Corte di Cassazione, sentenza 08/02/2011, n. 3040
La Corte di Cassazione attraverso la sent. n. 3040/11 è intervenuta in materia di impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti del lavoratore licenziato, stabilendo che la prova dell’impossibilità a carico del datore di lavoro non “deve essere intesa in modo rigido”.
Per cui il datore ha l’onere di provare l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore licenziato nei posti di lavoro nei quali poteva essere impiegato anche attraverso la dimostrazione di circostanze indiziarie, come l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare.
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