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domenica 6 marzo 2011

La verifica amministrativa INPS dei conguagli delle indennità di malattia

Come noto, attraverso le circolari n. 102/2009, 23/2010 l’I.N.P.S. ha intrapreso una nuova tipologia di lavoro che, basandosi sull’individuazione di indici di rischio in grado di riconoscere anomalie all’interno delle denunce aziendali, è finalizzata all’identificazione di fenomeni di evasione/elusione contributiva.

Nell’ambito delle attività di verifica amministrative intraprese dall’I.N.P.S., con circolare 10 febbraio 2011, n. 33, l’istituto ha avviato un progetto finalizzato al controllo delle principali prestazioni previdenziali, degli sgravi e delle riduzioni contributive poste a conguaglio nel quadro D del modello DM/10.

L’attività di verifica amministrativa intrapresa dall’istituto è finalizzata all’analisi delle denunce retributive e contributive aziendali, che, attraverso controlli incrociati di dati esterni ed interni permette di individuare situazioni anomale da sottoporre a specifico controllo.

Pertanto gli addetti alla verifica amministrativa controlleranno la situazione complessiva dell’azienda ovvero il trend storico del comportamento aziendale in riferimento non solo ai conguagli di malattia ma anche in relazione ad ogni altro elemento utile ad evidenziare situazioni anomale.

I comportamenti aziendali verranno valutati secondo un rapporto di:

- Qualità retributiva;
- Quantità retributiva, laddove alcuni fenomeni riconducibili ad un eccessivo uso del part time oppure ad una percentuale di importi conguagliati superiore alla media possono offrire degli alert su eventuali irregolarità.

In ogni caso, in merito all’analisi dell’indice di rischio per i conguagli di malattia, sarà necessario un confronto con l’azienda sottoposta a verifica e pertanto alla stessa verranno richiesti:

- Certificati medici relativi ai lavoratori interessati da eventi di malattia nel periodo oggetto di controllo;
- Buste paga dei lavoratori;
- Altra documentazione utile.
Tale attività di controllo potrà essere di due tipi:
- Formale, per la mancata corrispondenza tra le giornate di malattia dichiarate, i conguagli effettuati ed i certificati medici che attestano l’evento di malattia;
- Sostanziale, per lo scompenso tra l’attività produttiva e il numero di malattie conguagliate.

Pertanto l’attività di verifica amministrativa tenderà da una parte a recuperare, ove necessario, la contribuzione indebitamente conguagliata per effetto di fenomeni di malattia per i quali non è stata prodotta la dovuta certificazione medica e dall’altra individuare improbabili eventi di malattia conguagliati o eventuali rapporti di lavoro non dichiarati, anche attraverso l’attivazione di specifiche attività di vigilanza per le quali la funzione di verifica amministrativa svolge un ruolo di impulso.

Il procedimento dell’attività di verifica potrà concludersi:

- Con il recupero degli importi posti indebitamente a conguaglio, in tutti i casi in cui si evidenzi la non congruità degli elementi presenti negli archivi o gli ulteriori elementi prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio siano tali da consentire l’immediata quantificazione della contribuzione erroneamente conguagliata;
- L’impulso all’attività di vigilanza ispettiva, nei casi in cui emerga la necessità di verificare l’azienda nella sua interezza.

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