03/2011 n. 12
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