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mercoledì 23 marzo 2011

INDENNITÀ DI MOBILITÀ ANCHE PER IL PERIODO DI ATTESA DELLA «FINESTRA»

Si allunga il periodo di mobilità per evitare che i lavoratori restino senza indennità in attesa che si apra la finestra di pensione.

Le vecchie disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (diventato poi legge n. 122/2010) continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

La Legge di Stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ha altresì stabilito quanto segue per i lavoratori ora indicati: per costoro, anche se maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito, il Ministro del lavoro può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo. Per l'attuazione di questa disposizione è necessaria l'emanazione di un apposito decreto.

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