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martedì 29 marzo 2011

PERMESSI PER RIDUZIONE DI ORARIO DI LAVORO (ROL): NIENTE SANZIONI PER ERRATE REGISTRAZIONI SUL LUL

I permessi per Rol (riduzione orario di lavoro) sono un istituto contrattuale che consente al lavoratore di astenersi da lavorare senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. La riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.

Se il lavoratore non può godere dei Rol in uno specifico arco temporale, in genere coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di pagare una indennità sostitutiva.

I permessi in questione possono essere fruiti individualmente e collettivamente:

- nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzata all'azienda entro un determinato termine di preavviso;

- nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell'orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

Il Ministero del lavoro, già in passato, ha avuto modo di precisare che il Rol è in istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all'accordo delle parti, per cui il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non fa scattare alcuna sanzione, né penale né amministrativa.

Da tutto ciò deriva che non possono essere sanzionate le errate o omesse registrazioni sul Libro unico del lavoro (Lul) in ordine ai permessi orari, in quanto non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.

In ogni caso l'adempimento dell'obbligo contributivo non può avere alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

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