Cerca nel blog

martedì 1 marzo 2011

Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici

Come noto, in data 7 settembre 2010 è entrato in vigore la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante norme in materia di ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia’.

Il successivo D.L. 12 novembre 2010, n.187 ha fornito le disposizioni interpretative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti pubblici, contenuta nell’articolo 3 della sopracitata legge.

Di fatto ai sensi del suddetto articolo 3, è stabilito che, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti e i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubblici, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non necessariamente in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 187/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata attuazione in relazione ai contratti – nonché i subcontratti da essi derivati - sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e pertanto dopo il 7 settembre 2010.

Per quanto concerne, invece , i contratti sottoscritti prima di tale data, il medesimo decreto stabilisce che gli stessi siano adeguati alle norme di tracciabilità entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge ovvero entro il termine del 7 marzo. Da ciò discende che , prima della scadenza di detto termine, le stazioni appaltanti possono legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre anche se sprovvisti dell’apposita clausola di tracciabilità.
Qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti, al fine di evitare la nullità assoluta dei contratti sprovvisti di clausole di tracciabilità, gli stessi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari.

Ambito di applicazione

Ai sensi della formulazione dell’articolo 3 della predetta legge, le norme sulla tracciabilità si applicano in tutti i casi di stipula di un contratto d’appalto pubblico, indipendentemente o meno dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

Pertanto, tenendo presente che la normativa è finalizzata all’antimafia e che la stessa trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti agli obblighi di tracciabilità:

- Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33 del Codice dei contratti;
- La filiera delle imprese, ovvero ai subappalti [soggetti ad autorizzazione e assimilati] di cui all’articolo 118 comma 11 del D.L.gs n.163/2006 nonché subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
- Concessionari di lavori pubblici e di servizi: in detta ipotesi i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico corrisposti dagli utenti possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi compresi i contati. Detti pagamenti devono in ogni caso, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Ne discende che la tracciabilità dei flussi trova applicazione ai suddetti contratti:

1. Appalto di lavori, servizi e forniture;
2. Concessioni di lavori pubblici e servizi;
3. Contratti di partenariato pubblico- privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
4. Contratti di subappalto e subfornitura;
5. Contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Obblighi di tracciabilità

Nel conto corrente dedicato – che deve essere acceso presso un istituto di credito o Poste italiane S.p.A. - dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi a:

 lavori, servizi e forniture pubblici;
 gestione dei finanziamenti.

I movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, anche in via non esclusiva. Con la Determinazione 18 novembre 2010, n. 8, l’Autorità Vigilanza per i contratti pubblici ha chiarito che l’espressione ‘anche in via non esclusiva’ è da intendersi nel senso che ‘i conti correnti postali o bancari dedicati possono essere utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati e nel senso che sui medesimi possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche’. In ogni caso i pagamenti possono essere effettuati adottando strumenti anche diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni [ es. ricevute bancarie elettroniche].

In ogni caso, in ragione del disposto di cui all’articolo 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come novellato dal D.L. n. 187/2010, tale obbligo è esteso ai pagamenti destinati a:

 i lavoratori subordinati impegnati nell’esecuzione della commessa [ stipendi, manodopera];
 i consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali [ spese generali, ivi comprese le spese per cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze o affitto; consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche];
 alla provvista di immobilizzazioni tecniche.

In particolare, la disposizione citata prevede che il pagamento debba essere effettuato mediante conto corrente dedicato ovvero ‘anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni’. In ogni caso la suddetta disposizione prevede che lo stesso debba essere utilizzato per effettuare i suddetti pagamenti per il totale dovuto anche se detto ammontare non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione di interventi di cui al comma 1.

Con riferimento a tali pagamenti, non è necessaria l’indicazione del CIG/CUP.
Per quanto concerne le spese giornaliere, possono essere impiegati strumenti e modalità di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale a condizione che si tratti di spese di importo non superiore a € 1.500,00. In ogni caso, non è consentito il pagamento di dette spese in contanti e vige l’obbligo di documentazione della spesa.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 inoltre, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;
- in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
- pagamenti per tributi;

In ogni caso, resta fermo l'obbligo di documentazione della spesa.

L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

Per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il ‘ codice identificativo di gara’ [CIG] attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il ‘codice unico di progetto’ [CUP] attribuito con riferimento allo specifico investimento pubblico.

Pertanto il CIG è il codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento. Lo stesso dovrà:

- essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente l’indizione della procedura di gara in quanto lo stesso deve essere riportato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando, nella lettera di invito a presentare l’offerta;

- essere inserito nella richiesta di offerta e nell’ordinativo del pagamento.
Al contrario, il CUP è il codice unico del progetto relativo all’investimento pubblico sottostante al progetto stesso. Il suddetto è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo ‘Progetto di Investimento Pubblico’ ovvero, quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi:

1. la presenza di un decisore pubblico;
2. la previsione di finanziamento tramite risorse pubbliche;
3. la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune agli strumenti di sostegno predetti;
4. la previsione di un termine per il raggiungimento dell’obiettivo.
Obblighi di comunicazione

Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti e i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e alle forniture pubblici sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante, entro il termine di sette giorni dall’accensione dello stesso [articolo 3, comma 7, L. n. 136/2010]:

- gli estremi identificativi del conto corrente da ciascun soggetto dedicato;
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’omessa, tardiva od incompleta comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 e € 3.000,00 [Articolo 6, comma 4, L. 136/2010].

Sanzioni

L’effettuazione di transazione senza avvalersi di un istituto di credito o di Poste italiane S.p.A. comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 per cento e il 20 per cento del valore della transazione.

E’ irrogata una sanzione compresa tra il 2 per cento e il 10 per cento del valore della transazione laddove questa sia stata effettuata senza:

 ricorrere al conto corrente dedicato;
 impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale.

Infine, oltre alle suddette sanzioni, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 al 5% del valore di ciascun accredito nel caso di reintegro del conto corrente con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.

Nessun commento: