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martedì 22 marzo 2011

Chiarimenti in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici

Attraverso la circolare n. 53/2011, l’INPS interviene ad integrare le istruzioni fornite attraverso la precedente circolare n. 126 del 25/09/2010 riguardanti la decorrenza dei trattamenti pensionistici.

La L. n. 122/10 ha introdotto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici che si applicano solo ai soggetti che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’accesso a partire dal I gennaio 2011, escludendo, per cui, coloro che abbiano maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, nulla innovando in merito ai requisiti di età anagrafica e di contribuzione fissate dalla L. n. 243/04 e n.247/07.

La recente circolare n. 53, su richiesta del Ministero del Lavoro in raccordo al Ministero dell’Economia, chiarisce che:

- i nuovi termini di decorrenza delle pensioni (ex art. 12, c. 1 e 2, D.L. n. 78/10) devono applicarsi “anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20/07/2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’art. 1, c. 9, L. n. 243/04”, soggetti, esclusi, invece, dalle disposizioni precedenti;

- le decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici (L. n. 122/10) vengono applicate anche alle domande volte ad ottenere la pensione supplementare da lavoratori iscritti all’AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione. Per questi soggetti “il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO”;

- per i soggetti portatori di un grado di invalidità non inferiore all’80%, la pensione decorre dalla data di compimento dell’età richiesta, data da cui far trascorrere i 12 mesi previsti dalla L. n. 122/10; l’assegno ordinario di invalidità, invece, come in passato verrà erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia, momento in cui il suddetto assegno, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, si trasforma in pensione di vecchiaia (ex art. 1, c. 10, L. n. 222/84);

- solo quando i tre requisiti di età, contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti, scatta il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo;

- per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di 18 mesi comincia a decorrere dalla data in cui si perfezionano i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti; mentre per gli iscritti alla gestione separata e contestualmente iscritti altra forma pensionistica obbligatoria il periodo di scorrimento comincerà a decorrere dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti previsti per gli iscritti alle gestioni autonome;

- per i lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia, il diritto alla pensione di vecchiaia scatta dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia;

- le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (D.L. n. 78/10) si applicano a decorrere dal I gennaio 2011, nei limiti di 10000 beneficiari che abbiano maturato i requisiti per accedere al pensionamento, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria nonché ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle aree non ricomprese nel T.U. approvato con D.P.R. 218/78, in seguito alla modifica apportata dall’art. 1, c. 37, L. n. 220/10 all’art. 12, c. 5, D.L. n. 78/10.

INPS, circolare 16/03/2011, n. 53

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