Cerca nel blog

lunedì 21 marzo 2011

Esclusione dall’appalto a causa di irregolarità contributiva.

Consiglio di Stato, IV sez., sentenza 24/02/2011, n. 1228

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1228/11, ha stabilito che l’esclusione del concorrente dalla gara d’appalto a fronte della sussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 38, c. 1, lett. I), D.Lgs. n. 163/06, può avvenire solo qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia “grave e definitivamente accertato”.

Il Giudice ha così accolto l’appello di un’impresa che aveva impugnato il decreto del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise (n. 12494 del 16/09/2009) attraverso il quale era stata revocata l’aggiudicazione dell’appalto disposta in suo favore e affidato ad altro concorrente, per violazione dell’art. 38 c. 1, lett. I), D.Lgs. n. 163/06, ovvero, nello specifico, perché l’importo dell’omesso versamento di contributi assicurativi riportato nel DURC a carico dell’impresa era risultato superiore al minimo disposto dalla norma.
In realtà, l’impresa ricorrente presentava un debito verso l’INAIL imputato nel DURC, ma il suo importo effettivo era di molto inferiore al limite previsto stante la compensazione con il credito che la stessa vantava verso lo stesso Istituto.
Per cui la stazione appaltante avrebbe ben potuto verificare, a fronte di un’attenta valutazione degli elementi concreti e specifici forniti dal concorrente circa la compensazione del debito contributivo in capo all’impresa con il credito dalla stessa vantato presso l’INAIL, che la dichiarazione resa sul punto dal concorrente non era falsa.

Il Consiglio di Stato, in definitiva accogliendo l’appello del ricorrente, ha statuito che “il concorrente, in presenza di un bando di gara che richieda genericamente, come nel caso in esame, una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lett. i), possa essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato”.

Nessun commento: